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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9420/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 12/05/2021 che dichiarò inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata nei confronti dei tre giudici. Il ricorrente denunciava: (i) manifesta illogicità della motivazione circa la pronuncia di inammissibilità per deposito tardivo della ricusazione e erronea individuazione della nozione di "stesso fatto"; (ii) manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserita violazione di norme previste a pena di decadenza e erronea applicazione degli artt. 38 e 41 c.p.p.; (iii) mancanza di motivazione circa l'inammissibilità per insufficienza di documentazione. Il ricorrente sosteneva che i giudici avessero già formato un convincimento sul suo ruolo di "amministratore di fatto" in una sentenza del 3/3/2021 e che ciò rendesse pregiudicata la loro imparzialità nel procedimento attualmente pendente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi relativi alla sussistenza della causa pregiudicante. Ha ritenuto errata, in parte, la valutazione della Corte territoriale circa il momento di conoscenza dei fatti (la Cassazione osserva che solo con la pronuncia di condanna il ricorrente venne a conoscenza di una valutazione di merito), ma ha confermato correttamente che non sussiste identità del fatto storico tra il procedimento conclusosi con sentenza del 3/3/2021 (bancarotta fraudolenta documentale con riferimento alla MA.RE.OS. s.r.l.) e il processo pendente (fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativi a diversi fallimenti e distinte società). La Corte ha ribadito il principio secondo cui la partecipazione del giudice a un giudizio su fatti storicamente diversi, anche se basati su alcune stesse fonti probatorie, non configura di per sé causa di ricusazione. In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    La norma sulle cause di ricusazione va interpretata restrittivamente: solo la partecipazione ad un giudizio che abbia già espresso una valutazione di merito sul medesimo fatto storico può fondare la ricusazione. La mera valutazione di prove comuni in procedimenti storicamente diversi non integra la causa di ricusazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la sanzione per l'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese del procedimento e possibilità di versamento in favore della Cassa delle ammende, applicata nel caso concreto con ammenda di euro 3.000,00.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma che sarebbe stata erroneamente applicata; dalla decisione di Cassazione non emerge che vi sia stata una violazione operativa della norma, e le doglianze sull'applicazione non sono state ritenute fondate.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Analogamente all'art. 38 c.p.p., la presunta errata applicazione contestata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a invertire l'esito: la valutazione della Corte ha ritenuto insussistente la causa pregiudicante.

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 216, 219, 223 (norme sulla bancarotta)

    Norme sostanziali che definiscono le imputazioni attribuite al ricorrente (bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale). La sentenza individua che le fattispecie giudicate sono storicamente e materialmente diverse (distinti fallimenti, diverse società, tipologie di bancarotta), impedendo l'identità del fatto storico.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 283/2000 (giurisprudenza costituzionale richiamata)

    Richiama la portata della disciplina di ricusazione dopo la parziale declaratoria di illegittimità; da ciò deriva che le cause di ricusazione devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a ipotesi di semplice connessione probatoria tra procedimenti diversi.

Massime di principio

  • La ricusazione dev'essere fondata su una causa prevista dalla legge e va interpretata restrittivamente: non basta che il giudice abbia partecipato a un precedente procedimento contro lo stesso imputato se i fatti storici sono diversi.
  • L'identità del "fatto" è elemento centrale: occorre che il giudice abbia già espresso una valutazione di merito sul medesimo fatto storico per configurare la causa pregiudicante.
  • La condivisione di fonti probatorie tra procedimenti non implica automaticamente incompatibilità o pregiudizio; una stessa prova può avere diverso valore probatorio in procedimenti diversi.
  • Il termine per proporre la ricusazione può dipendere dal momento in cui la parte viene effettivamente a conoscenza che il giudice ha valutato il fatto (ad es. con la pronuncia di condanna) e non necessariamente dalla mera notifica di atti processuali precedenti.
  • Le norme che disciplinano la ricusazione e le cause di incompatibilità devono essere applicate con rigore: doglianze procedurali o interpretative (es. su artt. 38 e 41 c.p.p.) richiedono prova concreta dell'esistenza della causa di ricusazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per ricusazione può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo ragioni di esonero provate dall'istante.

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