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Sentenza

Sentenza n. 8487/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la revocazione quanto al ricorso n. 7163 del 2023: della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 8076/2023, resa tra le parti, in materia di ammissione del Lecco Calcio al Campionato di serie B. quanto al ricorso n. 7164 del 2023: della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 8075/2023, resa tra le parti, in materia di ammissione del Lecco Calcio al Campionato di serie B.

Giustizia amministrativa202307163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaaltro

Atto impugnato: Due sentenze del Consiglio di Stato che avevano dichiarato inammissibili per difetto di interesse e di legittimazione gli appelli della società contro le pronunce relative all'ammissione del Calcio Lecco al Campionato di Serie B 2023-2024 e avevano respinto nel merito le relative censure

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (federazione sportiva)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto due ricorsi per revocazione, di contenuto identico, contro le sentenze del Consiglio di Stato nn. 8076 e 8075 del 30 agosto 2023, invocando errori di fatto e dolo revocatorio. Ha contestato, tra l'altro, il capo che aveva escluso la sua legittimazione autonoma ad appellare in quanto interveniente nei giudizi di primo grado e il capo che aveva ravvisato l'assenza di un interesse concreto e attuale: sosteneva che l'interpretazione dell'art. 49 NOIF le attribuisse una possibilità di subentro in Serie B in caso di esclusione del Lecco e lamentava l'omesso esame di una richiesta di accertamento incidentale. Nel merito, ha censurato la deroga ai termini perentori del 15 e 20 giugno 2023 concessa al Lecco, sostenendo che la documentazione avrebbe potuto essere trasmessa anche prima del conseguimento del titolo sportivo, eventualmente via PEC; ha inoltre prospettato che il Lecco avesse rappresentato fatti non veritieri sulla documentazione e sull'idoneità dello stadio, configurando dolo processuale. Ha dedotto infine errori di fatto sulle modalità di presentazione della domanda e sui presupposti della proroga. I ricorsi eccedevano il limite di 30.000 caratteri applicabile al rito speciale sportivo: ciascuno conteneva circa 77.000 caratteri al netto delle parti non computabili. La Provincia di Foggia è intervenuta ad adiuvandum, formulando anche censure revocatorie e istanze processuali autonome.

La decisione

I due ricorsi sono stati riuniti e dichiarati inammissibili. In via preliminare, il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza: al rito speciale sportivo si applicano, per quanto non derogato, le regole del rito ordinario, compresa l'abbreviazione dei termini; la ricorrente non aveva un interesse concreto a dolersi della riduzione di un giorno, avendo chiesto essa stessa l'abbreviazione, e non esiste un obbligo di sostituire integralmente il collegio che ha pronunciato la sentenza revocanda. Il rito speciale sportivo si applica anche alla revocazione delle sentenze rese con quel rito, in ragione dell'identità delle esigenze di celerità e del rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a. all'art. 400 c.p.c. L'intervento della Provincia non poteva ampliare la materia del contendere né introdurre autonomi motivi o istanze; le relative censure ulteriori sono state dichiarate inammissibili. Decisiva è stata l'inosservanza del limite dimensionale: mancava un'autorizzazione preventiva e non erano dimostrati ostacoli oggettivi a richiederla; non ricorrevano quindi i presupposti per una deroga postuma. Il giudice non doveva esaminare le parti eccedenti. Poiché la parte dell'atto entro il limite conteneva soltanto il primo motivo, rivolto contro statuizioni di merito, e non attaccava le autonome statuizioni processuali sufficienti a sorreggere la soccombenza, i ricorsi erano già per ciò inammissibili. Il Collegio ha inoltre rilevato che le sentenze revocande poggiavano su più capi autonomi e autosufficienti e che la revocazione avrebbe dovuto investire efficacemente ciascuno di essi. Non sussisteva errore revocatorio sul difetto di legittimazione: l'errore di fatto deve riguardare un punto non controverso ed essere frutto di una svista materiale, mentre la posizione processuale della società era stata specificamente controversa; inoltre, l'omesso esame di un argomento non equivale all'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo. La richiesta di accertamento incidentale sull'art. 49 NOIF non risultava formulata per la decisione di merito e, comunque, il giudice d'appello aveva fatto propri gli argomenti delle controparti. La società non era parte necessaria dei giudizi di primo grado: alla luce dell'assetto sportivo efficace al momento, non risultava inserita tra le squadre ammesse né titolare di una possibilità certa e automatica di subentro; il Perugia era invece il controinteressato individuabile. L'interesse della ricorrente era ipotetico, perché dipendeva dall'esito di una distinta contestazione dei comunicati FIGC, e non concreto e attuale. Le censure sul merito non configuravano errori di fatto, ma contestavano valutazioni giuridiche già compiute: la revocazione non consente un nuovo grado di merito. Il preteso dolo del Lecco non era provato e, in ogni caso, mancava la necessaria efficacia causale sulla decisione; l'eventuale trasmissione anticipata di documenti non dimostrava che fosse esigibile il rispetto del termine prima dell'acquisizione del titolo sportivo. La contestazione della derogabilità di un termine perentorio denunciava un errore di diritto, non deducibile in revocazione; il Collegio ha comunque ritenuto ammissibili deroghe eccezionali disposte dall'autorità che aveva fissato il termine, specie per rimediare all'impossibilità oggettiva del Lecco di rispettarlo prima di conseguire il titolo sportivo. L'intervento della Provincia è stato dichiarato parzialmente inammissibile. Le spese sono state poste in solido a carico della ricorrente e della Provincia: euro 8.500 in favore della FIGC e euro 8.500 in favore della Lega Serie B, oltre accessori. È stata respinta la domanda della Lega di condanna ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a., non ravvisandosi un'inammissibilità manifesta tale da integrare abuso del processo, considerate la novità del rito e la complessità delle questioni. Gli atti relativi all'intervento della Provincia sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia.

