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Sentenza

Sentenza n. 479/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 3792/2024, resa tra le parti, pubblicata il 14 novembre 2024, notificata il 18 novembre 2024, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 926/2024;

Giustizia amministrativa202500087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3792/2024, che aveva annullato gli atti di soppressione della posizione di impiegato di V livello e di revoca della relativa procedura concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidato vincitore)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato aveva impugnato la nuova pianta organica dell’Autorità di Sistema Portuale, nella parte in cui sopprimeva due posizioni di V livello, la nota ministeriale di approvazione e il decreto presidenziale di revoca della procedura concorsuale per l’assunzione di un impiegato di V livello. La commissione aveva già formato la graduatoria di merito, collocando il candidato al primo posto con la qualifica di idoneo vincitore, sebbene gli atti concorsuali non fossero stati ancora definitivamente approvati. Il TAR aveva accolto il ricorso, rilevando l’assenza di prova concreta circa l’incompatibilità tra l’ampliamento dell’organico per esigenze tecniche e la conservazione della posizione di V livello, nonché l’incompatibilità di due componenti del Comitato di gestione. Le amministrazioni hanno appellato la sentenza deducendo: il difetto di legittimazione passiva del Ministero; il difetto di legittimazione attiva del candidato, ritenuto titolare di una mera aspettativa; l’erronea valutazione dei fatti e della motivazione della revoca, che avrebbe dovuto essere ricondotta al precedente decreto di sospensione della procedura; l’erroneità della statuizione sull’obbligo di astensione di due componenti del Comitato di gestione.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo relativo all’incompatibilità di due componenti del Comitato di gestione, poiché il relativo capo della sentenza non aveva determinato l’annullamento integrale della delibera, già annullata solo parzialmente per la soppressione della posizione di V livello. Ha confermato la legittimazione passiva del Ministero, in quanto aveva approvato la delibera dell’Autorità ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), della legge n. 84/1994. Ha confermato la legittimazione attiva del candidato: la collocazione al primo posto della graduatoria, con la dicitura idoneo vincitore, gli attribuiva una posizione qualificata e differenziata di interesse legittimo, pur non determinando ancora un diritto soggettivo all’assunzione in assenza dell’approvazione definitiva degli atti concorsuali. Nel merito, ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’Autorità nella ridefinizione della pianta organica, ma ha ritenuto che tale potere non potesse compromettere arbitrariamente la posizione del candidato già collocato in posizione utile, soprattutto perché la graduatoria era stata formata prima della soppressione del posto e l’Amministrazione conosceva il nominativo del vincitore. In assenza di specifiche ed eccezionali ragioni di interesse pubblico tali da rendere necessaria la soppressione, l’annullamento degli atti disposto dal TAR è stato confermato. L’Autorità portuale è stata condannata alle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 3.000, oltre accessori; le spese con il Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 2, lett. b), legge n. 84/1994

    L’approvazione ministeriale della delibera dell’Autorità di Sistema Portuale fonda la legittimazione passiva del Ministero nel giudizio di impugnazione dell’atto approvato.

Massime di principio

  • Il candidato che, all’esito di una procedura concorsuale, sia stato collocato al primo posto della graduatoria con qualifica di idoneo vincitore è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, avente consistenza di interesse legittimo, e può impugnare gli atti di revoca della procedura o di soppressione del posto, anche quando gli atti concorsuali non siano ancora stati definitivamente approvati e non sia ancora sorto un diritto soggettivo all’assunzione.
  • L’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nel ridefinire la propria pianta organica, ma tale potere non può essere esercitato arbitrariamente in modo da sacrificare la posizione del candidato già collocato in posizione utile nella graduatoria, soprattutto quando la graduatoria sia stata formata prima della soppressione del posto e l’amministrazione conosca già il nominativo del vincitore.
  • La soppressione del posto successiva alla formazione della graduatoria concorsuale richiede specifiche ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, di gravità tale da rendere ineludibile la soppressione a detrimento del candidato risultato vincitore; in mancanza, gli atti di riorganizzazione e di revoca sono illegittimi.
  • È inammissibile per difetto di interesse il motivo d’appello rivolto contro un capo della sentenza che, pur favorevole all’appellante, non abbia prodotto un effetto concretamente lesivo né abbia determinato l’annullamento integrale dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiordino e organizzazione della PAAppello
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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