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Sentenza

Sentenza n. 8612/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13594/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 13594/2023, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’art. 52, comma 10, e dell’art. 110 delle NOIF e degli atti attuativi, per mancato esaurimento dei gradi della giustizia sportiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (federazione sportiva)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, non ammessa al Campionato di Serie C 2023/2024, aveva chiesto l’iscrizione al Campionato di Serie D o, in subordine, all’Eccellenza. Dopo l’avvio da parte della FIGC della procedura per attribuire a un’altra società il titolo sportivo della squadra cittadina ai sensi dell’art. 52, comma 10, NOIF, aveva impugnato tale disposizione e gli atti conseguenti davanti al TAR senza previamente esaurire i rimedi della giustizia sportiva. Il TAR aveva dichiarato inammissibile questa parte del ricorso per la pregiudiziale sportiva. In appello la società ha sostenuto che la pregiudiziale non si applicasse all’impugnazione diretta di norme regolamentari, perché gli organi sportivi non potrebbero annullare le NOIF; ha richiamato le competenze degli organi federali e del Collegio di Garanzia e dedotto che l’adozione di atti applicativi non mutasse il riparto di competenze. Ha inoltre prospettato l’illegittimità dell’art. 52, comma 10, NOIF e, con memoria, l’incostituzionalità del previo esaurimento dei rimedi sportivi. L’appello era limitato alla statuizione di inammissibilità relativa ai motivi aggiunti e non contestava i capi sulla mancata ammissione alla Serie C.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente stabilito che l’appello, riguardando esclusivamente la partecipazione ai campionati dilettantistici, è soggetto al rito dell’art. 119 c.p.a. e non al rito speciale previsto per le controversie sull’ammissione ai campionati professionistici. Ha respinto l’appello nel merito, confermando l’inammissibilità pronunciata dal TAR: la pregiudiziale sportiva opera anche quando siano contestate norme regolamentari delle NOIF e i relativi atti applicativi, perché i rimedi interni consentono agli organi sportivi di conoscere pienamente della disciplina regolamentare e della sua applicazione; tali rimedi devono essere esauriti prima di adire il giudice amministrativo. La società aveva impugnato il provvedimento FIGC attuativo dell’art. 52, comma 10, senza esaurire i gradi della giustizia sportiva. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata: il previo esperimento dei rimedi sportivi costituisce una preclusione relativa e non sopprime l’accesso al giudice statale, perseguendo finalità ragionevoli, tra cui autonomia sportiva, specializzazione e contenimento del contenzioso, a condizione che i rimedi interni assicurino celerità, indipendenza e imparzialità. Le censure di illegittimità della norma regolamentare non sono state esaminate nel merito, in ragione del mancato esaurimento della pregiudiziale. Sentenza del TAR confermata; spese compensate per la particolarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    è pacifico che il rito applicabile sia quello previsto dall’art. 119 c.p.a. dato che, per le ragioni sopra esposte, il rito speciale di cui all’art. 218 d.l. n. 34/2020 prorogato dall’art. 5-quaterdecies d.l. n. 162/2022 non è qui applicabile.

    Il rito dell’art. 119 c.p.a. si applica all’appello limitato alla partecipazione ai campionati dilettantistici, non rientrando tale controversia nel rito speciale relativo all’ammissione ai campionati professionistici.

  • art. 5-quaterdecies d.l. 162/2022

    L’interpretazione della disposizione sopra citata va quindi condotta alla luce del testo e non della rubrica.

    Il campo di applicazione della proroga del rito speciale va individuato in base al testo dell’articolo: esso riguarda le controversie sui provvedimenti relativi all’ammissione ai campionati professionistici, non quelle concernenti campionati dilettantistici.

