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Ordinanza

Ordinanza n. 3681/2026 - Roma, Sezione 3B

per per l'ottemperanza della sentenza n.ro 1651/23, pubblicata il 20.12.2023 dal Tribunale di Frosinone - sez. lav. -, nell’ambito del giudizio, ivi iscritto, al n.ro 3503/23 r.g.

Giustizia amministrativa202410015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di sostituzione del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario e della sentenza del TAR resa nel giudizio di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione inottemperante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto la sostituzione del Commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, e alla pronuncia resa dal TAR. La richiesta è stata motivata, secondo quanto emerge dall'ordinanza, dalla ritenuta insufficiente attività del Commissario. Il giudice ha esaminato l'istanza e gli atti del Commissario, rilevando l'insediamento e l'operatività dello stesso. Ha inoltre richiamato l'obbligo della ricorrente di fornire al Commissario i riscontri richiesti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di sostituzione del Commissario ad acta, ritenendo che non emergessero elementi sufficienti per procedere alla sua sostituzione, anche in considerazione del suo insediamento e della sua operatività. Al contempo, ha sollecitato il Commissario a dare esecuzione al giudicato costituito dalla sentenza del giudice ordinario e dalla pronuncia del TAR, precisando che egli non deve limitarsi a sollecitare i soggetti competenti, ma deve sostituirsi a questi ultimi nell'adozione degli atti necessari. Il TAR ha richiamato i profili di responsabilità contabile e le conseguenze sul piano della performance derivanti dall'inottemperanza, ricordando altresì alla ricorrente l'obbligo di fornire al Commissario i riscontri richiesti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sostituzione del Commissario ad acta già insediato e operativo richiede elementi sufficienti che dimostrino l'inadeguatezza dell'attività commissariale; la mera insoddisfazione della parte non è sufficiente.
  • Il Commissario ad acta, quale organo deputato all'esecuzione del giudicato, non può limitarsi a sollecitare i soggetti amministrativi competenti, ma deve sostituirsi a essi e adottare direttamente gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla decisione.
  • La parte privata che agisce in ottemperanza è tenuta a collaborare con il Commissario ad acta, fornendo i riscontri e le informazioni richiesti per l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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