Cassazione Penale, Sentenza n. 24100/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha ritenuti responsabili di falso ideologico in atto pubblico (capi A, C, E, H per entrambi; capo F per il solo Nitti). Si contesta che gli imputati, durante varie operazioni di polizia giudiziaria (talvolta fuori servizio), non avrebbero verbalizzato in modo veritiero attività quali perquisizioni, controlli e operazioni su veicoli. Le difese sostengono che in realtà non sarebbero state eseguite perquisizioni autonome (solo controlli), che le dichiarazioni dei testi sono travisate o contraddittorie, che alcune risultanze sono frutto di errori di valutazione e che non vi sarebbe stato dolo intenzionale di falsificare gli atti. Inoltre Kosara ha proposto il ricorso senza difensore, nonostante la modifica normativa intervenuta.
La decisione
Il ricorso di Kosara Dario è stato dichiarato inammissibile per essere stato proposto senza l'assistenza di difensore dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017. Il ricorso di Luca Nitti è stato ritenuto infondato. La Corte di cassazione ha confermato la ricostruzione di merito: le omissioni nella verbalizzazione di attività rientranti nell'art.103 del d.P.R. 309/1990 (perquisizioni e controlli) sono provate dalle dichiarazioni dei testi e, in alcuni casi, da ammissioni degli stessi imputati; la falsità ideologica può consistere anche in una rappresentazione parziale dei fatti e richiede il dolo generico, che la corte ha ritenuto dimostrato in relazione alla motivazione soggettiva degli imputati. Le condanne sono confermate; entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e Kosara è anche condannato al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende. La Procura generale aveva chiesto annullamento per prescrizione, ma la Corte ha ritenuto che i termini prescrizionali non fossero ancora maturati (decorrenza tra dicembre 2023 e giugno 2025).
Norme richiamate
art. 479 cod. pen.
Norma sul falso ideologico in atto pubblico; la corte la interpreta nel senso che il reato può realizzarsi anche per una rappresentazione parziale o omissione di fatti conosciuti dal pubblico ufficiale, sorretto dal dolo generico.
art. 476 comma 2 cod. pen.
Richiamato in connessione alla tipologia del reato e al calcolo della prescrizione; serve a delimitare il trattamento sanzionatorio e i termini prescrizionali applicabili.
art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.103)
La modifica ha soppresso la possibilità di proporre ricorso in Cassazione senza difensore; perciò il ricorso presentato da Kosara senza assistenza è stato dichiarato inammissibile.
art. 103 d.P.R. 309/1990
Disciplina le modalità operative di polizia giudiziaria relative a perquisizioni e controlli; la corte ritiene che le attività riferite rientrassero nella norma e avrebbero richiesto la relativa verbalizzazione.
art. 331 cod. proc. pen.
Norma sull'obbligo di comunicazione di notizia di reato; la corte osserva che una contestata ipotesi di falsificazione della firma, se vera, sarebbe stata incoerente con l'omessa adempienza a tale obbligo, contribuendo a respingere la tesi difensiva.
Massime di principio
- Il falso ideologico in atto pubblico può consistere anche in omissioni o rappresentazioni parziali dei fatti conosciuti dal pubblico ufficiale; non è richiesto l'animus nocendi o l'animus decipiendi, ma il dolo generico di alterare la verità.
- Le attività di polizia giudiziaria previste dall'art.103 d.P.R. 309/1990, anche se poco invasive, richiedono adeguata verbalizzazione: l'omessa annotazione di perquisizioni o controlli può integrare il falso ideologico se ritenuta volontaria.
- La valutazione della prova testimoniale si fonda sulla congruenza, coerenza e convergenza delle dichiarazioni; divergenze parziali non escludono la natura probatoria se nel complesso il quadro è coerente.
- Le contestazioni relative alla firma o alla paternità di un atto richiedono spiegazioni plausibili e coerenti: affermare una falsificazione senza giustificare l'assenza di altri obblighi (es. denuncia/ comunicazione) rende la tesi meno credibile.
- I ricorsi in Cassazione devono rispettare i requisiti formali, compresa l'assistenza difensiva quando richiesta dalla legge; la mancata assistenza può comportare l'inammissibilità.
- La prescrizione va valutata in relazione alla qualificazione del reato e alla data di consumazione; l'intervento della Procura a favore della prescrizione non vincola la Corte se i termini, secondo la ricostruzione, non sono ancora maturati.
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