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Sentenza

Sentenza del 05/03/2015 n. 194 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Accertamento - . Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Delega alla sottoscrizione da parte del Capo dell'ufficio - Necessità dell'allegazione dell'atto di delega - Sussiste - Allegazione ed esibizione tardiva - Nullità dell'avviso di accertamento - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La produzione tardiva della delega è stata ritenuta intempestiva e, ai fini del giudizio, inesistente, poiché il documento avrebbe dovuto essere depositato entro il termine di venti giorni prima della trattazione, previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, per consentire al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto da un funzionario diverso dal Capo dell'Ufficio, senza che fosse tempestivamente prodotta la delega di firma prevista dall'art. 42 del DPR n. 600/1973. In presenza di una contestazione sulla legittimazione del sottoscrittore, spettava all'Amministrazione dimostrare il potere sostitutivo mediante l'esibizione della delega. La delega è stata invece depositata soltanto in udienza, oltre il termine processuale previsto.

Norme richiamate

  • Art. 42 del DPR n. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La norma consente la delega di firma, ma, se il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza e la validità della delega.

  • Art. 32 del d.lgs. n. 546/1992

    I documenti devono essere depositati fino a venti giorni prima della data di trattazione.

    La delega è un documento rilevante per il processo e deve essere prodotta entro il termine previsto, non potendo essere validamente depositata per la prima volta in udienza se ciò compromette il diritto di difesa della controparte.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario è sottoscritto da un funzionario diverso dal titolare dell'Ufficio, l'Amministrazione deve poter dimostrare l'esistenza della delega di firma.
  • Se il contribuente contesta tempestivamente la legittimazione del sottoscrittore, non è sufficiente una generica affermazione dell'Ufficio: occorre produrre la delega o fornire prova equivalente della legittimazione.
  • La documentazione relativa alla legittimazione del funzionario deve essere depositata nel rispetto dei termini processuali, perché la produzione tardiva può essere dichiarata inutilizzabile o considerata inesistente.
  • La violazione delle regole sulla sottoscrizione e sulla prova della delega può comportare la nullità dell'avviso di accertamento, soprattutto quando l'Amministrazione non dimostri tempestivamente il potere del firmatario.

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