Sentenza n. 7952/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00507/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso contro il nulla osta tecnico alla sicurezza del progetto filoviario Montesilvano-Pescara e contro la terza variante progettuale
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore trasporto pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello contestava la sentenza di primo grado sotto cinque profili: difetto di legittimazione del comitato, per mancanza di stabilità temporale; tardività del ricorso, poiché l'intervento era stato programmato da oltre dieci anni; erronea qualificazione del nulla osta ministeriale del 15 marzo 2021, ritenuto dal TAR interlocutorio e soprassessorio nonostante contenesse prescrizioni; erronea qualificazione del nulla osta del 6 aprile 2007 come mero parere preliminare, anziché come nulla osta parziale relativo alla componente infrastrutturale; erronea affermazione della necessità di una nuova verifica di assoggettabilità a VIA per la terza variante, consistente soprattutto nel passaggio da un veicolo ibrido diesel-elettrico a un mezzo totalmente elettrico. Il comitato ha riproposto, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., le censure non esaminate dal TAR, relative alla qualificazione dell'area come bene comune, alla revoca del finanziamento, alla sicurezza della circolazione, al principio di precauzione e al rispetto delle distanze minime. La controversia riguardava un sistema filoviario tra Montesilvano e Pescara, inserito in un progetto più ampio articolato in tre lotti, per il quale il MIT aveva rilasciato un nulla osta infrastrutturale nel 2007 e un ulteriore nulla osta nel 2021 sulla componente innovativa e sul mezzo da impiegare. Il progetto era stato escluso dalla VIA dal Comitato regionale VIA con atti del 2013 e del 2014.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, rigettando il ricorso di primo grado. Ha respinto l'eccezione relativa alla legittimazione del comitato, ritenendo non necessario il requisito della stabilità temporale per i comitati spontanei, purché sussistano finalità statutaria, adeguata stabilità organizzativa e associativa e stabile collegamento territoriale. Nel caso concreto ha valorizzato l'articolazione dello statuto, il collegamento con l'area, l'esistenza di oltre settecento aderenti, di un conto corrente e di un indirizzo e-mail. Ha respinto anche l'eccezione di tardività, poiché le censure riguardavano soprattutto il nulla osta del 15 marzo 2021 e profili che si erano concretizzati con tale atto. Nel merito, ha ritenuto legittimo il nulla osta del 15 marzo 2021: le prescrizioni contenute nell'atto erano specifiche, verificabili e ordinariamente realizzabili, senza imporre una nuova progettazione né rendere impossibile l'intervento. Il nulla osta del 2007 è stato qualificato come nulla osta parziale sulla componente infrastrutturale, destinato a essere completato dalla valutazione della Commissione di Sicurezza sulla componente innovativa e tecnologica del mezzo. Tale articolazione in fasi successive è stata ritenuta ragionevole e proporzionata rispetto alla complessità e all'innovatività del progetto. Quanto alla VIA, il Collegio ha affermato che la verifica di assoggettabilità per modifiche a un progetto già escluso dalla VIA richiede cumulativamente una modifica sostanziale e la possibilità di notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. Il passaggio a un mezzo totalmente elettrico, in assenza di prova di un peggioramento delle matrici ambientali e anzi in presenza di un possibile miglioramento delle prestazioni ambientali, non imponeva una nuova verifica. Inoltre, l'autovincolo contenuto negli atti del Comitato VIA del 2013 e del 2014 riguardava ulteriori lotti dell'opera, non modifiche riferite allo stesso lotto Montesilvano-Pescara. Le censure riproposte dal comitato sono state respinte: la destinazione urbanistica a corridoio verde per il trasporto pubblico prevaleva sulla successiva fruizione di fatto dell'area come percorso ciclo-pedonale; le questioni sul finanziamento erano estranee al procedimento autorizzatorio sulla sicurezza e funzionalità del sistema; le doglianze sulla sicurezza, sulla precauzione e sulle distanze minime erano generiche e quindi inammissibili. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 3 e 5 d.P.R. 753/1980
L'art. 3 riguarda il nulla osta tecnico alla sicurezza del progetto ferroviario nel suo complesso; l'art. 5 riguarda la successiva verifica di funzionalità e idoneità del veicolo ai fini dell'esercizio. Le due valutazioni possono essere articolate in fasi successive.
art. 101 c.p.a.
