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Cassazione Civile, Ordinanza n. 4963/2018 del 02/03/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnò davanti alla commissione tributaria provinciale di Siracusa una cartella relativa alla TARSU per l’anno 2002, pari a Euro 11.557,68, richiesta per alcune residenze turistico-alberghiere e case vacanze. Domandò l’annullamento della cartella e la disapplicazione del regolamento comunale TARSU approvato con Delib. Consiglio Comunale 28 marzo 2002, n. 57 e della Delib. Giunta 16 marzo 2001, n. 91 sulle tariffe. Dedusse: l’omessa indicazione nel regolamento dei criteri per determinare l’omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti per ciascun tipo di attività; l’omessa definizione delle modalità applicative dei parametri richiamati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65; l’illegittima differenziazione tariffaria tra immobili alberghieri e assimilati e immobili a uso di civile abitazione; l’omessa indicazione dei criteri di graduazione delle tariffe; l’incompetenza della giunta comunale a deliberare la tariffa; il difetto di motivazione degli atti. La commissione provinciale rigettò l’eccezione di incompetenza della giunta, ma si dichiarò priva di giurisdizione sugli altri vizi degli atti presupposti. In appello la contribuente sostenne che il giudice tributario avrebbe dovuto valutare incidentalmente tali vizi e disapplicare gli atti, chiedendo in via principale la rimessione della causa al primo giudice ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 e, in subordine, l’annullamento della cartella. La commissione tributaria regionale della Sicilia respinse l’appello, confermò la competenza della giunta, ritenne legittima la differenziazione tariffaria e dichiarò assorbite le altre questioni. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, per non avere la commissione regionale rimesso la causa al primo giudice dopo il diniego di giurisdizione; con il secondo, denunciando la violazione delle norme statali e regionali indicate in ricorso, per avere ritenuto competente la giunta comunale a determinare le aliquote TARSU.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha precisato che la censura riguardava un difetto di attività processuale e avrebbe dovuto essere rubricata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; l’erroneo richiamo al n. 3 è stato tuttavia considerato superabile, perché non impediva di esaminare la doglianza senza svolgere un accertamento sul fatto processuale mediante esame degli atti. Nel merito, il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono presupposto dell’imposizione, anche se non hanno contenuto normativo o generale, e risolve incidentalmente le questioni da cui dipende la decisione della controversia tributaria. Poiché la commissione provinciale aveva negato la giurisdizione in contrasto con tale potere e la contribuente aveva chiesto in appello l’applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, la commissione regionale avrebbe dovuto rimettere la causa alla commissione provinciale anziché decidere nel merito. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla commissione tributaria provinciale di Siracusa, in diversa composizione, per l’esame dei dedotti profili di illegittimità degli atti presupposti e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    va preliminarmente osservato che il motivo ha riferimento ad un difetto di attività del giudice di secondo grado; tale difetto avrebbe dovuto essere fatto valere non ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – norma che riguarda errori su disposizioni sostanziali o anche processuali ma solo ove queste ultime siano da applicarsi da parte di giudice diverso rispetto a quello che ha reso la sentenza impugnata – bensì ex art. all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; la mancata deduzione del vizio nei termini indicati si risolve peraltro in uno errore superabile sul richiamo normativo (n. 3 invece che n. 4) e non rende inammissibile il motivo come avverrebbe se ai fini della verifica del vizio stesso la Corte fosse chiamata a rendersi giudice del fatto processuale e all’esercizio del potere, sussistente solo per denunce di vizi ex art. 360, comma 1, n. 4, di esame degli atti del giudizio di merito;

    La denuncia del difetto di attività del giudice va ricondotta al vizio processuale di cui al n. 4; l’erronea indicazione del n. 3 non determina però inammissibilità quando il vizio possa essere valutato senza che la Corte debba esaminare gli atti del giudizio di merito per accertare il fatto processuale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 2

    il giudice tributario ha il potere di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l’imposizione, anche diversi da quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 2, in forza del D.Lgs. n. 546, art. 2, comma 3 (“Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”), espressivo di un principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E (Cass. n. 5929 del 14/03/2007);

    Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono presupposto dell’imposizione, anche quando non siano atti a contenuto normativo o generale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3

    il giudice tributario ha il potere di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l’imposizione, anche diversi da quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 2, in forza del D.Lgs. n. 546, art. 2, comma 3 (“Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”), espressivo di un principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E (Cass. n. 5929 del 14/03/2007);

    Nelle controversie rientranti nella sua giurisdizione, il giudice tributario decide incidentalmente ogni questione da cui dipende la decisione, salve le eccezioni espressamente indicate; tale potere fonda anche la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti illegittimi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59

    ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, “la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice”; 3.5. a fronte del diniego di giurisdizione da parte della commissione provinciale, in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, la commissione regionale, richiesta di applicare l’art. 59 del medesimo D.Lgs., ha violato la norma giudicando nel merito invece di rimettere la causa alla commissione provinciale.

    Quando il primo giudice ha negato la giurisdizione e il giudice d’appello dichiara che essa sussiste, la commissione tributaria regionale deve rimettere la causa alla commissione provinciale; non può sostituirsi a questa decidendo direttamente nel merito.

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E

    il giudice tributario ha il potere di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l’imposizione, anche diversi da quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 2, in forza del D.Lgs. n. 546, art. 2, comma 3 (“Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”), espressivo di un principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E (Cass. n. 5929 del 14/03/2007);

    La Corte richiama la norma quale fondamento, come principio generale dell’ordinamento, del potere di disapplicazione incidentale degli atti amministrativi illegittimi presupposti dell’imposizione.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono presupposto dell’imposizione, anche quando tali atti non abbiano contenuto normativo o generale, poiché può risolvere le questioni incidentali da cui dipende la decisione della controversia tributaria.
  • Se il giudice tributario di primo grado nega la giurisdizione e il giudice d’appello ritiene invece sussistente il potere di decidere la controversia, la commissione tributaria regionale deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992, senza decidere direttamente nel merito.
  • L’erronea rubricazione di una censura processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anziché del n. 4, è superabile quando la Corte può valutare la doglianza senza dover esaminare gli atti del giudizio di merito per accertare il fatto processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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