Cassazione Penale, Ordinanza n. 18261/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva riqualificato il fatto di cui al capo B) nell'ipotesi attenuata di ricettazione e ridotto la pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 649 c.p.p., sostenendo che per la ricettazione di un timbro intestato a un medico e recante un determinato numero un coimputato era già stato condannato in separato giudizio; secondo la difesa, la nuova condanna sarebbe stata emessa in violazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, invocando una lettura costituzionalmente orientata della norma anche nei confronti di un soggetto diverso da quello già giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che il fatto contestato al capo B) era ascritto in concorso all'odierno ricorrente e a un coimputato, sicché la condanna di quest'ultimo in separato giudizio non escludeva la responsabilità del ricorrente; il principio del ne bis in idem, inoltre, presuppone che il secondo procedimento riguardi il medesimo soggetto già giudicato, e non può essere esteso a persona diversa. Dall'altro lato, ha osservato che il motivo era comunque carente di interesse, poiché il capo B) riguardava una pluralità di beni ricettati considerati unitariamente e non era stata contestata la continuazione; il ricorrente non aveva quindi dimostrato la concreta utilità dell'esclusione del singolo oggetto indicato. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
È la base procedurale della decisione di appello pronunciata in parziale riforma della sentenza di primo grado.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, come violazione di legge.
art. 649 c.p.p.
Il divieto di un nuovo giudizio presuppone l'identità del soggetto già giudicato e non può essere invocato da un coimputato diverso; inoltre non opera quando il ricorso mira a escludere solo uno dei plurimi beni ricettati senza dimostrare un concreto interesse.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem opera solo quando il secondo giudizio riguarda il medesimo imputato già giudicato per il medesimo fatto; non è estensibile, in via generale, a un diverso concorrente nel reato.
- La precedente condanna di un coimputato in separato giudizio non elimina, di per sé, la responsabilità del concorrente non ancora giudicato, se il fatto è contestato in concorso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non dimostra la concreta utilità pratica della censura rispetto alla posizione processuale o al trattamento sanzionatorio.
- Quando il capo d'imputazione riguarda una pluralità di beni o condotte considerati unitariamente e non è contestata la continuazione, l'esclusione di uno solo degli oggetti indicati può non incidere sull'interesse a ricorrere.
Come è indicizzato
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