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Sentenza

Sentenza del 05/09/2022 n. 26008 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2002-2004 nei confronti di M. s.r.l. (già M. s.c.ar.l.) e di L. di R.B. & C. s.a.s. ritenendo fittizio il costo dell'acquisto dell'usufrutto ventennale su immobili (operazione realizzata tramite la interposizione della società Talia s.a.s.), con conseguente disconoscimento delle quote di ammortamento, recupero dell'IVA detratta e irrogazione di sanzioni; le società avevano impugnato gli atti ottenendo sentenze favorevoli in primo grado, ma la Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che l'operazione fosse finalizzata a generare componenti negativi di reddito fittizi e che mancasse la prova dell'effettivo pagamento del prezzo, con conseguente legittimità del recupero d'imposta e del disconoscimento IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi principale e incidentale, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo il disconoscimento dei costi e il recupero dell'IVA in ragione della fittizietà del prezzo dell'usufrutto e dell'operazione complessiva finalizzata ad indebiti vantaggi fiscali. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati diversi motivi procedurali (ad es. tardiva riproposizione di questioni assorbite) e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54

    disciplina il termine e le modalità di costituzione in giudizio e delle controdeduzioni in appello; la Corte ha ritenuto che la mancata e tempestiva riproposizione di questioni assorbite nelle controdeduzioni determini la loro inammissibilità

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    stabilisce che le questioni non accolte o non decise in primo grado si intendono rinunciate se non riproposte; la Corte interpreta l'onere di riproporre come gravante sull'appellato vittorioso in primo grado e come soggetto a termini

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 e art. 53

    art. 32 consente memorie illustrative tardive ma solo per illustrare quanto già dedotto; art. 53 richiede motivi specifici dell'appello; insieme giustificano il principio di concentrazione e tempestività nel processo tributario

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    norma che regola la deducibilità/detrazione dell'IVA; la Corte ha ritenuto che la detrazione non è dovuta quando l'operazione è oggettivamente inesistente o il prezzo fittizio, anche se formalmente fatturato

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    richiamato in tema di detrazione IVA: la Corte conferma che il diritto a detrarre richiede l'effettiva imponibilità dell'operazione e la reale debita imposta

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3

    citato in relazione a questioni di decadenza/termine dell'accertamento (via deduzioni proceduralmente assorbite), oggetto di censura ma ritenuto già trattato in primo grado

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 e art. 37-bis

    norme sul diritto di accertamento e sulla documentazione fiscale; contestate dalle ricorrenti ma la Corte ha ritenuto che le questioni correlate non fossero state riproposte tempestivamente

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e art. 43 comma 3

    art. 42; art. 43, comma 3

    richiamati in tema di motivazione degli avvisi e di decadenza/termine dell'accertamento; la Corte ha valutato le questioni procedurali in relazione alla tempestività di riproposizione

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    norma sulla certezza del diritto e corretto procedimento dell'accertamento; le ricorrenti hanno invocato violazioni ma la Corte ha ritenuto infondate le censure rispetto alla motivazione ritenuta non tardiva

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    principio di buona amministrazione e corretto procedimento amministrativo; richiamato con riferimento alla presunta contraddittorietà della motivazione, ma la Corte ha giudicato la questione processualmente inammissibile se riproposta tardivamente

  • Codice Civile, art. 1414

    norma sulla simulazione del negozio giuridico: le ricorrenti invocavano la validità formale del negozio, ma la Corte ha richiamato che la ricostruzione economica e la mancanza di prova del prezzo possono portare a dichiarare il costo fittizio ai fini fiscali

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 7, 12 comma 5

    richiamati in relazione a questioni sanzionatorie contestate dalle ricorrenti; la Corte ha ritenuto le censure assorbite o non tempestive

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 7, 109, 110; L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lett. a

    artt. 7, 109, 110; art. 9 L. 289/2002

    norme richiamate nelle censure relative all'autonomia dei periodi di imposta e all'eventuale condono; la Corte ha ritenuto tali motivi assorbiti o inammissibili perché tardivamente riproposti

Massime di principio

  • Se l'amministrazione fiscale dimostra, anche mediante un insieme di indizi o presunzioni adeguatamente motivate, che il prezzo di una operazione è fittizio e l'operazione è finalizzata a vantaggi fiscali indebiti, il costo può essere disconosciuto e il diritto alla detrazione IVA negato anche se esistono fatture e scritture formali regolari.
  • L'onere probatorio dell'Amministrazione in tema di inesistenza oggettiva dell'operazione può essere assolto con prove presuntive, ma spetta al giudice del merito valutare la congruità degli indizi; il sindacato di legittimità sulla valutazione delle presunzioni è limitato se la motivazione è adeguata.
  • Nel giudizio d'appello tributario il soggetto vittorioso in primo grado che vuol vedere decise questioni 'assorbite' deve riproporle tempestivamente nell'atto di controdeduzioni; la riproposizione tardiva è inammissibile.
  • Il diritto alla detrazione IVA richiede che l'imposta indicata in fattura corrisponda a un'operazione effettivamente realizzata e alla reale debita imposta: la mera regolarità formale della fattura non è sufficiente se l'operazione è inesistente o fraudolenta.
  • La ricostruzione economica dell'operazione prevale sulla forma negoziale: trasferimenti formalmente eseguiti possono essere disconosciuti fiscalmente se risultano finalizzati esclusivamente a produrre effetti fiscali indebiti.
  • In sede di impugnazione, le censure di merito già esaminate e respinte in primo grado richiedono appello incidentale per essere nuovamente valutate in sede di gravame; la mera riproposizione senza rispetto dei termini/processo non è sufficiente.

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