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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1607

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1607 della Commissione, del 29 maggio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32024R1607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La modifica è adottata sulla base del controllo periodico dei dati di mercato, che ha mostrato la necessità di adeguare i prezzi rappresentativi di taluni prodotti in funzione delle variazioni per origine. Il nuovo testo si applica immediatamente dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando i prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori uova e pollame, nonché per l’ovoalbumina, ai fini dell’applicazione dei dazi addizionali all’importazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti agricoli rientranti nei settori delle uova e del pollame, nonché dell’ovoalbumina, in quanto rilevanti per il regime dei dazi addizionali all’importazione disciplinato dal regolamento (CE) n. 1484/95. L’intervento riguarda la determinazione e l’aggiornamento dei prezzi rappresentativi per specifiche merci e, nel caso indicato nell’allegato, per una determinata origine geografica. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1607 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 510/2014 come basi giuridiche, evidenziando che l’aggiornamento deriva dal controllo periodico dei dati di mercato e dalla necessità di adeguare i prezzi secondo l’origine delle importazioni.

Ambito e finalità dell’intervento

La misura riguarda le importazioni nell’Unione di prodotti agricoli rientranti nei settori interessati dal regolamento (CE) n. 1484/95, in funzione dell’applicazione dei dazi addizionali all’importazione. Il meccanismo dei prezzi rappresentativi serve a calibrare il trattamento doganale di specifiche merci sulla base delle condizioni di mercato e dell’origine delle stesse.

Contenuto normativo della modifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al nuovo regolamento. Nell’allegato viene indicata, tra le altre, la voce NC 0207 14 10, relativa a "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati", con prezzo rappresentativo di 254,6 EUR/100 kg, cauzione pari a 0 EUR/100 kg e origine BR. Il riferimento all’origine geografica è effettuato secondo la nomenclatura prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470.

Entrata in vigore

In ragione dell’esigenza di applicare la misura rapidamente dopo la disponibilità dei dati aggiornati, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sui prezzi rappresentativi utilizzati per l’applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame e per l’ovoalbumina.

Dati di mercato e variazioni per origine

Il regolamento è adottato a seguito del controllo regolare dei dati su cui si basa la determinazione dei prezzi rappresentativi, che ha evidenziato la necessità di modificare tali prezzi per talune importazioni tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

Voce tariffaria interessata nell’allegato

L’allegato riporta, tra gli altri dati, il codice NC 0207 14 10 relativo a "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati", con prezzo rappresentativo pari a 254,6 EUR/100 kg, cauzione pari a 0 EUR/100 kg e origine BR.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi all’importazionecommercio internazionale di prodotti agricoli

Testo integrale

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