Sentenza n. 862/2026 - Genova, Sezione 2
per l’accertamento e per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Genova sull’atto di significazione e diffida notificato dalle ricorrenti l’8 maggio 2025, avente ad oggetto la C.I.L.A. edilizia del signor Gian Luca Grondona n. 16775 in data 17.12.2024; - per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 369 del 14.8.2024, nonché degli atti presupposti, conseguenti e connessi; B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: per l’annullamento - dell’ingiunzione demolitoria prot. n. 29785 del 19.8.2025, nella parte in cui non sanziona una serie di opere denunciate dalle ricorrenti, con conseguente condanna del Comune ad assumere i provvedimenti repressivi; - il provvedimento prot. n. 527897 del 20.10.2025, recante la declaratoria di improcedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, nella parte in cui non contesta la presenza di un wc;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio sull'istanza di intervento in autotutela relativa a una C.I.L.A. edilizia, autorizzazione paesaggistica, ingiunzione di demolizione e provvedimento di improcedibilità di un'istanza di compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno inizialmente agito contro il silenzio del Comune di Genova sull'atto di significazione e diffida volto a sollecitare interventi repressivi e di autotutela rispetto alla C.I.L.A. presentata dal controinteressato per la sistemazione del giardino pertinenziale della propria abitazione, nonché per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. A seguito dei sopralluoghi comunali e dell'ingiunzione di demolizione, le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti contro tale ingiunzione, nella parte in cui non aveva sanzionato il locale deposito con servizio igienico e fossa Imhoff, i muri di contenimento delle fasce terrazzate e l'apertura di una veduta verso il fondo confinante. Hanno inoltre impugnato il provvedimento di improcedibilità dell'istanza di compatibilità paesaggistica, lamentando l'omessa contestazione della presenza del wc. Le censure riguardavano, in particolare, la violazione delle distanze legali dai confini e tra costruzioni, delle norme urbanistiche del PUC e della disciplina edilizia e paesaggistica, oltre all'omessa adozione di provvedimenti repressivi da parte del Comune. Nel corso del giudizio il controinteressato ha rimosso o rinunciato a realizzare gran parte delle opere, incluso il locale con bagno, mentre è rimasta la fossa Imhoff interrata, il giardinetto-solarium e il campo da bocce.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere e parzialmente improcedibile l'impugnativa. L'azione contro il silenzio era già stata dichiarata improcedibile con precedente sentenza non definitiva, poiché il Comune aveva adottato provvedimenti espressi. Quanto alla fossa Imhoff, il Collegio ha rilevato che, pur essendo stata installata a meno di due metri dal confine e astrattamente soggetta alla distanza prevista dall'art. 889 c.c., essa era ormai inutilizzabile e non allacciata, essendo stato eliminato il servizio igienico cui era destinata; allo stato, quindi, costituiva un mero vano interrato non soggetto a tale distanza, fermo restando il divieto di riattivarla senza titolo. Il ricorso è stato invece accolto con riferimento al muretto di contenimento del giardino terrazzato a monte e alla veduta sul fondo confinante. Il muretto, avente funzione di contenimento di un terrapieno artificiale e non di semplice recinzione, è stato equiparato a un muro di fabbrica e quindi assoggettato alle distanze legali; la disciplina del PUC imponeva una distanza minima di 1,50 metri dal confine, non rispettata. La realizzazione del terrazzamento aveva inoltre determinato una veduta diretta a distanza inferiore a 1,50 metri, in violazione dell'art. 905, comma 1, c.c. Il Comune aveva pertanto illegittimamente omesso di ordinare l'arretramento del terrazzamento e del relativo muretto, sicché il diniego implicito alle richieste delle ricorrenti è stato annullato e il Comune è stato condannato ad adottare i pertinenti provvedimenti repressivi. Sono state respinte le doglianze relative al terrapieno e al campo da bocce: quest'ultimo, per le sue caratteristiche e il modesto impatto, è stato qualificato come elemento di arredo pertinenziale rientrante nell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001; né il giardinetto-solarium né il campo da bocce sono stati ritenuti lesivi della disciplina paesaggistica. Le spese sono state compensate, con rimborso alle ricorrenti dei contributi unificati da parte del Comune.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, dichiarata improcedibile dopo l'adozione di provvedimenti espressi da parte del Comune.
art. 34, comma 1, lett. c), secondo periodo c.p.a.
Consente al giudice, una volta accertata l'illegittimità dell'omissione amministrativa, di condannare l'amministrazione all'adozione dei pertinenti provvedimenti.
art. 889 c.c.
La disciplina delle distanze per cisterne e latrine è applicabile anche alle fosse Imhoff; tuttavia, nel caso concreto, non operava per la vasca non allacciata e inutilizzabile, qualificata come mero vano interrato.
art. 905, comma 1, c.c.
Impone il rispetto della distanza minima per l'apertura di vedute dirette sul fondo del vicino; la veduta realizzata dal terrazzamento a distanza inferiore a 1,50 metri è stata ritenuta illegittima.
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001
Ricondurrà all'attività edilizia libera gli elementi di arredo delle aree pertinenziali, categoria nella quale il Tribunale ha incluso il campo da bocce amatoriale di modestissimo impatto.
Massime di principio
- Un'azione avverso il silenzio diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta provvedimenti espressi sulla sollecitazione del privato, anche se tali provvedimenti restano contestabili con le forme processuali proprie dell'impugnazione degli atti.
- Un muro destinato al contenimento di un terrapieno artificiale non è assimilabile a un semplice muro di cinta, ma costituisce un'opera equiparabile a un muro di fabbrica e deve rispettare le distanze legali tra costruzioni e dai confini previste dalla disciplina applicabile.
- La realizzazione di un terrazzamento sopraelevato può determinare una veduta diretta sul fondo confinante; in tal caso l'opera deve rispettare la distanza minima prevista per le vedute, indipendentemente dalla qualificazione urbanistica dell'intervento principale.
- Una fossa Imhoff installata a distanza inferiore a quella prevista per cisterne e latrine è soggetta alla relativa disciplina quando sia concretamente funzionale al trattamento dei liquami; se il servizio igienico è stato eliminato e la vasca è inutilizzata e non allacciata, essa può essere considerata, allo stato, un mero vano interrato, ferma restando l'illegittimità di una sua futura riattivazione senza titolo.
- Un'opera pertinenziale di modestissimo impatto, consistente in un campo da bocce realizzato in terreno naturale e sabbia, con semplici cordoli laterali e senza rilevanti trasformazioni del suolo, può rientrare nell'attività edilizia libera quale elemento di arredo dell'area pertinenziale.
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