Sentenza del 04/12/2015 n. 9935 - Comm. Trib. Prov. Milano
MISURA CAUTELARE - Ipoteca - Requisito - Periculum in Mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La sentenza ha affermato che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto di esecuzione forzata, ma una misura cautelare. Pertanto, per la sua legittimità non è necessario dimostrare il periculum in mora: è sufficiente il mancato pagamento di un debito tributario secondo i presupposti previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 602/1973 per mancanza del periculum in mora, ossia del concreto rischio che il debitore disperda o sottragga il proprio patrimonio rendendo difficile la riscossione del credito.
Norme richiamate
Art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La norma disciplina l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore a garanzia del credito tributario. Secondo la sentenza, l'iscrizione è una misura cautelare e non l'inizio dell'esecuzione forzata; di conseguenza, non richiede la prova di uno specifico periculum in mora, essendo sufficiente il mancato pagamento del debito tributario e il rispetto degli ulteriori presupposti normativi.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria a tutela di un credito tributario può essere legittima anche senza la prova che il debitore stia per disperdere o sottrarre i propri beni.
- La natura cautelare dell'ipoteca la distingue dagli atti di esecuzione forzata: l'amministrazione non deve necessariamente dimostrare un pericolo concreto e attuale per la riscossione.
- In una situazione analoga, la contestazione non dovrebbe concentrarsi soltanto sull'assenza del periculum in mora, ma sulla mancanza degli altri presupposti dell'iscrizione, come l'esistenza, l'importo o l'esigibilità del debito, la regolarità della procedura e il rispetto degli obblighi di comunicazione e dei limiti previsti dalla legge.
- L'orientamento riguarda il principio generale ricavabile dal testo fornito e non esclude che l'iscrizione possa essere annullata per altri vizi formali o sostanziali.
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