Ordinanza n. 11161/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento dell'esigibilità e degli effetti giuridici contingibili delle intimazioni di pagamento n.09720259015345189000 (per Tolli Rita), n. 09720259015344583000 (Girolami Andrea), n. 09720259015344482000 (Girolami Alessandro), n.09720259015344381000 (Girolami Fabrizio), ricevute tutte il 6.3.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l'istanza di rinvio, ritenendo non prevedibile allo stato la durata del procedimento conciliativo. Ha rimesso al Presidente la fissazione della nuova udienza di discussione, subordinandola a un'apposita istanza di parte. Sono stati fatti salvi gli effetti del termine previsto dall'art. 81 c.p.a., con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza. Non è stata decisa nel merito la domanda di annullamento delle intimazioni.
Atto impugnato: esigibilità ed effetti giuridici delle intimazioni di pagamento relative a erogazioni agricole
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'esigibilità e gli effetti giuridici di quattro intimazioni di pagamento ricevute il 6 marzo 2025. Nel corso del giudizio hanno manifestato l'intenzione di aderire alla procedura conciliativa prevista dall'art. 10-ter della legge n. 103/2023, introdotto dalla legge n. 207/2024. Dopo un precedente rinvio, hanno reiterato l'istanza depositando la proposta transattiva e dichiarando che il procedimento conciliativo è ancora pendente.
Norme richiamate
art. 10-ter l. n. 103/2023
La pendenza della procedura conciliativa giustifica il rinvio della discussione del ricorso, quando la sua durata non sia allo stato prevedibile.
art. 554 l. n. 207/2024
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
La disposizione ha introdotto l'art. 10-ter della legge n. 103/2023, contenente la procedura conciliativa richiamata nel giudizio.
art. 81 c.p.a.
Gli effetti del termine previsto dalla disposizione sono fatti salvi, con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
Massime di principio
- La pendenza di una procedura conciliativa prevista dalla legge e idonea a incidere sull'oggetto della controversia può giustificare il rinvio della discussione di merito, anche quando la procedura non abbia ancora avuto esito.
- Quando la durata della procedura conciliativa non sia prevedibile, la nuova udienza può essere fissata su apposita istanza di parte, rimettendo al presidente del collegio la successiva calendarizzazione.
- Un'ordinanza di rinvio motivata dalla pendenza di una procedura conciliativa non definisce la domanda principale e non consente di individuare una parte vittoriosa nel merito.
Come è indicizzato
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