Sentenza n. 8616/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 01737/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001 per i trasferimenti conseguenti alla soppressione della Brigata Isole Tremiti; in appello, sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. II, n. 1737/2022, che aveva respinto la domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (militari trasferiti)
Prevale il privato
La controversia
I militari, già in servizio presso la Brigata Isole Tremiti, soppressa con decorrenza dal 1° ottobre 2015, erano stati ricollocati presso la Tenenza di Leuca e il Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce. Il TAR aveva ritenuto che i trasferimenti fossero a domanda, poiché l’Amministrazione aveva attivato una procedura che consentiva di indicare sedi gradite e sollecitato la presentazione delle relative istanze. Gli appellanti, tra cui gli eredi di uno dei ricorrenti originari, hanno dedotto con un unico articolato motivo l’erroneità della qualificazione, l’errore in fatto e in diritto, la carenza motivazionale, la contraddittorietà e irragionevolezza della sentenza, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 86/2001 e del principio del giusto procedimento. Hanno sostenuto che, essendo la soppressione del reparto e la conseguente ricollocazione determinate esclusivamente da esigenze organizzative dell’Amministrazione, i trasferimenti dovevano considerarsi d’ufficio, nonostante la scelta della sede e la formalizzazione di un’istanza, peraltro sollecitata dall’Amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e dichiarando il diritto dei militari e degli eredi del militare deceduto a percepire l’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001. Il trasferimento d’autorità si individua in base alla sua causa prevalente: ricorre quando il mutamento di sede è disposto per soddisfare prioritariamente l’interesse dell’Amministrazione, non esigenze personali o familiari del dipendente. Nel caso concreto, i trasferimenti erano conseguenza del piano di ricollocazione reso necessario dalla soppressione della Brigata; la procedura che sollecitava le istanze e permetteva di indicare sedi gradite non ne mutava la natura, perché il movimento del personale era necessitato dalle esigenze riorganizzative dell’Amministrazione. L’eventuale soddisfazione indiretta di preferenze personali non era decisiva; l’assistenza offerta nella ricollocazione si inquadrava negli obblighi di esecuzione del rapporto secondo buona fede. Le amministrazioni sono state condannate alle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in 4.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86
per trasferimento d’autorità deve intendersi quello disposto per perseguire in via prioritaria l’interesse dell’amministrazione e non per soddisfare le esigenze personali e familiari dell’interessato, con la precisazione che la natura autoritativa del trasferimento e la conseguente spettanza dell’indennità non viene meno quando l’Amministrazione, in ragione di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un’altra sede
La spettanza dell’indennità dipende dalla causa prevalente del trasferimento. Il trasferimento resta d’autorità quando è imposto da esigenze organizzative dell’Amministrazione, anche se il militare è invitato a indicare una sede gradita o presenta un’istanza nell’ambito di una procedura di ricollocazione.
Massime di principio
- La qualificazione di un trasferimento come d’autorità o a domanda dipende dalla sua causa sostanziale e dall’interesse perseguito in via prioritaria, non dalla forma dell’atto o dalla mera presentazione di un’istanza.
- Quando la soppressione di una sede o di un reparto, decisa per esigenze organizzative dell’Amministrazione, rende necessaria la ricollocazione del personale, il trasferimento è d’autorità e dà titolo all’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, anche se l’Amministrazione invita i dipendenti a indicare sedi gradite e tende ad accogliere le loro preferenze.
- La possibile soddisfazione occasionale o indiretta di esigenze personali o familiari non trasforma in trasferimento a domanda quello determinato in via prioritaria da esigenze organizzative pubbliche.
Come è indicizzato
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