Norme richiamate

  • art. 218 d.l. n. 34/2020

    In conclusione, i presenti ricorsi per revocazione sono regolati dal rito speciale di cui agli artt. 218, d.l. n. 34/2020 e 5-quaterdecies, d.l. n. 162/2022.

    Il rito sportivo speciale disciplina anche i giudizi di revocazione contro sentenze rese applicando quel rito, poiché le esigenze di celerità valgono per tutti i mezzi d'impugnazione e le norme del c.p.a. e, tramite l'art. 39 c.p.a., quelle del c.p.c. operano per quanto non derogato.

  • art. 5-quaterdecies d.l. n. 162/2022

    In conclusione, i presenti ricorsi per revocazione sono regolati dal rito speciale di cui agli artt. 218, d.l. n. 34/2020 e 5-quaterdecies, d.l. n. 162/2022.

    Le disposizioni del rito speciale sportivo si estendono alla revocazione delle sentenze rese secondo il medesimo rito, anche se non menzionano espressamente tale impugnazione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Da un lato, l’art. 400 c.p.c. secondo cui in sede di revocazione si osserva il rito stabilito per il processo a quo, trova applicazione anche nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c. 1 c.p.a.

    Il rinvio esterno consente di applicare nel processo amministrativo la regola dell'art. 400 c.p.c., secondo cui la revocazione segue il rito del processo nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.

  • art. 400 c.p.c.

    Da un lato, l’art. 400 c.p.c. secondo cui in sede di revocazione si osserva il rito stabilito per il processo a quo, trova applicazione anche nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c. 1 c.p.a.

    Il giudizio di revocazione segue il rito del processo a quo, salvo le deroghe proprie della disciplina della revocazione; tale regola, tramite l'art. 39 c.p.a., vale anche nel processo amministrativo.

  • art. 74 c.p.a.

    Il riferimento alla sentenza “in forma semplificata” comporta un implicito rinvio, da parte della disposizione speciale, all’art. 74 c.p.a., contenente l’archetipo della sentenza in forma semplificata, a tenore del quale “La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.

    La previsione del rito sportivo sulla sentenza semplificata rinvia all'art. 74 c.p.a.; la motivazione può quindi limitarsi al richiamo sintetico della questione risolutiva o di un precedente conforme.

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    L’interventore ad adiuvandum non può ampliare la materia del contendere, vale a dire che non può proporre nuove domande in rito o in merito, come si desume dall’art. 28 c. 2 e dall’art. 50 c. 1 c.p.a.

    L'interventore ad adiuvandum non può introdurre domande o questioni autonome né ampliare la materia del contendere; accetta inoltre il giudizio nello stato e nel grado in cui si trova.

  • art. 50, comma 1, c.p.a.

    L’interventore ad adiuvandum non può ampliare la materia del contendere, vale a dire che non può proporre nuove domande in rito o in merito, come si desume dall’art. 28 c. 2 e dall’art. 50 c. 1 c.p.a.

    La disciplina dell'intervento impedisce all'interventore ad adiuvandum di ampliare l'oggetto del giudizio con domande nuove.

  • art. 50, comma 2, c.p.a.

    La circostanza che la memoria sia stata notificata non trasforma l’atto in un autonomo ricorso per revocazione, non solo perché la Provincia ha qualificato la propria azione come “intervento” e perché in base al c.p.a. l’atto di intervento deve essere notificato alle altre parti (art. 50 c. 2 c.p.a.), ma anche perché la Provincia di Foggia, in quanto interventore ad adiuvandum anche nel precedente giudizio, non ha una legittimazione processuale autonoma a contestare le sentenze revocande, a meno che non deduca questioni relative al proprio intervento, circostanza che qui non ricorre.

    La notificazione della memoria d'intervento alle altre parti non la converte in un autonomo ricorso; l'interventore nel precedente grado non acquista per questo una legittimazione autonoma a impugnare la sentenza.

  • art. 13-ter disp. att. c.p.a.

    Ne consegue che, in applicazione dell’art. 13-ter disp. att. c.p.a. come sopra interpretato, il Collegio non può (recte: non deve) esaminare le parti di atto che si collocano dopo i 30.000 caratteri calcolati come sopra indicato.

    Il giudice deve limitare l'esame dell'atto alle parti comprese nel limite dimensionale applicabile; le questioni collocate oltre il limite non vengono esaminate.

