Cassazione Civile, Ordinanza n. 23847/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Una utente aveva convenuto il Comune per ottenere la restituzione della quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa alla depurazione delle acque reflue, assumendo che il servizio non fosse stato effettivamente reso. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e aveva condannato il Comune, accogliendo anche la garanzia verso la Regione Campania; il Tribunale, in appello, aveva respinto sia l'appello principale della Regione sia quello incidentale della società concessionaria, ritenendo, sulla base di elementi documentali e presuntivi, che vi fosse stata una situazione di assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione e che la pubblica amministrazione non avesse dimostrato il puntuale espletamento del servizio. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della disciplina sulla tariffa di depurazione, sostenendo che la restituzione sarebbe dovuta solo in caso di mancanza o temporanea inattività degli impianti, non già di inefficienza; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che spettasse all'attrice provare il malfunzionamento degli impianti; 3) violazione della disciplina sulla restituzione e difetto di legittimazione passiva della Regione, sostenendo che l'obbligato sarebbe il gestore del servizio e che esisterebbe un procedimento amministrativo specifico; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo al mancato versamento al Regione da parte del Comune delle somme riscosse; 5) violazione dell'art. 1372 c.c., censurando il rigetto della manleva verso la concessionaria e sostenendo che il contratto poneva a carico di quest'ultima la responsabilità per i danni derivanti dalle sue attività.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che, in materia di restituzione della quota tariffaria per depurazione, la legittimazione passiva spetta anche al titolare dell'impianto e che l'onere di provare il funzionamento dell'impianto e i fatti impeditivi della pretesa restitutoria grava sul convenuto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché proposto in presenza di doppia conforme e comunque irrilevante rispetto alla questione della manleva verso il Comune. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sulla imputabilità del malfunzionamento alla concessionaria, già esclusa dai giudici di merito sulla base di un accertamento fattuale non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 155 d.lgs. 152/2006
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la tariffa per la depurazione sarebbe dovuta solo in ipotesi tassative di mancanza o inattività dell'impianto
D.M. 30 settembre 2009, Ministro dell'ambiente
invocato dalla ricorrente in tema di disciplina della restituzione della tariffa di depurazione
art. 2697 c.c.
l'onere di provare il funzionamento dell'impianto e i fatti impeditivi della restituzione grava sul convenuto gestore/proprietario del servizio
art. 8-sexies d.l. 208/2008
nel giudizio di restituzione della quota di tariffa per depurazione, il funzionamento dell'impianto e gli oneri relativi costituiscono fatti impeditivi della pretesa restitutoria, da provare dal convenuto
art. 360 n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360 n. 5 c.p.c.
il motivo è inammissibile anche perché, in presenza di doppia conforme, non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
impedisce il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non sono illustrate le diverse ragioni di fatto delle due conformi decisioni di merito
art. 1372 c.c.
la clausola contrattuale sulla responsabilità del concessionario non rileva se il pregiudizio accertato non è imputabile a inadempimento della concessionaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 228/2012
richiamato quale norma che inserisce la previsione del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In tema di restituzione della quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa alla depurazione, la legittimazione passiva spetta non solo al gestore che abbia ricevuto il pagamento, ma anche al titolare dell'impianto, quando su quest'ultimo ricada una concorrente responsabilità per cooperazione nell'inadempimento.
- Nel giudizio di rimborso della quota di depurazione, una volta allegato dall'utente il mancato godimento del servizio, spetta al convenuto dimostrare il funzionamento dell'impianto e gli ulteriori fatti impeditivi della pretesa restitutoria, poiché si tratta di circostanze che giustificano la debenza della somma richiesta.
- La situazione di assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione è equiparabile, ai fini della restituzione della tariffa, alla mancanza o temporanea inattività dell'impianto, perché il pagamento di un servizio non fruito per causa non imputabile all'utente è indebito.
- In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica e non confronta le diverse rationes decidendi di fatto delle sentenze di primo e secondo grado.
- Una clausola contrattuale che attribuisca al concessionario la responsabilità per i danni derivanti dalla sua attività non può fondare accoglimento della domanda di manleva se, in fatto, il giudice di merito ha escluso che il pregiudizio derivi da un inadempimento imputabile al concessionario.
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