Cassazione Penale, Sentenza n. 4901/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la sua richiesta di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria di euro 5.000 inflitta a Boujemaa con sentenza del Giudice di pace del 06/07/2012. In motivazione il ricorrente deduceva violazione di legge (in particolare art. 172, comma 4, cod. pen.) e la manifesta illogicità della motivazione del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato che il ricorso deve essere riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., poiché la materia (declaratoria di estinzione della pena) rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e l'opposizione è il rimedio esclusivo. Di conseguenza la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il prosieguo del procedimento; non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna originaria (violazione per la quale era stata inflitta l'ammenda). Nel provvedimento non si entra nel merito dell'illecito ma si segnala quale titolo della pena oggetto di estinzione.
art. 172, quarto comma, cod. pen.
Norma invocata dal ricorrente quale presunta violata; la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta violazione, limitandosi a riqualificare l'impugnazione.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Rimedio processuale specifico (opposizione) previsto per le declaratorie di estinzione della pena davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato la norma per riqualificare il ricorso in opposizione e dichiararne l'esclusività rispetto al ricorso per cassazione.
art. 676 cod. proc. pen.
Stabilisce che in tema di declaratoria di estinzione del reato il giudice dell'esecuzione proceda secondo l'art. 667, comma 4; la Corte l'ha richiamata per confermare la competenza del giudice dell'esecuzione.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato come parte dello schema procedurale degli incidenti di esecuzione cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi nell'ambito dell'opposizione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio di favor impugnationis e la conservazione degli atti giuridici: da ciò la Corte ha motivato la conversione dell'impugnazione in opposizione anziché la sua improcedibilità.
Massime di principio
- Quando la questione riguarda la declaratoria di estinzione della pena il rimedio esclusivo è l'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; il ricorso per cassazione è precluso finché non sia esperita tale opposizione.
- Il giudice dell'esecuzione ha cognizione piena sulle declaratorie di estinzione e può riesaminare le questioni sia se abbia deciso de plano sia se abbia celebrato il contraddittorio; ciò giustifica l'esclusività dell'opposizione.
- Se una parte propone in via impropria un ricorso in Cassazione su una materia che rientra nell'opposizione, la Corte di Cassazione può, per favor impugnationis, riqualificare il ricorso e trasmettere gli atti al giudice competente per il prosieguo procedurale.
- La conversione dell'impugnazione in opposizione non decide il merito della declaratoria di estinzione: la questione sostanziale dovrà essere esaminata dal giudice dell'esecuzione una volta ricevuti gli atti.
- Prima di adire la Cassazione su questioni inerenti l'estinzione della pena è necessario esperire l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione; gli orientamenti e le doglianze di merito vanno presentati in quella sede.
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