Cassazione Civile, Ordinanza n. 14670/2025 del 31/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
Una società occupava un immobile di proprietà della controparte. La proprietaria agiva chiedendo il rilascio del bene, assumendo l'assenza di un titolo idoneo a legittimare la detenzione; la società si opponeva e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale accoglieva la domanda della proprietaria, qualificandola come azione di restituzione, e rigettava l'usucapione. La Corte d'appello confermava. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 948 c.c., per avere la Corte territoriale qualificato come restitutoria una domanda che, secondo la ricorrente, era in realtà rivendicazione, con conseguente errata esclusione del regime probatorio proprio della rei vindicatio; 2) violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., per aver negato efficacia di giudicato esterno alla precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 17814/2009, che aveva già rigettato una domanda di rivendicazione sul medesimo bene; 3) violazione degli artt. 1146, 1158 e 1164 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al rigetto della riconvenzionale di usucapione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e assorbito il terzo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la distinzione tra azione di rivendicazione e azione di restituzione dipende dalla prospettazione concreta del diritto azionato: se si chiede tutela del diritto di proprietà si tratta di rivendicazione; se si agisce per ottenere una prestazione di dare fondata su un rapporto obbligatorio, si tratta di restituzione. Ha inoltre rilevato che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza di rigetto della rivendicazione rileva anche sulla qualificazione giuridica della domanda, quando tale qualificazione abbia inciso sull'impostazione e definizione del merito e non sia stata specificamente impugnata. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare l'effettiva natura della domanda proposta e l'eventuale incidenza del giudicato esterno sull'odierna controversia, precisando, se del caso, il rapporto giuridico posto a base della pretesa restitutoria.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
La norma disciplina l'azione di rivendicazione, che richiede la prova del diritto di proprietà e della relativa catena di acquisti; non si applica automaticamente a ogni domanda di rilascio del bene, dovendosi verificare la concreta causa petendi.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione alla formazione del giudicato sostanziale sulla precedente decisione non più impugnabile.
art. 329 c.p.c.
Richiamato per il tema della mancata impugnazione di capi o qualificazioni della sentenza precedente e della conseguente stabilizzazione del giudicato.
art. 1146 c.c.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione alla domanda di usucapione, poi assorbito.
art. 1158 c.c.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione ai presupposti dell'usucapione, poi assorbito.
art. 1164 c.c.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione ai presupposti dell'usucapione, poi assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge posta a base dei primi due motivi e del terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al vizio processuale dedotto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Parametri del controllo di legittimità invocati per la denuncia dei vizi di diritto e processuali.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La prova del giudicato esterno va fornita mediante produzione della sentenza munita della certificazione prevista da questa disposizione, salvo espressa ammissione della controparte.
Massime di principio
- L'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione perseguono entrambe il recupero della disponibilità materiale del bene, ma si distinguono per la causa petendi: la prima si fonda sul diritto di proprietà, la seconda su un rapporto obbligatorio o su un titolo di detenzione che si assume venuto meno, invalido o inefficace.
- Per qualificare la domanda non è decisiva la mera allegazione dell'inesistenza di un titolo legittimante la detenzione, ma la concreta prospettazione in fatto e in diritto della pretesa: se l'attore chiede la tutela del proprio diritto dominicale, ricorre la rivendicazione; se chiede l'adempimento di una prestazione di dare da un rapporto obbligatorio, ricorre la restituzione.
- Il giudicato esterno deve essere provato dalla parte che lo eccepisce mediante produzione della sentenza munita della certificazione di cancelleria richiesta, salvo che la controparte ne ammetta espressamente l'esistenza.
- Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica dell'azione data nella precedente decisione, quando tale qualificazione abbia condizionato l'accertamento di merito e non sia stata specificamente impugnata.
- Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha già rigettato una domanda di rivendicazione sul medesimo bene, il giudice del nuovo giudizio deve verificare attentamente se e in che misura quel giudicato precluda la nuova domanda, previa corretta qualificazione della pretesa azionata.
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