Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1271/2026 - Torino, Sezione 3

per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.148/2023 pubblicata il 28/03/2023, notificata in forma esecutiva in data 31/03/2023, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di GUARINO NINO dell'importo di €. 2.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.

Giustizia amministrativa202600201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 148/2023, passata in giudicato, relativa al pagamento del beneficio della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 148/2023, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere euro 2.500,00, pari al beneficio annuale di euro 500,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022. L'Amministrazione non ha eseguito il titolo giudiziale, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dalla notificazione del titolo esecutivo. Sono state inoltre richieste la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, delle somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese documentate aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che gli importi indicati dal creditore, in particolare quanto al capitale residuo e agli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti c.c. La richiesta di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di intervento su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati inoltre trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti in esecuzione del giudicato secondo i parametri del titolo e della legge.

  • art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.

    Rileva ai fini della documentazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto riconosciuto dal titolo, senza modificarne il contenuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione quanto a capitale residuo, interessi e accessori; l'amministrazione deve determinare la somma effettivamente dovuta sulla base del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e delle disposizioni di legge applicabili.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento del debitore pubblico può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
  • La somma prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato non deve essere riconosciuta quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o sproporzionata.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.