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Ordinanza

Ordinanza n. 11161/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento dell'esigibilità e degli effetti giuridici contingibili delle intimazioni di pagamento n.09720259015345189000 (per Tolli Rita), n. 09720259015344583000 (Girolami Andrea), n. 09720259015344482000 (Girolami Alessandro), n.09720259015344381000 (Girolami Fabrizio), ricevute tutte il 6.3.2025;

Giustizia amministrativa202504130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto l'istanza di rinvio, ritenendo non prevedibile allo stato la durata del procedimento conciliativo. Ha rimesso al Presidente la fissazione della nuova udienza di discussione, subordinandola a un'apposita istanza di parte. Sono stati fatti salvi gli effetti del termine previsto dall'art. 81 c.p.a., con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza. Non è stata decisa nel merito la domanda di annullamento delle intimazioni.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esigibilità ed effetti giuridici delle intimazioni di pagamento relative a erogazioni agricole

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'esigibilità e gli effetti giuridici di quattro intimazioni di pagamento ricevute il 6 marzo 2025. Nel corso del giudizio hanno manifestato l'intenzione di aderire alla procedura conciliativa prevista dall'art. 10-ter della legge n. 103/2023, introdotto dalla legge n. 207/2024. Dopo un precedente rinvio, hanno reiterato l'istanza depositando la proposta transattiva e dichiarando che il procedimento conciliativo è ancora pendente.

Norme richiamate

  • art. 10-ter l. n. 103/2023

    La pendenza della procedura conciliativa giustifica il rinvio della discussione del ricorso, quando la sua durata non sia allo stato prevedibile.

  • art. 554 l. n. 207/2024

    Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

    La disposizione ha introdotto l'art. 10-ter della legge n. 103/2023, contenente la procedura conciliativa richiamata nel giudizio.

  • art. 81 c.p.a.

    Gli effetti del termine previsto dalla disposizione sono fatti salvi, con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • La pendenza di una procedura conciliativa prevista dalla legge e idonea a incidere sull'oggetto della controversia può giustificare il rinvio della discussione di merito, anche quando la procedura non abbia ancora avuto esito.
  • Quando la durata della procedura conciliativa non sia prevedibile, la nuova udienza può essere fissata su apposita istanza di parte, rimettendo al presidente del collegio la successiva calendarizzazione.
  • Un'ordinanza di rinvio motivata dalla pendenza di una procedura conciliativa non definisce la domanda principale e non consente di individuare una parte vittoriosa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

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