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Ordinanza

Ordinanza n. 240/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro n. 352/2024, pubblicata in data 29/07/2024, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 02/08/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente, nonostante la precedente nomina di un Commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva già ottenuto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con cui le era stato riconosciuto il diritto a beneficiare della carta docente. Il TAR Marche, con precedente sentenza, aveva accolto il ricorso per ottemperanza, assegnando all'Amministrazione un termine di sessanta giorni e nominando, per il caso di perdurante inottemperanza, un Commissario ad acta individuato nel Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero. Con istanza del 23 dicembre 2025, la ricorrente ha lamentato il mancato pagamento delle somme dovute nonostante la formale attivazione del Commissario e ha chiesto la sostituzione del Commissario ad acta. Ha inoltre richiesto un indennizzo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e la trasmissione degli atti alla magistratura contabile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario sostituire il Commissario ad acta precedentemente nominato, a causa del mancato adempimento dell'Amministrazione. Il nuovo Commissario è stato individuato nel responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Egli dovrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, compiere direttamente o tramite un funzionario delegato, sotto la propria responsabilità, ogni atto necessario all'esecuzione della sentenza, incluse eventuali variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui o prestiti, potendo avvalersi della struttura organizzativa regionale e coordinarsi con strutture straordinarie di qualunque amministrazione. Sono state respinte le richieste di indennizzo e di trasmissione degli atti alla magistratura contabile, poiché, allo stato e salvi ulteriori ritardi, non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento conseguente alla sostituzione del Commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese della fase, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ad essa assegnato

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un Commissario ad acta per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e di sostituirlo quando l'incaricato non abbia efficacemente assolto il mandato.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    richieste di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

    La richiesta di indennizzo è stata respinta poiché, allo stato, il giudice non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento dopo la sostituzione del Commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c.

    È richiamato quale riferimento formale alla notificazione della copia attestata conforme della sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato e il Commissario ad acta già nominato non assicura l'adempimento, il giudice può sostituirlo con altro organo o funzionario, conferendogli un nuovo termine e i poteri necessari all'integrale esecuzione.
  • Il Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza deve poter adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione del giudicato, comprese, ove occorrenti, variazioni di bilancio e operazioni di finanziamento, direttamente o tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità.
  • La richiesta di indennizzo connessa all'inottemperanza può essere respinta quando, a seguito della sostituzione del Commissario ad acta, non emergano allo stato elementi specifici per dubitare del sollecito adempimento, ferma la possibilità di rivalutare la situazione in presenza di ulteriori ritardi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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