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Sentenza

Sentenza del 05/10/2021 n. 1205 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello. Ha ritenuto che l'art.165 TUIR non sia applicabile alla fattispecie e che l'Accordo bilaterale UE/Svizzera (che prevede il credito d'imposta o il rimborso della ritenuta, art.9 e relative disposizioni) prevale sulle norme nazionali. Ha disposto l'annullamento del silenzio-rigetto relativo all'istanza di rimborso. Spese compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso di € 15.654,11 trattenuti dalla YY SA di Lugano come "euroritenuta" sugli interessi/corrispettivi percepiti in Svizzera. Il contribuente si era avvalso della "voluntary disclosure" (L. n.186/2014) e aveva pagato gli importi dovuti tramite F24; chiedeva che l'Agenzia applicasse l'Accordo UE-Svizzera (equivalente alla Direttiva 2003/48/CE) per evitare la doppia imposizione e ottenere il credito d'imposta o il rimborso della ritenuta. L'ufficio ha lasciato decorrere il silenzio (rigetto) e ha rilevato l'inapplicabilità del rimborso in virtù dell'art.165 TUIR; il ricorso di primo grado era stato respinto come inammissibile.

Norme richiamate

  • Accordo UE - Confederazione Elvetica (attuazione Direttiva 2003/48/CE)

    art.9 (crediti d'imposta / rimborso della ritenuta); menzionato anche art.14 contestato dal ricorrente

    L'Accordo prevede che lo Stato membro riconosca al beneficiario residente un credito d'imposta pari alla ritenuta operata in Svizzera e, se la ritenuta eccede l'imposta dovuta, il rimborso della differenza; lo Stato membro può altresì sostituire il meccanismo con il rimborso della ritenuta. L'Accordo prevale sulle norme nazionali confliggenti.

  • Art.165 TUIR

    art.165, comma 8 (richiamato dall'ufficio)

    Il Collegio ha ritenuto che l'art.165 non sia applicabile alla fattispecie in esame (non riguarda redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva operata dal contribuente tramite dichiarazione) e che, comunque, non possa limitare i diritti derivanti da norme pattizie interne o internazionali che prevedono rimedi diversi.

  • Direttiva 2003/48/CE

    art.10 (richiamato nella sentenza)

    La Direttiva prevede il rimborso dell'intera euroritenuta quando non è applicabile la norma nazionale analoga (art.165); la Corte applica per analogia le stesse regole all'Accordo bilaterale UE/Svizzera.

  • L. n.186/2014 (voluntary disclosure)

    La procedura di emersione spontanea e il pagamento tramite voluntary disclosure non esauriscono i diritti del contribuente derivanti da norme internazionali che prevedono credito o rimborso per ritenute operate all'estero.

  • D.lgs. n.218/97

    art.5, comma 1-bis (invito al contraddittorio)

    Il ricorrente ha aderito al contraddittorio e ha pagato quanto richiesto; la procedura amministrativa seguita è descritta ma non preclude l'applicazione dell'Accordo internazionale.

  • Cassazione, sentenza n.23984/2016

    Richiamata come precedente per il principio che le norme internazionali, per il loro carattere di specialità e ambito di formazione, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali confliggenti.

Massime di principio

  • Quando esiste un accordo bilaterale che disciplina le ritenute su redditi da capitale, i diritti previsti dall'accordo (credito d'imposta o rimborso della ritenuta) prevalgono su norme nazionali confliggenti.
  • La partecipazione a procedure di voluntary disclosure e il pagamento di imposte/tributi tramite F24 non precludono automaticamente la facoltà di ottenere credito d'imposta o rimborso previsto da un accordo internazionale.
  • Se la ritenuta estera eccede l'imposta dovuta in base al diritto interno, lo Stato membro deve rimborsare la differenza se previsto dall'accordo; in alternativa, può sostituire il meccanismo con il rimborso diretto della ritenuta.
  • L'art.165 TUIR non può essere applicato per limitare diritti derivanti da norme pattizie di segno contrario; occorre sempre verificare la prevalenza della norma internazionale.
  • In contenziosi analoghi è fondamentale produrre documentazione che dimostri l'avvenuta ritenuta all'estero (prova dell'ente pagatore, importi, date) e l'iter amministrativo seguito (istanza di rimborso, eventuale silenzio-rigetto).
  • In caso di silenzio da parte dell'Amministrazione fiscale la via giudiziaria può condurre all'annullamento del silenzio e al riconoscimento del rimborso quando le norme internazionali sono a favore del contribuente.
  • Verificare sempre le specifiche disposizioni dell'accordo bilaterale e della corrispondente normativa UE (articoli rilevanti), nonché eventuali precisazioni giurisprudenziali che affermino la prevalenza delle norme internazionali.

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