Sentenza del 05/09/2022 n. 26008 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2002-2004 nei confronti di M. s.r.l. (già M. s.c.ar.l.) e di L. di R.B. & C. s.a.s. ritenendo fittizio il costo dell'acquisto dell'usufrutto ventennale su immobili (operazione realizzata tramite la interposizione della società Talia s.a.s.), con conseguente disconoscimento delle quote di ammortamento, recupero dell'IVA detratta e irrogazione di sanzioni; le società avevano impugnato gli atti ottenendo sentenze favorevoli in primo grado, ma la Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che l'operazione fosse finalizzata a generare componenti negativi di reddito fittizi e che mancasse la prova dell'effettivo pagamento del prezzo, con conseguente legittimità del recupero d'imposta e del disconoscimento IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi principale e incidentale, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo il disconoscimento dei costi e il recupero dell'IVA in ragione della fittizietà del prezzo dell'usufrutto e dell'operazione complessiva finalizzata ad indebiti vantaggi fiscali. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati diversi motivi procedurali (ad es. tardiva riproposizione di questioni assorbite) e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54
disciplina il termine e le modalità di costituzione in giudizio e delle controdeduzioni in appello; la Corte ha ritenuto che la mancata e tempestiva riproposizione di questioni assorbite nelle controdeduzioni determini la loro inammissibilità
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
stabilisce che le questioni non accolte o non decise in primo grado si intendono rinunciate se non riproposte; la Corte interpreta l'onere di riproporre come gravante sull'appellato vittorioso in primo grado e come soggetto a termini
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 e art. 53
art. 32 consente memorie illustrative tardive ma solo per illustrare quanto già dedotto; art. 53 richiede motivi specifici dell'appello; insieme giustificano il principio di concentrazione e tempestività nel processo tributario
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
norma che regola la deducibilità/detrazione dell'IVA; la Corte ha ritenuto che la detrazione non è dovuta quando l'operazione è oggettivamente inesistente o il prezzo fittizio, anche se formalmente fatturato
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
richiamato in tema di detrazione IVA: la Corte conferma che il diritto a detrarre richiede l'effettiva imponibilità dell'operazione e la reale debita imposta
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3
citato in relazione a questioni di decadenza/termine dell'accertamento (via deduzioni proceduralmente assorbite), oggetto di censura ma ritenuto già trattato in primo grado
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 e art. 37-bis
norme sul diritto di accertamento e sulla documentazione fiscale; contestate dalle ricorrenti ma la Corte ha ritenuto che le questioni correlate non fossero state riproposte tempestivamente
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e art. 43 comma 3
art. 42; art. 43, comma 3
richiamati in tema di motivazione degli avvisi e di decadenza/termine dell'accertamento; la Corte ha valutato le questioni procedurali in relazione alla tempestività di riproposizione
L. n. 212 del 2000, art. 7
norma sulla certezza del diritto e corretto procedimento dell'accertamento; le ricorrenti hanno invocato violazioni ma la Corte ha ritenuto infondate le censure rispetto alla motivazione ritenuta non tardiva
L. n. 241 del 1990, art. 3
principio di buona amministrazione e corretto procedimento amministrativo; richiamato con riferimento alla presunta contraddittorietà della motivazione, ma la Corte ha giudicato la questione processualmente inammissibile se riproposta tardivamente
Codice Civile, art. 1414
norma sulla simulazione del negozio giuridico: le ricorrenti invocavano la validità formale del negozio, ma la Corte ha richiamato che la ricostruzione economica e la mancanza di prova del prezzo possono portare a dichiarare il costo fittizio ai fini fiscali
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 7, 12 comma 5
richiamati in relazione a questioni sanzionatorie contestate dalle ricorrenti; la Corte ha ritenuto le censure assorbite o non tempestive
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 7, 109, 110; L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lett. a
artt. 7, 109, 110; art. 9 L. 289/2002
norme richiamate nelle censure relative all'autonomia dei periodi di imposta e all'eventuale condono; la Corte ha ritenuto tali motivi assorbiti o inammissibili perché tardivamente riproposti
Massime di principio
- Se l'amministrazione fiscale dimostra, anche mediante un insieme di indizi o presunzioni adeguatamente motivate, che il prezzo di una operazione è fittizio e l'operazione è finalizzata a vantaggi fiscali indebiti, il costo può essere disconosciuto e il diritto alla detrazione IVA negato anche se esistono fatture e scritture formali regolari.
- L'onere probatorio dell'Amministrazione in tema di inesistenza oggettiva dell'operazione può essere assolto con prove presuntive, ma spetta al giudice del merito valutare la congruità degli indizi; il sindacato di legittimità sulla valutazione delle presunzioni è limitato se la motivazione è adeguata.
- Nel giudizio d'appello tributario il soggetto vittorioso in primo grado che vuol vedere decise questioni 'assorbite' deve riproporle tempestivamente nell'atto di controdeduzioni; la riproposizione tardiva è inammissibile.
- Il diritto alla detrazione IVA richiede che l'imposta indicata in fattura corrisponda a un'operazione effettivamente realizzata e alla reale debita imposta: la mera regolarità formale della fattura non è sufficiente se l'operazione è inesistente o fraudolenta.
- La ricostruzione economica dell'operazione prevale sulla forma negoziale: trasferimenti formalmente eseguiti possono essere disconosciuti fiscalmente se risultano finalizzati esclusivamente a produrre effetti fiscali indebiti.
- In sede di impugnazione, le censure di merito già esaminate e respinte in primo grado richiedono appello incidentale per essere nuovamente valutate in sede di gravame; la mera riproposizione senza rispetto dei termini/processo non è sufficiente.
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