Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1479/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva a) del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna prot. n. 454 dell'11.6.2026, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso AM12 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Emilia-Romagna, del concorso PNRR (c.d. PNRR 3) per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui ha attribuito il punteggio di punti 12,50 di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26.10.2023 n. 205 a candidati che hanno dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario su classe di concorso e/o grado di istruzione diverso da quello di partecipazione alla procedura PNRR 3; ovvero ha comunque computato tale punteggio in modo da avvantaggiare indebitamente candidati non in possesso del requisito del “medesimo specifico posto”, da intendersi quale medesima classe di concorso e medesimo grado di istruzione; b) dell'Allegato 1 al decreto n. 454/2026, recante la graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna (posizioni 1 -157), nella medesima parte; c) dell'Allegato 2 al decreto n. 454/2026, recante l'elenco degli idonei AM12 Emilia-Romagna (posizioni 158 -204), nella medesima parte; d) del Decreto prot. n. m_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000572 del 25 giugno 2026, recante integrazione della graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna con inserimento di 16 candidati (posizioni 372 -387) a seguito di 16 rinunce, e del relativo Allegato 1 (integrazione graduatoria di merito) e Allegato 2 (elenco idonei, posizioni 388 -470), nella parte in cui conferma e recepisce le illegittime attribuzioni di punteggio sub B.4.1; e) del successivo decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna prot. n. m_pi.AOODRER.RegistroDecreti.R.0000612.06-07-2026 del 06/07/2026, con il quale, all'esito di rettifiche, è stata approvata nuovamente e pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso AM12 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Emilia-Romagna, del concorso PNRR (c.d. PNRR 3) per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui ha attribuito il punteggio di punti 12,50 di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26.10.2023 n. 205 a candidati che hanno dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario su classe di concorso e/o grado di istruzione diverso da quello di partecipazione alla procedura PNRR 3; ovvero ha comunque computato tale punteggio in modo da avvantaggiare indebitamente candidati non in possesso del requisito del “medesimo specifico posto”, da intendersi quale medesima classe di concorso e medesimo grado di istruzione; f) del Decreto USR Emilia-Romagna n. 661 del 10 luglio 2026, recante ripartizione del contingente di immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2026/2027, nei limiti dell'interesse e nella parte in cui utilizza e recepisce la graduatoria AM12 come sopra illegittimamente formata, con particolare riferimento alle nomine da graduatoria di merito (GM) per la classe di concorso AM12; g) del Decreto n. 700 del 23 luglio 2026, recante ulteriore integrazione della graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna con inserimento di 8 candidati (posizioni 388 -395) a seguito di 8 rinunce, e del relativo Allegato 2 (elenco idonei, posizioni 396 -478), integralmente sostitutivo di quello del D.D.G. n. 572/2026, nella medesima parte; h) delle schede individuali di valutazione dei titoli dei candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria, nella parte in cui riconoscono il punteggio di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 per il superamento di precedenti concorsi ordinari relativi a classi di concorso diverse e/o a diverso grado di istruzione rispetto a quello oggetto dell'odierna procedura; i) di tutti gli ulteriori decreti di rettifica, integrazione e/o scorrimento della medesima graduatoria di merito del concorso PNRR 3 adottati dall'USR Emilia Romagna successivamente al primo decreto di approvazione, ove confermino il criterio di attribuzione del punteggio di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023 ovvero ne reiterino gli effetti lesivi; l) dell'elenco dei vincitori e dei destinatari di nomina in ruolo ai sensi della graduatoria concorsuale impugnata, nella parte in cui escludono il ricorrente ovvero lo collocano in posizione deteriore rispetto a quella che gli spetterebbe a seguito della corretta applicazione del punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023; m) del provvedimento di accoglimento parziale e rigetto parziale delle istanze di accesso agli atti del 29 luglio 2026 (prot. AOODRER Registro Ufficiale 2026.0030104), nella parte in cui ha rigettato le istanze già presentate per le quali non vi è stato riscontro positivo, qualificandole come massive, manifestamente onerose e sproporzionate; n) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, che risulti comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente.

Giustizia amministrativa202601044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie di merito, elenchi degli idonei, atti di scorrimento e nomina relativi al concorso PNRR 3 per la classe AM12, nella parte concernente l'attribuzione di 12,50 punti per il superamento di precedenti concorsi, nonché diniego parziale di accesso difensivo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la graduatoria del concorso PNRR 3 per la classe AM12 nella Regione Emilia-Romagna, deducendo che l'amministrazione avesse illegittimamente attribuito il punteggio di 12,50 punti previsto dal punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 a candidati che avevano superato precedenti concorsi relativi a classi di concorso o gradi di istruzione diversi da quello oggetto della procedura. Secondo la ricorrente, il requisito del medesimo specifico posto avrebbe richiesto la coincidenza sia della classe di concorso sia del grado di istruzione; l'accorpamento delle classi previsto dal D.M. n. 255/2023 avrebbe avuto rilevanza soltanto ordinamentale e ai fini dei titoli di accesso, senza unificare ruoli e procedure concorsuali. Sono state inoltre dedotte violazione della disciplina sull'accesso difensivo, poiché l'amministrazione avrebbe omesso di fornire i dati necessari alla notifica ai controinteressati; violazione dell'autovincolo e contraddittorietà rispetto alla disciplina delle GPS; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, parità di trattamento, coerenza, affidamento e certezza dell'azione amministrativa. La ricorrente ha sostenuto che, senza il punteggio contestato agli altri candidati, avrebbe conseguito una posizione migliore e potenzialmente utile per l'immissione in ruolo. L'amministrazione ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale e per mancata notifica ad almeno un controinteressato noto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto della procura speciale prescritta dall'art. 40 c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative all'attribuzione del punteggio, alla graduatoria e all'accesso agli atti. Ha preliminarmente dichiarato tardive le note di udienza depositate dalla ricorrente il giorno precedente la camera di consiglio, in violazione del termine perentorio previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a.; ha tuttavia rilevato che il difensore aveva potuto replicare oralmente alle eccezioni in rito, sicché non ne è derivata una lesione del diritto di difesa. Quanto alla procura, il Collegio ha ritenuto che quella rilasciata su foglio separato fosse generica e priva di un riferimento specifico e puntuale all'oggetto e agli estremi della controversia. Nel processo amministrativo telematico, la qualificazione tecnica della procura come apposta in calce al ricorso non supplisce alla mancanza di specificità del mandato. La carenza della procura speciale comporta l'inammissibilità del ricorso. Le spese sono state compensate per la particolarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    La procura speciale deve riferirsi in modo specifico e puntuale alla controversia; la procura generica rilasciata su foglio separato non è sufficiente e determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Il deposito di memorie e documenti destinati alla camera di consiglio deve rispettare il termine perentorio di due giorni liberi prima della camera di consiglio; il deposito tardivo è inammissibile, ferma la possibilità di replica orale se il diritto di difesa è comunque garantito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio separato deve indicare specificamente la controversia cui si riferisce, mediante un riferimento puntuale all'oggetto e agli estremi della causa; la sua mera collocazione informatica in calce al ricorso non sana la genericità del mandato.
  • La mancanza o genericità della procura speciale richiesta dall'art. 40 c.p.a. comporta l'inammissibilità del ricorso e preclude l'esame delle censure di merito.
  • Il termine previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a. per il deposito di memorie e documenti prima della camera di consiglio è perentorio; tuttavia, la tardività del deposito non impedisce necessariamente la difesa orale qualora il difensore abbia comunque avuto la possibilità di replicare alle questioni sollevate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.