  • art. 13-ter disp. att. c.p.a., comma 1

    Il d.PC.S. n. 167/2016, emanato sulla base dell’art. 13-ter disp. att. c.p.a., stabilisce, per gli atti processuali di parte nel rito elettorale di cui all’art. 129 c.p.a., il limite dimensionale di 30.000 caratteri, spazi esclusi, calcolati al netto delle parti di atto che non si computano (epigrafe, sintesi dei motivi, petitum, etc.).

    Nel rito sportivo, per effetto del richiamo ai limiti del rito elettorale, il limite degli atti di parte è di 30.000 caratteri, spazi esclusi, al netto delle parti non computabili.

  • art. 129 c.p.a.

    Trovando applicazione il rito di cui all’art. 218, d.l. n. 34/2020, ai sensi del suo c. 3, “Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo (…)”.

    Il richiamo al rito elettorale comporta l'applicazione al contenzioso sportivo dei relativi limiti dimensionali degli atti processuali.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. l’errore revocatorio ricorre quando “la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

    L'errore revocatorio di fatto riguarda un fatto non controverso, la cui percezione sia stata erroneamente supposta o negata; non comprende la contestazione di una soluzione giuridica su una questione controversa.

  • art. 395, n. 1, c.p.c.

    Il dolo processuale di una parte come motivo di revocazione della sentenza consiste in un raggiro soggettivamente diretto e oggettivamente idoneo a paralizzare la difesa dell’avversario e ad impedire al giudice l’accertamento della verità, ed è rilevante solo se la sentenza sia l’effetto necessario di esso.

    Il dolo revocatorio richiede una condotta deliberatamente fraudolenta, idonea a sviare o paralizzare la difesa e causalmente determinante per la decisione; la semplice allegazione di fatti non veritieri non basta.

  • art. 102, comma 2, c.p.a.

    Questo principio trova ora consacrazione espressa nell’art. 102, c. 2, c.p.a.

    L'interventore nel giudizio di primo grado non è legittimato ad appellare autonomamente, salvo che impugni i capi direttamente relativi all'ammissibilità del proprio intervento o alle spese, e non sia stato litisconsorte necessario pretermesso.

  • art. 3 c.p.a.

    Il rigoroso rispetto dei limiti dimensionali costituisce attuazione del fondamentale principio di sinteticità (art. 3 c.p.a.), a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità.

    Il principio di sinteticità giustifica il rispetto rigoroso dei limiti dimensionali degli atti, soprattutto nei riti accelerati, per assicurare ordinato e celere svolgimento del giudizio.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Presupposto della condanna ai sensi dell’art. 26 c. 1 c.p.a. è che la parte soccombente abbia sottoposto al Collegio domande o difese la cui infondatezza o inammissibilità siano “manifeste”.

    La condanna pecuniaria per abuso del processo richiede che l'infondatezza o l'inammissibilità siano manifeste, parametro da valutare secondo l'assenza di ogni ragionevole dubbio; la novità del rito e la complessità delle questioni possono escludere tale presupposto.

Massime di principio

  • Il rito speciale sportivo accelerato si applica anche ai giudizi di revocazione e alle altre impugnazioni contro sentenze rese secondo quel rito, quando l'estensione è coerente con la medesima esigenza di celerità e non vi sono deroghe espresse; per quanto non disciplinato, operano le norme del rito ordinario e il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a.
  • Nei riti soggetti a limiti dimensionali, il giudice deve esaminare gli atti entro il limite massimo e non deve scrutinare le questioni collocate oltre tale limite. L'autorizzazione postuma al superamento è eccezionale e richiede la prova dell'oggettiva impossibilità o estrema difficoltà di ottenere preventivamente l'autorizzazione; l'inerzia della parte non giustifica una rimessione in termini o un invito giudiziale a ridimensionare l'atto.
  • La revocazione per errore di fatto richiede una falsa percezione immediatamente riscontrabile di un fatto non controverso, decisivo e non già esaminato; non consente di rimettere in discussione interpretazioni giuridiche o valutazioni su questioni controverse, né di ottenere un ulteriore grado di merito.
  • L'omesso esame di una domanda o di un motivo può integrare errore revocatorio solo se deriva da un'errata o omessa percezione materiale degli atti, riguarda una domanda o un motivo ritualmente proposto su un punto non controverso e non motivato, ed è decisivo; l'omesso esame di un mero argomento difensivo non è sufficiente.
  • L'interventore ad adiuvandum non può ampliare la materia del contendere né proporre autonome domande o istanze processuali e accetta il giudizio nello stato in cui si trova. In appello, l'interventore in primo grado è legittimato a impugnare soltanto i capi che riguardano direttamente l'ammissibilità del proprio intervento o le spese, salvo che fosse parte necessaria pretermessa.
  • Il dolo revocatorio richiede artifici o raggiri deliberati, idonei a paralizzare la difesa o impedire l'accertamento della verità e dotati di efficacia causale necessaria sulla decisione; la mera allegazione di fatti non veritieri o la contestazione della loro valutazione non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoGiustizia sportiva e giurisdizione
RamiProcesso amministrativoSport
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processoOnere della prova e principio dispositivo

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