Cassazione Civile, Ordinanza n. 27405/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha accertato che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine semestrale lungo per cassare, applicabile alla sentenza impugnata. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per euro 66.000,00 quale compenso asseritamente maturato per l'attività di responsabile della gestione e riorganizzazione delle attività di ristorante e bar intestate a una società. Il decreto è stato opposto dalla destinataria, che ha ottenuto in appello la revoca del monitorio. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: violazione degli artt. 1309 e 1988 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 1309 c.c.; violazione dell'art. 2697 c.c. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché la sentenza d'appello, pubblicata il 19 luglio 2019, aveva ad oggetto crediti di lavoro e dunque non beneficiava della sospensione feriale dei termini; applicandosi il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 69/2009, il ricorso notificato il 20 febbraio 2020 risultava oltre termine.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
"La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza"
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 112 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per dedurre un preteso vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.
art. 1309 c.c.
È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non entra nel merito della censura per tardività dell'impugnazione.
art. 1988 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la propria tesi sul fondamento del credito; la Corte non lo esamina nel merito.
art. 2697 c.c.
È invocato per denunciare violazione delle regole di riparto dell'onere della prova; anche tale motivo non viene scrutinato per l'inammissibilità del ricorso.
art. 327 c.p.c.
La Corte applica il termine lungo semestrale per impugnare, ritenendo operante la disciplina introdotta dalla L. n. 69/2009.
L. n. 69 del 2009
È richiamata come fonte che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c.
artt. 1 e 3 L. n. 742/1969
La Corte ribadisce che le controversie relative a crediti di lavoro sono escluse dalla sospensione dei termini nel periodo feriale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto crediti di lavoro, il termine lungo per proporre impugnazione decorre senza sospensione feriale, poiché tali controversie sono escluse dall'applicazione della L. n. 742/1969.
- Quando opera il termine lungo introdotto dalla L. n. 69/2009, il ricorso per cassazione notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata è inammissibile.
- L'inammissibilità per tardività assorbe l'esame dei motivi di ricorso, anche quando essi denuncino violazioni di legge o vizi processuali.
- L'eventuale natura lavoristica della controversia assume rilievo decisivo ai fini del computo dei termini di impugnazione e può determinare l'inammissibilità del ricorso se non correttamente considerata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27357/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27358/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27359/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27361/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27364/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27365/2021 del 08/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →