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Sentenza

Sentenza n. 6/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'accesso alle informazioni ambientali richieste al Comune di Atessa con istanza del 5 dicembre 2024, concernenti la documentazione circa le misure da adottare per il superamento di emissioni sonore da parte di un laboratorio di falegnameria vicino alla propria abitazione.

Giustizia amministrativa202500176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, con nota dell'11 dicembre 2025, il Comune aveva fornito riscontro alla richiesta e rilasciato gli atti richiesti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giuste ragioni.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: mancato riscontro all'istanza di accesso alle informazioni ambientali presentata il 5 dicembre 2024, relativa alle misure da adottare per il superamento di emissioni sonore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere dal Comune la documentazione concernente le misure da adottare in relazione al superamento di emissioni sonore provenienti da un laboratorio di falegnameria vicino alla propria abitazione. Ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 195/2005 e dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo inoltre l'irricevibilità per tardività, l'inammissibilità per carenza di interesse e l'infondatezza nel merito. Tali eccezioni non sono state esaminate, poiché l'amministrazione ha successivamente fornito riscontro alla richiesta.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 195/2005

    Il ricorrente lo ha invocato quale disciplina dell'accesso alle informazioni ambientali; la sentenza non ne analizza specificamente il contenuto.

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    Il ricorrente lo ha indicato come parametro della pretesa di accesso; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa, mediante il rilascio degli atti richiesti, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato per ottenere l'accesso, l'amministrazione rilascia gli atti richiesti e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare le questioni di rito e di merito non più necessarie ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccessi specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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