Sentenza del 19/11/2020 n. 26308 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'imponibilità ICI di porzioni di terreno indicate come facenti parte di un Piano di Edilizia Convenzionata (P.E.C.) e ricadenti in fasce di rispetto stradali e fluviali. Il contribuente sosteneva che 10.315 mq dovessero essere qualificati come agricoli e quindi non imponibili; il Comune invece riteneva le aree concorressero alla volumetria edificabile e pertanto fossero imponibili. Dopo decisioni di merito contrastanti, il Comune ha impugnato in Cassazione la sentenza favorevole al contribuente, deducendo omesso esame del giudicato esterno, errata qualificazione delle aree ai fini ICI e la irrilevanza delle fasce di rispetto. La Corte di Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notificazione/impugnazione, ritenendo decorso il termine breve a causa dell'elezione di domicilio presso la Casa Comunale e dell'operatività della sospensione feriale (termine computato dal 16 settembre); la Corte non si è pronunciata sul merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto l'eccezione di inammissibilità per tardività e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le questioni sostanziali sull'imponibilità delle aree in fascia di rispetto non sono state esaminate. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge, e resta l'ulteriore contributo unificato se dovuto ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. b)
presente nel motivo di ricorso
Invocata dal Comune per sostenere che l'inserimento nello strumento urbanistico come edificabile determina l'imponibilità ICI; la Corte di Cassazione non ha invece affrontato la questione sostanziale essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Decreto Legislativo n. 504/1992, art. 5, comma 5
presente nel motivo di ricorso
Richiamata in relazione ai criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili; anche questa norma non è stata interpretata nel merito dalla Corte nella decisione impugnata.
Decreto Legge n. 223/2006, art. 36, comma 2 (convertito L. n. 248/2006)
presente nel motivo di ricorso
Citando la norma di interpretazione autentica, il Comune sosteneva l'impossibilità di equiparare a terreno agricolo un'area qualificata come edificabile; la Cassazione non si è pronunciata sul punto per motivi di inammissibilità procedurale.
Decreto Legge n. 203/2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 (convertito L. 248/2005)
presente nel motivo di ricorso
Richiamata dalla parte ricorrente per sostenere effetti interpretativi sulla qualificazione delle aree; nessuna applicazione sostanziale da parte della Corte nel provvedimento impugnato.
Decreto Legislativo n. 546/1992, artt. 16-17
richiamati in motivazione
La Corte ha richiamato il regime specifico delle notificazioni nel processo tributario per valutare la correttezza e gli effetti della notifica alla pubblica amministrazione e dell'elezione di domicilio presso la Casa Comunale.
Codice di procedura civile, artt. 325, 326, 327
richiamati in motivazione
Applicati dalla Corte per il computo del termine breve di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione e per l'effetto della sospensione feriale (periodo 1 agosto - 15 settembre), con decorrenza dal 16 settembre se la notificazione cade in periodo feriale.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
Richiamato come criterio di censura (omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme), ma la Corte non ha esaminato tali profili nel merito dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1, quater
Applicato per dare atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- La Cassazione è molto rigorosa sui termini di impugnazione: la notifica diretta alla pubblica amministrazione che ha eletto domicilio presso la Casa Comunale fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.
- La sospensione feriale (1 agosto - 15 settembre) influisce sul conteggio dei termini: se la notificazione cade in periodo feriale, il termine decorre dal 16 settembre.
- Quando un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività, le questioni di merito (qui: qualificazione di aree in fascia di rispetto come edificabili o agricole) restano non valutate e il procedimento termina sul piano procedurale.
- Nel contenzioso tributario la corretta elezione del domicilio e la modalità di notifica sono cruciali: le P.A. devono curare le notifiche e gli avvisi ricevuti per non far decorrere termini brevi sfavorevolmente.
- Sulle aree ricomprese in fasce di rispetto permane un contrasto giurisprudenziale: un inserimento nello strumento urbanistico come 'edificabile' tende a favorire l'imponibilità, ma esistono pronunce che equiparano ad agricolo la superficie che, seppur concorra alla volumetria, non è concretamente utilizzabile per costruzioni; il distinguo spesso si risolve sul piano valutativo (riduzione del valore venale) più che su una semplice riclassificazione.
- In casi simili è consigliabile: a) preservare e documentare eventuali precedenti decisioni con efficacia di giudicato; b) impugnare tempestivamente e con corrette modalità di notifica; c) se l'area è formalmente edificabile ma vincolata, contestare il valore venale in sede tributaria con perizie tecniche che quantifichino la riduzione per vincoli; d) sollevare immediatamente eventuali eccezioni pregiudiziali per evitare l'insorgere di questioni di preclusione.
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