Sentenza n. 5027/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10827/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 10827/2023, che aveva annullato la graduatoria definitiva dei contributi per le emittenti televisive locali relativi all'anno 2022 e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la graduatoria per l'assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali a carattere commerciale per l'annualità 2022, adottata sulla base del d.P.R. n. 146/2017 e del meccanismo del cosiddetto scalino preferenziale, che destinava il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% a quelle collocate dalla centunesima posizione in poi. L'impresa collocata oltre il centesimo posto aveva impugnato la graduatoria sostenendo che l'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017 fosse già stato annullato dal Consiglio di Stato e non potesse essere applicato, nonostante l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018. Aveva inoltre contestato l'assunto ministeriale secondo cui tale disposizione avrebbe integralmente recepito e legificato il regolamento, deducendo anche questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che la legificazione riguardasse soltanto l'annualità 2019 e che, per il 2022, il meccanismo dello scalino fosse ancora contenuto in una norma regolamentare annullata. Le imprese collocate nei primi cento posti e il Ministero hanno appellato la sentenza sostenendo che l'art. 4-bis avesse operato un rinvio recettizio integrale al d.P.R. n. 146/2017, attribuendo rango primario a tutte le sue disposizioni e con effetti non limitati al solo 2019. Nel corso del giudizio la Sezione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale; la Corte costituzionale, con sentenza n. 44/2025, le ha dichiarate non fondate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto tutti gli appelli e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, ha ritenuto che l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 abbia effettuato un rinvio recettizio al d.P.R. n. 146/2017, determinando la novazione della fonte e la legificazione integrale di tutte le disposizioni regolamentari, incluso l'art. 6, comma 2, relativo allo scalino preferenziale. La legificazione ha prodotto effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018, non soltanto per l'annualità 2019, ma anche per le annualità successive, compresa quella del 2022. Pertanto, la graduatoria del 21 dicembre 2022, nella parte in cui applicava lo scalino preferenziale, era conforme a una disciplina ormai di rango primario, non sindacabile dal giudice amministrativo ma soltanto dalla Corte costituzionale. Il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze del Consiglio di Stato, che avevano annullato la disposizione regolamentare, non impediva l'applicazione della disciplina dopo la legificazione: tale giudicato copriva l'illegittimità della norma regolamentare soltanto fino alla sua elevazione a rango legislativo. Le questioni di costituzionalità già esaminate dalla Corte sono state ritenute infondate e, conseguentemente, sono stati respinti i motivi del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione e per l'intervento della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 4-bis d.l. n. 91/2018, convertito dalla l. n. 108/2018
da intendersi qui integralmente riportato
La disposizione ha operato un rinvio recettizio al d.P.R. n. 146/2017, legificando integralmente le norme regolamentari e attribuendo loro rango primario dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017
95% dell'importo del contributo pubblico complessivo alle prime cento emittenti in graduatoria e il restante 5% a tutte le altre collocate dalla 101esima posizione in poi
La previsione dello scalino preferenziale, pur contenuta originariamente in una fonte regolamentare, è stata ritenuta legificata e quindi applicabile alla graduatoria 2022.
art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, convertito dalla l. n. 191/2023
ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore
La disposizione interpretativa ha confermato la lettura secondo cui il rinvio dell'art. 4-bis al d.P.R. n. 146/2017 attribuisce valore di legge a tutte le norme del regolamento.
art. 5, commi 3 e 4, d.P.R. n. 146/2017
Disciplina l'approvazione della graduatoria delle domande ammesse al contributo e dell'elenco degli importi spettanti alle emittenti televisive commerciali.
art. 96, comma 1, c.p.a.
Ha costituito la base normativa per la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la sollecita fissazione dell'udienza di merito dopo l'accoglimento delle istanze cautelari.
art. 23 l. n. 87/1953
Ha fondato la sospensione dei giudizi in pendenza delle questioni di legittimità costituzionale e la successiva riassunzione.
Massime di principio
- Un rinvio legislativo formulato mediante l'espressione secondo cui un regolamento è "integralmente riportato" costituisce rinvio recettizio e determina la novazione della fonte, attribuendo rango legislativo a tutte le disposizioni del regolamento richiamato, senza necessità di individuare singolarmente ciascuna norma.
- Quando la disposizione legislativa che recepisce integralmente un regolamento è collocata in un inciso distinto dalla modifica di una specifica disciplina transitoria, la legificazione non è necessariamente limitata all'annualità oggetto della disciplina transitoria, ma può operare come disciplina stabile e pro futuro.
- L'illegittimità di una norma regolamentare accertata con sentenza del giudice amministrativo non impedisce la successiva applicazione della medesima disciplina quando essa sia stata legificata da una fonte primaria; il giudicato copre l'illegittimità della norma regolamentare fino alla sua legificazione, mentre la norma avente rango primario resta sindacabile, per vizi di costituzionalità, soltanto dalla Corte costituzionale.
- Una volta attribuito rango primario alle disposizioni originariamente regolamentari, gli atti amministrativi applicativi conformi a tali disposizioni non possono essere annullati dal giudice amministrativo per illegittimità della fonte secondaria originaria.
- Il giudice amministrativo deve conformarsi alla pronuncia della Corte costituzionale che esclude l'illegittimità delle disposizioni legislative rilevanti per la controversia e, accertata la conformità dell'atto amministrativo alla disciplina primaria, deve respingere l'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1401/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1402/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1403/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1404/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1405/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1406/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →