Sentenza n. 1138/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Lecce n.1090 del 6 maggio 2025, avente ad oggetto: “Ordinanza Contingibile e Urgente - Via A. Grandi - Via Maremonti”, con la quale è stato disposto “dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino alle ore 24,00 del 31 luglio 2025, per i pubblici esercizi e i distributori automatici presenti in Via A. Grandi e in Via Maremonti, 1. L’obbligo di chiusura: dal lunedì al giovedì, dalle ore 23,00 alle ore 06,00; dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 24,00 alle ore 06,00; 2. Il divieto di rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico con dehors, tavoli, sedie e ombrelloni, anche mediante procedura semplificata, nelle suddette vie; Per tutte le attività commerciali del settore alimentare (market, minimarket, distributori automatici) presenti nel centro storico (zona A1 e A2), l’obbligo di chiusura: dalle ore 23,00 alle ore 06,00 dal lunedì al giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 06, dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi”; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ancorchè non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Lecce che imponeva limitazioni agli orari di apertura e il divieto di nuove concessioni di suolo pubblico in alcune vie e nel centro storico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale chiedendone l'annullamento, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del regolamento comunale sulla vivibilità, igiene e pubblico decoro, nonché degli artt. 50 e 54 TUEL, anche in combinato disposto. Sono stati inoltre dedotti carenza di motivazione e motivazione apparente, eccesso di potere per disparità di trattamento, perplessità dell'azione amministrativa e carenza dei presupposti. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato il fumus boni iuris, rilevando che il potere contingibile e urgente presuppone una situazione eccezionale, imprevista e concretamente minacciosa per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti amministrativi, e aveva evidenziato l'apparente sproporzione e illogica disparità di trattamento della misura, riferita soltanto ad alcuni esercizi commerciali e protratta per quasi tre mesi.
La decisione
Dopo la sospensione cautelare dell'ordinanza, la ricorrente ha dichiarato che il Comune non aveva adottato ulteriori ordinanze dello stesso tenore né reiterato l'atto impugnato, sicché il suo interesse era stato integralmente soddisfatto. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza definire nel merito la legittimità dell'ordinanza. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l'interesse fatto valere in giudizio risulta integralmente soddisfatto.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Secondo la motivazione cautelare richiamata, il potere sindacale contingibile e urgente richiede situazioni eccezionali e impreviste, concretamente minacciose per l'incolumità pubblica e non fronteggiabili con gli ordinari strumenti dell'ordinamento.
art. 54 d.lgs. 267/2000
La disposizione è stata invocata tra i parametri di legittimità dell'ordinanza, ma la sentenza definitiva non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.
art. 6 del Regolamento comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della città di Lecce
La disposizione è stata dedotta quale parametro regolamentare dell'ordinanza, senza essere esaminata nel merito a causa della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, anche per effetto della mancata reiterazione dell'atto impugnato, l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente risulta integralmente soddisfatto; in tal caso il giudice dichiara l'improcedibilità ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il potere contingibile e urgente del sindaco può essere esercitato soltanto in presenza di una situazione eccezionale e imprevista, concretamente lesiva o minacciosa per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti amministrativi.
- Un'ordinanza contingibile e urgente non può essere legittimamente utilizzata quando la situazione possa essere gestita attraverso la vigilanza, i controlli, accordi con gli esercenti o una regolamentazione ordinaria del fenomeno.
- Una misura sindacale contingibile e urgente deve essere sorretta da un'istruttoria approfondita e da una motivazione idonea a dimostrare l'effettiva ricorrenza dei presupposti dell'urgenza; limitazioni generalizzate riferite soltanto ad alcuni esercizi possono risultare sproporzionate e illogicamente discriminatorie rispetto agli esercizi vicini non colpiti.
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