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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03724/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato in via definitiva la decisione di merito, con permanenza della condanna per il reato contestato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi 4 di reclusione per la cessione, in più occasioni, di una quantità non precisata di cocaina. Con un unico motivo deduceva violazione di legge, vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e travisamento della prova, contestando sostanzialmente la ricostruzione del fatto e la valutazione degli elementi probatori. La Corte rileva che la censura mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non deducibili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria, che avevano direttamente assistito alla cessione, e le dichiarazioni dell'acquirente, il quale, pur con contraddizioni, aveva riferito di aver ricevuto lo stupefacente dall'imputato; inoltre il ricorrente non aveva offerto una versione alternativa idonea a smentire l'impianto accusatorio.

Norme richiamate

  • art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per cessione di sostanza stupefacente in quantità non precisata, qualificata come fatto di lieve entità sulla base della contestazione riportata nel provvedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando così la condanna alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione del fatto, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La valutazione della credibilità delle fonti di prova e la ricostruzione del fatto appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando il percorso argomentativo della decisione impugnata sia completo, coerente ed esauriente.
  • La prova della cessione di stupefacente può essere fondata sulle dichiarazioni convergenti degli operanti di polizia giudiziaria che abbiano assistito direttamente all'episodio e sulle dichiarazioni dell'acquirente, anche se non completamente lineari, ove il complesso probatorio sia logicamente valorizzato dal giudice di merito.
  • L'assenza di una versione alternativa specifica e plausibile da parte dell'imputato può rafforzare l'impianto accusatorio già ritenuto attendibile dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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