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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31044 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diritto al rimborso delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale versate per il trasferimento, registrato il 21 luglio 2006, di un immobile incluso in un piano urbanistico particolareggiato. La società sosteneva di poter beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, nonostante non l'avesse applicata al momento della registrazione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicabilità dell'agevolazione, sostenendo che essa era stata abrogata dal decreto-legge n. 223 del 2006, con efficacia dal 4 luglio 2006, e che la successiva legge di conversione aveva introdotto soltanto un'eccezione più restrittiva, relativa a programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica. La società chiedeva inoltre interessi anatocistici e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'agevolazione generale prevista dalla legge n. 388 del 2000 fosse stata abrogata dal 4 luglio 2006. La modifica introdotta dalla legge di conversione n. 248 del 2006 non ha ripristinato in via generale il beneficio, ma ha previsto un'eccezione limitata agli immobili destinati a programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, circostanza non ricorrente nel caso concreto. La Corte ha quindi cassato la decisione favorevole alla società e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria di rimborso della contribuente. Il secondo motivo dell'Agenzia e il ricorso incidentale della società sono stati dichiarati assorbiti. Gli interessi anatocistici erano già stati esclusi dalla CTR, mentre la richiesta di maggior danno da svalutazione monetaria non è stata esaminata perché assorbita. La società è stata condannata al pagamento di 7.000 euro di spese del giudizio di legittimità; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3

    I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

    La norma prevedeva un'agevolazione fiscale generale per i trasferimenti di immobili situati in piani urbanistici particolareggiati, subordinata all'utilizzazione edificatoria entro cinque anni. Nel caso esaminato, essa è stata ritenuta abrogata dal 4 luglio 2006.

  • Decreto-legge n. 223 del 2006, art. 36, comma 15

    La L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, è abrogato.

    L'abrogazione ha eliminato, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il regime agevolato generale per gli immobili inclusi in piani urbanistici particolareggiati.

  • Legge n. 248 del 2006 di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006

    Ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

    La legge di conversione ha mantenuto l'abrogazione generale, introducendo soltanto un'eccezione circoscritta agli interventi di edilizia residenziale convenzionata pubblica. L'eccezione non è stata applicata alla società, poiché l'immobile non rientrava in tale categoria.

  • Legge n. 400 del 1988, art. 15, comma 5

    Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.

    La Corte ha distinto tra le disposizioni del decreto-legge rimaste invariate, convalidate ex tunc dalla legge di conversione, e le modifiche introdotte in sede di conversione, efficaci ordinariamente dal giorno successivo alla pubblicazione della legge. Nel caso concreto, l'abrogazione non modificata è stata ritenuta operante sin dall'entrata in vigore del decreto-legge.

  • Art. 77 della Costituzione

    La Corte ha escluso che l'interpretazione dell'efficacia temporale dell'abrogazione violasse i limiti costituzionali della decretazione d'urgenza e della legge di conversione.

  • Art. 1283 del codice civile

    Riguarda l'anatocismo, cioè la produzione di interessi sugli interessi. La CTR ne aveva escluso l'applicazione sulla somma eventualmente da rimborsare; tale statuizione non è stata ulteriormente esaminata perché la domanda di rimborso è stata definitivamente rigettata.

  • Art. 1224, comma 2, del codice civile

    La società aveva invocato il risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria, oltre agli interessi legali. La questione è rimasta assorbita a seguito del rigetto della domanda principale.

  • Legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 25-28

    La normativa successiva ha introdotto un nuovo regime per la fiscalità indiretta dei trasferimenti di immobili inclusi in piani urbanistici particolareggiati e ha abrogato il precedente regime, senza far rivivere l'agevolazione originaria della legge n. 388 del 2000.

Massime di principio

  • Quando un decreto-legge abroga un'agevolazione fiscale, l'abrogazione opera normalmente dalla data di entrata in vigore del decreto, anche se la legge di conversione interviene successivamente.
  • Le modifiche introdotte dalla legge di conversione non determinano necessariamente la reviviscenza della disciplina precedente: occorre verificare se si tratti di una nuova disciplina o di una specifica eccezione alla già disposta abrogazione.
  • Un'eccezione fiscale deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa a fattispecie diverse da quelle espressamente individuate dal legislatore, come nel caso dei programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica.
  • Per stabilire quale regime fiscale si applichi, è essenziale individuare la data di entrata in vigore della norma abrogativa e la data giuridicamente rilevante dell'atto o della registrazione.
  • Il diritto al rimborso di imposte versate in eccesso presuppone che, al momento dell'atto o della registrazione, fosse effettivamente vigente e applicabile una norma agevolativa; la mancata richiesta dell'agevolazione al momento della registrazione può inoltre costituire un ulteriore profilo problematico.
  • La richiesta di maggior danno da svalutazione monetaria non è automaticamente riconosciuta: deve essere valutata secondo i presupposti applicabili e, secondo l'impostazione richiamata nei gradi di merito, deve essere adeguatamente allegata e provata.

Testo integrale

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