Cassazione Penale, Sentenza n. 25597/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9/11/2021. Visciano contesta l'applicazione dell'aumento per recidiva ex art. 99 c.p., denunciando carenza di motivazione circa i presupposti concreti per ritenere la recidiva (natura dei reati precedenti, omogeneità, distanza temporale, occasionalità della ricaduta, personalità). Topo contesta la determinazione della pena per continuazione ritenendo violato il principio del divieto di reformatio in peius e la mancanza di motivazione rispetto all'aumento rispetto al primo grado; deduce anche vizi processuali richiamando art. 597, commi 3 e 4 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso di Visciano fondato: ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio, in quanto la motivazione circa l'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p. è risultata carente rispetto ai criteri richiesti dalla giurisprudenza (esame concreto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e degli elementi individualizzanti). Il ricorso di Topo è stato invece rigettato: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente determinato l'aumento per continuazione nei limiti indicati dalla sentenza di annullamento e senza violare il divieto di reformatio in peius; Topo è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La Corte richiede che l'applicazione della recidiva sia motivata in concreto; il giudice deve valutare natura dei reati precedenti, omogeneità, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e altri parametri individualizzanti prima di ritenere sussistente la recidiva come indice di particolare pericolosità
art. 133 cod. pen.
Richiamato come parametro per l'individuazione degli elementi di personalità e di colpevolezza utili a giustificare (o escludere) l'aumento per recidiva; la motivazione deve esplicitare il rapporto tra precedenti e fatto nuove
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale contestata in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione camorristica; la Corte non ha annullato la condanna per il reato in sé ma ha rilevato carenza motivazionale solo in relazione all'aumento per recidiva
art. 74 D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)
Norma contestata relativamente all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; confermata nella ricostruzione dei reati ascritti a Topo
art. 73 D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)
Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti rilevanti nel capo d'imputazione di Topo; rilevante ai fini della determinazione della pena per continuazione
art. 597, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Richiamato da Topo come presunta violazione concernente il giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto che non sia stata integrata una nullità che invalidi la decisione impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese del procedimento: la Corte ha condannato Topo al pagamento delle spese a norma di questa disposizione
Massime di principio
- Quando si contesta l'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., il giudice deve motivare concretamente la rilevanza della recidiva usando i criteri di cui all'art. 133 c.p.: natura dei precedenti, omogeneità rispetto al reato in esame, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e elementi della personalità dell'imputato; la mera riscontrabilità formale di precedenti non basta
- La mancata o insufficiente motivazione sull'applicazione della recidiva comporta l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte della Corte di merito
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce ogni aggiornamento della pena in appello se il giudice del rinvio è conforme alle indicazioni della sentenza di annullamento: l'aumento è consentito nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla decisione di rinvio
- In materia di continuazione e determinazione dell'aumento di pena il giudice di merito deve esplicitare il calcolo e confrontarlo con la pronuncia di primo grado e con le eventuali indicazioni della Corte di cassazione; l'assenza di motivazione su un aumento ingiustificato può essere censurata in cassazione
- Le questioni processuali sollevate (es. presunte nullità formali) vanno provate e motivate: non ogni eccezione processuale determina l'annullamento se la Corte ritiene le osservazioni infondate
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