Regolamento (UE) 2024/1486
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1486 della Commissione, del 29 maggio 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo CaO PT02 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/1486 rilascia a Lhoist un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo “CaO PT02”, sulla base della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e del parere favorevole dell’ECHA. L’autorizzazione copre un prodotto a base di ossido di calcio al 100%, in formulazione polvere, destinato all’uso professionale nella disinfezione dei fanghi di depurazione. Il testo contiene inoltre il sommario delle caratteristiche del prodotto, con indicazioni operative, misure di mitigazione del rischio, condizioni di stoccaggio e durata di conservazione. La validità dell’autorizzazione decorre dal 19 giugno 2024 e termina il 30 novembre 2033.
Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo “CaO PT02” (tipo di prodotto 2) ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società Lhoist, quale titolare dell’autorizzazione, e disciplina la messa a disposizione sul mercato e l’uso nello Spazio SEE del biocida singolo “CaO PT02”, classificato come biocida di tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali). L’autorizzazione riguarda il prodotto con numero EU-0029494-0000 e le denominazioni commerciali elencate nell’allegato; il prodotto è destinato all’uso professionale, con impiego autorizzato nella disinfezione dei fanghi di depurazione. Il regolamento non disciplina altri biocidi diversi da “CaO PT02”, né usi non previsti nell’allegato.
Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo “CaO PT02”
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1486 rilascia a Lhoist un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo “CaO PT02”, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La decisione recepisce il parere favorevole dell’ECHA e riguarda un prodotto già collegato a un biocida singolo di riferimento, “EuLA oxi-lime 23”, per il quale la Commissione ritiene sussistano le condizioni di autorizzazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto è rivolto al titolare Lhoist e disciplina la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo “CaO PT02”, identificato dal numero di autorizzazione EU-0029494-0000. Si tratta di un biocida di tipo di prodotto 2, cioè disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali. Il testo non introduce un regime generale per la categoria dei biocidi, ma autorizza uno specifico prodotto con le relative denominazioni commerciali elencate nell’allegato.
Presupposti procedurali della decisione
La domanda era stata presentata il 12 aprile 2018 da Lhoist all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, relativo alla procedura per l’autorizzazione di uno stesso biocida. Il 20 settembre 2022 l’ECHA ha trasmesso alla Commissione il proprio parere e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida; il 26 gennaio 2024 ha poi trasmesso il progetto riveduto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione concorda con il parere tecnico-scientifico e adotta quindi l’autorizzazione.
Caratteristiche del prodotto e composizione
Il biocida autorizzato ha come principio attivo l’ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 2. Il prodotto è formulato come polvere idonea alla polverizzazione (DP) e contiene il 100% di principio attivo. Nell’allegato sono inoltre indicati il numero CAS 1305-78-8 e il numero CE 215-138-9.
Usi autorizzati
L’uso autorizzato è uno solo: la disinfezione dei fanghi di depurazione. L’impiego avviene in ambiente chiuso, mediante applicazione diretta automatica, con miscelazione del prodotto nei fanghi tramite miscelatore o frullatore. Il prodotto è destinato a utilizzatori professionali e può essere commercializzato in polvere sfusa o in big bag/sacchi da 500 a 1.200 kg con strato interno in PP o PE.
Gli organismi bersaglio indicati sono:
- batteri;
- uova di elminti (endoparassiti).
Dose, efficacia e condizioni operative
Il dosaggio autorizzato è compreso tra 0,15 e 1,5 kg di prodotto per kg di peso secco del substrato, con un contenuto tipico di solidi secchi del 12-25% nei fanghi di depurazione. Il tasso di applicazione deve essere tale da mantenere un pH superiore a 12 e una temperatura superiore a 50°C per 24 ore, cioè per l’intero tempo di contatto previsto.
Il regolamento sottolinea che il rapporto tra applicazione e progettazione dell’impianto può variare e che l’utente deve verificare l’efficacia del trattamento mediante test preliminari di laboratorio, nel rispetto della legislazione applicabile al caso concreto.
Misure di mitigazione del rischio e protezione degli operatori
L’allegato contiene prescrizioni molto dettagliate per la sicurezza dell’operatore. Il caricamento del prodotto nell’unità di trattamento e l’applicazione devono avvenire in modo completamente automatizzato; anche lo smaltimento dei big bag o sacchi vuoti deve essere effettuato con sollevatore telescopico dotato di cabina chiusa.
Durante tali operazioni devono essere indossati:
- dispositivo di protezione respiratoria con APF almeno pari a 40, ossia maschera facciale ermetica con filtro P3 o equivalente conforme a EN 149;
- guanti resistenti agli agenti chimici conformi a EN 374 o equivalenti;
- tuta protettiva conforme a EN 13982 o equivalente.