Consente alla parte appellata di riproporre in appello i motivi di primo grado non esaminati dalla sentenza impugnata.
art. 29, comma 4, d.lgs. 152/2006
Richiamato con riferimento alla valutazione dell'assenza di danno ambientale per le opere già realizzate.
art. 20, comma 5, d.lgs. 152/2006, nel testo ratione temporis vigente
Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
La disposizione consente l'esclusione dalla VIA quando non risultino impatti negativi e significativi, anche con prescrizioni.
Allegato IV, parte seconda, punto 8, d.lgs. 152/2006
modifiche o estensioni di progetti di cui … all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente
La verifica di assoggettabilità per modifiche o estensioni richiede cumulativamente una modifica sostanziale e la possibilità di notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
Allegato IV, parte seconda, punto 7, lettera l), d.lgs. 152/2006
sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane)
I sistemi di trasporto a guida vincolata rientrano tra i progetti soggetti alla disciplina della verifica di assoggettabilità.
art. 118, comma 4, Cost.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà
Richiamato quale fondamento della valorizzazione dell'iniziativa dei cittadini associati nella tutela di interessi generali, compresi ambiente e salute.
art. 3-ter d.lgs. 152/2006
La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio <<chi inquina paga>>
Richiamato per valorizzare il ruolo dei cittadini e delle formazioni sociali nella tutela ambientale.
art. 13 l. 349/1986
Richiamato per distinguere la legittimazione delle associazioni ambientaliste riconosciute da quella dei comitati spontanei territorialmente collegati.
art. 9, par. 2 e 5, Convenzione di Aarhus
Richiamato quale fonte del principio di più ampio accesso alla giustizia in materia ambientale e della riduzione degli ostacoli all'accesso alla giustizia.
art. 2 Cost.
Richiamato a tutela dei corpi intermedi e dell'associazionismo.
artt. 9 e 32 Cost.
Richiamati per la rilevanza costituzionale della tutela del paesaggio, dell'ambiente e della salute.
DM 5 novembre 2001
Richiamato dal comitato in relazione ai parametri tecnici sulle distanze minime di corsie e carreggiate; la censura è stata ritenuta generica per mancata indicazione dei parametri concretamente violati.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione al ricorso dei comitati spontanei e delle associazioni ambientaliste non è necessario dimostrare una specifica stabilità temporale, purché risultino la finalità statutaria di tutela dell'interesse collettivo, la stabilità organizzativa e associativa e uno stabile collegamento territoriale con l'area interessata dall'azione amministrativa.
- Un provvedimento autorizzatorio può contenere prescrizioni d'obbligo, anche in procedimenti complessi, purché le prescrizioni siano specifiche, verificabili e concretamente realizzabili, non comportino una nuova progettazione sostanziale dell'intervento e non rendano di fatto impossibile l'attività autorizzata. In presenza di tali condizioni, il provvedimento non assume natura interlocutoria o soprassessoria.
- Nel procedimento di autorizzazione di sistemi di trasporto complessi e innovativi, il nulla osta tecnico alla sicurezza del progetto infrastrutturale può essere rilasciato in forma parziale e completato, in una fase successiva, dalla valutazione della componente tecnologica e del mezzo da utilizzare, purché l'articolazione procedimentale consenta la complessiva verifica di sicurezza del progetto e dell'esercizio.
- Per le modifiche o estensioni di un progetto già escluso dalla VIA, la verifica di assoggettabilità richiede cumulativamente che la modifica sia sostanziale e che possa determinare notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. La prova del peggioramento delle matrici ambientali grava su chi deduce la necessità della nuova verifica.
- Un'autolimitazione contenuta in un provvedimento di esclusione dalla VIA, che subordini ulteriori valutazioni ambientali alla presentazione di ulteriori lotti di un'opera, non si estende automaticamente alle modifiche progettuali riferite allo stesso lotto già esaminato, se tali modifiche non sono sostanziali o non risultano peggiorative sotto il profilo ambientale.
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