Cassazione Penale, Sentenza n. 38485/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva dichiarato penalmente responsabile, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di scritture contabili, capo 3 dell'imputazione), per fatti riferiti alla società "MY Resort s.r.l." (anni d'imposta 2009-2012). I motivi di ricorso erano due: 1) vizio di motivazione nella statuizione di colpevolezza e nella ricostruzione della qualità di amministratore di fatto (censura della valutazione delle prove, dedotta e presuntiva, e omissione di considerare le allegazioni difensive che qualificavano il ricorrente come consulente gestionale); 2) vizio di motivazione nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per non aver effettuato un'analisi complessiva degli elementi valutabili ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate e prive di specificità le censure sulla motivazione: i giudici di merito avevano indicato circostanze precise e univoche a fondamento della responsabilità (emissione/ricezione fatture, rapporti di lavoro denunciati con modelli DM10, gestione di tre punti vendita; assenza dei registri contabili obbligatori; delega completa su conti societari e operazioni bancarie significative; firma del processo verbale di constatazione e proposizione di ricorso tributario). Ha poi ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi favorevoli, anche alla luce della riforma dell'art. 62-bis (2008), avendo inoltre i giudici richiamato un precedente penale e la gravità della condotta. Conseguentemente resta ferma la sentenza di merito che aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione (negata la sospensione condizionale e le attenuanti) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Norma del diritto penale tributario che punisce l'occultamento o la distruzione di scritture contabili: la Corte ha ritenuto provata l'esistenza delle scritture obbligatorie e quindi l'illecita condotta di occultamento/distruzione in relazione alla "MY Resort s.r.l."
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Dispositivo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione): la Corte ha valutato le censure per carenti di specificità e manifestamente infondate, confermando la correttezza della motivazione di merito
codice penale, art. 133
Regola l'apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che l'assenza di elementi positivi può legittimamente giustificare il diniego della diminuente
art. 62-bis c.p. e riforma (d.l. 23/05/2008 n. 92 conv. L. 24/07/2008 n.125)
Riforma che ha reso insufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; la Corte ha richiamato questo principio per giustificare il rifiuto della riduzione per le attenuanti
Massime di principio
- Per contestare con successo in cassazione un vizio di motivazione è necessario indicarne con precisione il carattere formale o sostanziale (travìsamento della prova, omissione di elementi decisivi, contraddizioni specifiche); censure generiche o meramente assertive sono inammissibili
- La qualifica di "amministratore di fatto" può essere desunta da elementi di fatto operativi (deleghe senza limiti, uso dei conti correnti societari con operazioni significative, rappresentanza in atti ufficiali e in sede di verifica fiscale, iniziativa giudiziale in nome della società), non è indispensabile l'esistenza di una procura generale nominata formalmente
- La prova dell'istituzione e della tenuta delle scritture contabili può essere ricostruita ricorrendo a indici concreti (emissione e ricezione di fatture, rapporti di lavoro denunciati, gestione di punti vendita) anche se i registri obbligatori non sono rinvenuti; ciò può sostenere l'accusa di occultamento o distruzione di scritture
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi utili alla valutazione premiale e dal richiamo a precedenti penali o alla gravità della condotta: l'incensuratezza da sola non obbliga al riconoscimento della diminuente
- In sede difensiva, è utile documentare non solo affermazioni di carattere qualificatorio (es. 'consulente gestionale') ma produrre prove concrete (documentazione tributaria, sentenze tributarie, documenti societari) per contrastare ricostruzioni basate su elementi fattuali plurimi
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