Cassazione Civile, Ordinanza n. 4811/2018 del 01/03/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (padre)
La controversia
Il Tribunale di Asti aveva disposto l’affidamento congiunto dei figli, fissandone la residenza anagrafica presso la madre, regolato il diritto di visita e posto a carico del padre un contributo mensile di Euro 400,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. La Corte d’appello di Torino, con decreto del 9 novembre 2016, aveva confermato il provvedimento. Il padre ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 337 ter, comma 4, c.c., sostenendo che la quantificazione del contributo non rispettava la proporzionalità, perché non era stata effettuata una valutazione comparata dei redditi dei genitori. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 337 ter, comma 6, c.c., deducendo che, in mancanza di documentazione sulla situazione economica della madre, i giudici avrebbero dovuto disporre d’ufficio accertamenti tributari sui redditi e sui beni contestati. La madre ha resistito con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi e ha cassato il decreto impugnato, rinviando alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha rilevato che il ricorrente aveva esposto in modo autosufficiente le condizioni reddituali e di vita dei genitori e che i giudici di merito non avevano adeguatamente indagato e considerato le rispettive risorse patrimoniali e reddituali e la capacità di lavoro. In particolare, la Corte d’appello aveva trascurato la maggiore capacità economica dell’altro genitore, pur accertata nel caso concreto. Il giudice di rinvio dovrà quindi determinare il contributo tenendo conto delle esigenze attuali dei figli, del loro tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dei compiti di cura e delle risorse economiche e capacità di lavoro di entrambi.
Norme richiamate
art. 337 ter, comma 4, c.c.
nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonchè i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
La quantificazione del mantenimento deve rispettare la proporzionalità e considerare congiuntamente le esigenze e il tenore di vita dei figli, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza e il valore dei compiti domestici e di cura.
art. 337 ter, comma 6, c.c.
il quale parimenti impone di tenere conto del “principio di proporzionalità”, considerando, da un lato, le “attuali esigenze del figlio” ed il “tenore di vita” da lui goduto, con i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed i compiti di cura da ciascuno assunti, e dall’altro lato, “le risorse economiche di entrambi i genitori”
La decisione richiama il comma 6 in relazione alla necessità di considerare le risorse economiche di entrambi i genitori e ai poteri di accertamento della situazione economica contestata; il contributo va determinato sulla base di una valutazione concreta e complessiva dei parametri indicati.
art. 147 c.c.
a seguito della separazione personale, continua a trovare applicazione l’art. 147 c.c., che ora rimanda all’art. 315 bis c.c., e che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di esigenze
Anche dopo la separazione permane il dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, facendo fronte alle loro molteplici esigenze.
art. 315 bis c.c.
a seguito della separazione personale, continua a trovare applicazione l’art. 147 c.c., che ora rimanda all’art. 315 bis c.c., e che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di esigenze
Il dovere genitoriale di mantenimento, istruzione ed educazione richiede di provvedere alle diverse esigenze dei figli; la misura del contributo va rapportata alle condizioni economiche e lavorative di ciascun genitore.
art. 30 Cost.
sussiste l’obbligo di entrambi i genitori, i quali svolgano attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, in diretta applicazione dell’art. 30 Cost.
Entrambi i genitori che producono reddito devono contribuire ai bisogni dei figli minori in proporzione alle rispettive disponibilità economiche.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È indicato come parametro processuale dei motivi di ricorso, ma nel testo non è riportata una specifica interpretazione della norma.
art. 380 bis c.p.c.
La norma è richiamata per la trattazione camerale; il testo non ne offre un’interpretazione.
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55
il nuovo art. 337 ter c.c., aggiunto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55, il quale parimenti impone di tenere conto del “principio di proporzionalità”, considerando, da un lato, le “attuali esigenze del figlio” ed il “tenore di vita” da lui goduto, con i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed i compiti di cura da ciascuno assunti, e dall’altro lato, “le risorse economiche di entrambi i genitori”
La disposizione ha introdotto l’art. 337 ter c.c., che richiede di determinare il mantenimento secondo proporzionalità, considerando le esigenze e il tenore di vita dei figli e le condizioni di entrambi i genitori.
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52
La Corte dispone l’omissione dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione della sentenza per finalità di informazione scientifica; il testo non sviluppa ulteriori criteri interpretativi della norma.
Massime di principio
- Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in proporzione alle risorse economiche di entrambi i genitori, non sulla base della sola condizione economica del genitore obbligato o del solo tenore di vita dei figli.
- La valutazione della misura del mantenimento deve considerare complessivamente le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, il valore economico dei compiti domestici e di cura, le sostanze e i redditi di ciascun genitore e la rispettiva capacità di lavoro.
- La mancata considerazione delle risorse e della capacità economica di uno dei genitori, in particolare quando la sua maggiore capacità economica risulti accertata, rende inadeguata la determinazione del contributo al mantenimento.
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