  • art. 218, commi 2, 3, 4 e 5, d.l. 34/2020

    E, naturalmente, tale classe non può che essere configurata mediante predicati in senso logico, ossia mediante termini che appunto denotano classi. In questo caso, l’antecedente (pròtasi, cioè la parte dell’enunciato che determina la condizione) si riferisce solo (…) all'ammissione ai campionati professionistici (…) e solo a quelli si può riconnettere il conseguente (apòdosi, cioè la parte dell’enunciato che statuisce la conseguenza) e cioè il modo di disciplina che consiste, in questo caso, nell’applicare (…) “le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

    Il rito speciale dell’art. 218, prorogato dall’art. 5-quaterdecies, è applicabile soltanto alle controversie relative all’ammissione ai campionati professionistici; non si estende alla domanda di partecipazione a Serie D o Eccellenza.

  • art. 3, comma 1, d.l. 220/2003

    Con il sintagma “pregiudiziale sportiva”, ci si riferisce ad una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, consistente nel previo esaurimento di tutti i gradi della giustizia interna dello sport.

    Per le controversie non riservate alla giustizia sportiva, l’accesso al giudice amministrativo è condizionato al previo esaurimento dei rimedi e dei gradi della giustizia interna sportiva, compresi quelli riguardanti norme regolamentari.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 220/2003

    Chiariti questi concetti è agevole concludere che, per applicazione delle NOIF, si deve intendere la cognizione piena delle stesse che, prima di arrivare al Giudice amministrativo, deve per espressa previsione di legge (art. 2 comma 1 d.l. n. 220 del 2003) esaurire i gradi della giustizia sportiva che, come sopra ampiamente evidenziato, appresta rimedi anche per tali evenienze.

    La riserva all’ordinamento sportivo della disciplina e applicazione delle norme regolamentari comporta che la giustizia sportiva possa conoscere pienamente delle NOIF e della loro applicazione; i relativi gradi vanno esauriti prima dell’intervento del giudice amministrativo.

  • art. 79, comma 1, codice di giustizia sportiva FIGC

    L’art. 79 del codice di giustizia sportiva della FIGC, “Competenza e articolazione territoriale del Tribunale federale”, al comma 1 recita: “1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”.

    Il Tribunale federale costituisce un rimedio interno per la cognizione dei fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo non già sottoposti agli organi di giustizia sportiva, anche a sostegno della necessità di esaurire i rimedi interni.

  • art. 30, comma 1, codice di giustizia sportiva CONI

    L’art. 30 comma 1 del codice di giustizia sportiva del CONI così recita: “1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”.

    Il ricorso al Tribunale federale è un rimedio sportivo disponibile per la tutela di situazioni protette nell’ordinamento federale quando non penda già un procedimento, e concorre a fondare la pregiudiziale sportiva.

Massime di principio

  • La pregiudiziale sportiva costituisce una condizione di procedibilità del ricorso amministrativo: nelle controversie su atti federali non riservate alla giustizia sportiva, devono essere previamente esauriti tutti i rimedi e i gradi interni disponibili.
  • L’obbligo di esaurire la giustizia sportiva si applica anche quando si contesti direttamente la legittimità di una norma regolamentare sportiva e dei suoi atti applicativi, se l’ordinamento sportivo prevede rimedi interni idonei alla cognizione della disciplina e della sua applicazione.
  • La pregiudiziale sportiva è compatibile con la tutela giurisdizionale statale quando opera come preclusione relativa, non assoluta, e i rimedi sportivi sono svolti con celerità da organi indipendenti e imparziali; essa persegue finalità di autonomia dell’ordinamento sportivo, specializzazione e contenimento del contenzioso.
  • Il rito speciale relativo all’ammissione ai campionati professionistici si applica in base al contenuto precettivo della norma che ne delimita l’ambito, non in base alla rubrica; non si estende alle controversie aventi a oggetto la partecipazione ai campionati dilettantistici.
  • La rubrica di una disposizione non è determinante per interpretarne l’ambito applicativo, che va ricostruito sulla base del testo normativo.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneAppello
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

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