Durante il trattamento dei fanghi di depurazione, in assenza di misure di gestione collettiva idonee a prevenire esposizioni oltre il valore limite professionale UE di 14 mg/m3 per ammoniaca, è raccomandato un RPE ad aria o a bombole conforme a EN 14387 o equivalente. Nella movimentazione manuale dei fanghi trattati devono essere usati guanti EN 374 e tuta EN 14126 o equivalente.
Avvertenze generali, primo soccorso e divieti di smaltimento
Le istruzioni generali impongono il rispetto delle condizioni d’uso, del piano igienico vigente e, per gli usi all’aperto, il divieto di applicazione in caso di pioggia o vento. Terzi, colleghi, bambini e animali domestici non devono entrare nell’area di trattamento per tutta la durata dell’intero processo, compreso caricamento, applicazione, tempo di contatto e rimozione di residui.
Sono previste istruzioni di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto cutaneo e oculare, con indicazioni di ricorso immediato al 112 o a un centro antiveleni nei casi previsti. Il prodotto non utilizzato non può essere scaricato nel suolo, nei corsi d’acqua, nelle tubazioni o nelle fognature e deve essere smaltito secondo la normativa locale insieme al relativo imballaggio.
Stoccaggio e scadenza
Il prodotto deve essere conservato a temperatura non superiore a 30°C, in luogo protetto dall’umidità. La durata di conservazione in normali condizioni di stoccaggio è pari a 15 mesi.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
Alla società Lhoist è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo “CaO PT02”, con numero di autorizzazione EU-0029494-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato. L’autorizzazione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033.
Presupposti della decisione e rapporto con il biocida di riferimento
La Commissione fonda la decisione sul parere dell’ECHA del 20 settembre 2022 e sul progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida trasmesso il 26 gennaio 2024. Le differenze tra “CaO PT02” e il corrispondente biocida singolo di riferimento “EuLA oxi-lime 23” sono considerate limitate a informazioni oggetto di modifica amministrativa; sulla base della valutazione del prodotto di riferimento, e subordinatamente alla conformità al sommario delle caratteristiche, il biocida soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Caratteristiche del prodotto e composizione
Il biocida è un prodotto di tipo 2, formulato come polvere idonea alla polverizzazione (DP). Il principio attivo è l’ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime (CAS 1305-78-8; CE 215-138-9), presente al 100%.
Usi autorizzati
L’unico uso autorizzato è la disinfezione dei fanghi di depurazione, in uso al chiuso e con applicazione diretta automatica. Gli organismi bersaglio indicati sono batteri ed endoparassiti/uova di elminti. L’uso è riservato a utilizzatori professionali, con imballaggi sfusi o big bag/sacchi da 500 a 1.200 kg.
Condizioni tecniche di impiego
Il prodotto deve essere dosato nei fanghi e miscelato con miscelatore o frullatore; il caricamento deve avvenire mediante processi completamente automatizzati. La dose di applicazione è compresa tra 0,15 e 1,5 kg di prodotto per kg di peso secco del substrato, con contenuto tipico di solidi secchi del 12-25% nei fanghi. Il dosaggio deve essere sufficiente a mantenere pH > 12 e temperatura > 50°C per 24 ore. L’efficacia deve essere verificata con test preliminari di laboratorio, secondo la legislazione applicabile.
Misure di mitigazione del rischio e DPI
Il caricamento nell’unità di trattamento e lo smaltimento dei contenitori vuoti devono avvenire con sollevatore telescopico e cabina chiusa. Durante tali operazioni devono essere impiegati RPE con APF almeno pari a 40 (maschera facciale ermetica con filtro P3 o equivalente), guanti chimico-resistenti EN 374 o equivalenti e tuta EN 13982 o equivalente. Durante il trattamento dei fanghi, in assenza di misure collettive, è raccomandato un RPE ad aria o a bombole per gas ammoniaca conforme a EN 14387 o equivalente. Per la movimentazione manuale dei fanghi trattati sono richiesti guanti EN 374 e tuta EN 14126 o equivalente.
Istruzioni generali d’uso, pronto soccorso e smaltimento
L’uso deve rispettare le istruzioni, le condizioni di utilizzo e il piano igienico applicabile; per gli usi all’aperto il prodotto non va applicato in caso di pioggia o vento. Terzi e animali domestici non devono accedere all’area di trattamento durante tutte le fasi del processo. In caso di inalazione, ingestione, contatto cutaneo o oculare sono previste specifiche misure di primo soccorso, incluse chiamata al 112 o al centro antiveleni nei casi indicati. Il prodotto non usato non deve essere scaricato nel suolo, nelle acque o nelle fognature e va smaltito secondo le normative locali.
Stoccaggio e durata di conservazione
Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 30°C e va protetto dall’umidità. La durata di conservazione è di 15 mesi.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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