Cassazione Civile, Ordinanza n. 31533/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva poi ritenuta estinta prima dell'instaurazione del giudizio. Dopo una pronuncia della CTR che aveva dichiarato improponibile il ricorso dell'associazione per difetto di capacità processuale, l'Ufficio aveva iscritto a ruolo provvisoriamente e notificato una cartella di pagamento al soggetto che aveva agito come legale rappresentante. Il ricorso contro la cartella era stato accolto nei gradi di merito, ma la Cassazione, con ordinanza n. 6175/2022, aveva cassato con rinvio. Contro quest'ultima ordinanza il soggetto propone revocazione ex art. 395 c.p.c. deducendo, con il primo motivo, errore di fatto della Corte per avere presunto che l'avviso di accertamento gli fosse stato notificato, mentre secondo la CTR l'atto sarebbe stato rivolto solo all'associazione e notificato a soggetto estraneo; con il secondo motivo deduce contrarietà a precedente giudicato, sostenendo che l'accertamento prodromico al ruolo era ormai definitivo per improponibilità originaria del ricorso dell'associazione cessata e che ciò impediva di ritenere definito l'avviso nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile in astratto il primo motivo di revocazione contro una pronuncia di cassazione con rinvio, ma lo ha respinto nel merito perché il fatto dedotto come erroneamente percepito non risultava dalla sentenza della CTR, la quale si era limitata a dichiarare il difetto di capacità processuale dell'associazione estinta senza statuire sul destinatario della notifica dell'atto impositivo. Inoltre, il ricorrente non aveva prodotto l'avviso di accertamento, necessario per dimostrare il preteso errore percettivo e per contrastare l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l'intestazione dell'atto anche al responsabile solidale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. non è esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4
Il motivo revocatorio per errore di fatto è astrattamente proponibile anche contro sentenze di cassazione con rinvio, quando l'errore percettivo sia decisivo e non richieda una nuova valutazione di questioni o difese.
art. 395 c.p.c., n. 5
Il motivo di revocazione per contrasto con altra sentenza non è ammissibile contro le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione.
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come base della riscossione provvisoria seguita alla decisione sfavorevole nel contenzioso tributario.
art. 38 c.c.
È richiamato per affermare, nella sentenza impugnata, che delle obbligazioni dell'associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato nel contesto delle difese scritte depositate nel giudizio di revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
Sono richiamati per escludere che l'inammissibilità del motivo ex art. 395, n. 5, c.p.c. contro le sentenze di cassazione contrasti con i principi costituzionali.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto contro una sentenza di cassazione è ammissibile solo se l'errore percettivo concerne un fatto decisivo e non comporta una nuova valutazione di eccezioni, questioni o tesi difensive.
- Non sussiste errore revocatorio se la sentenza impugnata non contiene la specifica affermazione di fatto che si assume erroneamente percepita; è insufficiente contestare una ricostruzione che non risulti effettivamente dalla motivazione.
- Chi deduce errore di fatto deve allegare e produrre gli atti necessari a dimostrarlo secondo il principio di autosufficienza del ricorso.
- Il motivo di revocazione per contrasto con altra precedente decisione non è esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione, perché tale ipotesi non è prevista dalla disciplina positiva.
- Nel giudizio di revocazione, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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