Regolamento (UE) 2024/1481
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1481 della Commissione, del 29 maggio 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 0-2 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione rilascia a Nordkalk AB un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo "Nordkalk QL 0-2", in coerenza con la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e con il parere favorevole dell’ECHA. L’autorizzazione riguarda usi professionali in ambito di disinfezione di fanghi di depurazione, letame e superfici/pavimenti di ambienti e trasporti per animali, con condizioni tecniche, misure di protezione e limiti di impiego dettagliati nell’allegato. Il testo disciplina inoltre confezionamento, etichettatura di pericolo, misure di mitigazione del rischio, pronto soccorso, smaltimento e conservazione. La data di scadenza è allineata a quella del biocida di riferimento "EuLA oxi-lime 23".
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk QL 0-2" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Si applica alla società Nordkalk AB e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso, nell’Unione europea, del biocida singolo "Nordkalk QL 0-2". L’autorizzazione copre i tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali) e 3 (igiene veterinaria), per usi professionali specifici indicati nel sommario delle caratteristiche del prodotto. L’autorizzazione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il prodotto contiene ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime come principio attivo, approvato per i tipi di prodotto 2 e 3.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per "Nordkalk QL 0-2"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1481 della Commissione rilascia a Nordkalk AB un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk QL 0-2". Il provvedimento si inserisce nella procedura di autorizzazione dell’Unione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e si fonda sul parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto il prodotto conforme alle condizioni sostanziali richieste per l’autorizzazione.
Contesto procedurale e riferimento al biocida di riferimento
La domanda è stata presentata il 18 luglio 2018 da Nordkalk AB ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, relativo alla procedura per l’autorizzazione di uno stesso biocida. La domanda era collegata al biocida singolo di riferimento "EuLA oxi-lime 23", successivamente autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703. L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 6 settembre 2022 e il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida il 22 gennaio 2024; la Commissione ha condiviso tale impostazione e ha ritenuto opportuno rilasciare l’autorizzazione. Il considerando precisa che la scadenza dell’autorizzazione coincide con quella del biocida di riferimento.
Ambito del prodotto autorizzato
L’autorizzazione riguarda un biocida singolo contenente come principio attivo l’ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, sostanza iscritta nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 3. Il prodotto è classificato come polvere idonea alla polverizzazione e viene autorizzato per utilizzi professionali in quattro scenari specifici: disinfezione dei fanghi di depurazione, del letame, delle superfici interne dei pavimenti di alloggi e trasporti per animali, e dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto.
Dati amministrativi essenziali
Il numero di autorizzazione e di approvazione R4BP è EU-0029370-0000. Il titolare è Nordkalk AB, con sede indicata in Köping, Svezia; il fabbricante del prodotto e del principio attivo è anch’esso Nordkalk AB, con siti di fabbricazione in Svezia. L’autorizzazione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033.
Usi autorizzati e condizioni tecniche di impiego
Per la disinfezione dei fanghi di depurazione, il prodotto è destinato a uso interno con applicazione diretta automatica. Il dosaggio deve essere compreso tra 0,15 e 1,5 kg di prodotto per kg di peso secco della sostanza, con contenuto tipico di solidi secchi del 12-25%; l’efficacia richiede il mantenimento di pH > 12 e di una temperatura > 50°C per 24 ore. È richiesto l’impiego di processi completamente automatizzati e la verifica preliminare dell’efficacia mediante test di laboratorio, in funzione della normativa applicabile.
Per la disinfezione del letame, l’uso è sempre interno e con applicazione diretta automatica. La dose deve essere sufficiente a mantenere pH > 12 e temperatura > 60°C per 24 ore; non si può superare il limite di 100 kg di prodotto per m3 di letame. Il testo impone di inumidire la miscela, estinguere eventuali autoaccensioni con acqua e rimuovere il letame trattato al termine del tempo di contatto, per un uso successivo conforme alla legislazione locale.
Per la disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali, il prodotto è utilizzato in ambienti chiusi mediante applicazione diretta manuale o automatizzata. La dose prevista è di 800 g/m2, con tempo di contatto di 48 ore; la procedura va eseguita prima di ogni ciclo produttivo negli alloggi e dopo ogni trasporto di animali. Gli animali non devono essere presenti durante il trattamento e il mangime e l’acqua potabile devono essere coperti o rimossi.
Per i pavimenti dei recinti per animali all’aperto, l’uso è esterno, con applicazione diretta manuale o semiautomatica. La dose è di 600-800 g/m2, il tempo di contatto è 48 ore e sono consentite al massimo due applicazioni l’anno. Non è consentito l’uso in caso di vento o pioggia; gli animali devono essere assenti per tutta la durata del trattamento e il mangime e l’acqua devono essere protetti o rimossi.
Misure di mitigazione del rischio e dispositivi di protezione individuale
L’allegato prescrive forti misure di contenimento dell’esposizione. Il caricamento del prodotto e l’applicazione devono avvenire in modo completamente automatico ove previsto, con impiego di sollevatore telescopico dotato di cabina chiusa per la gestione di big bag o sacchi da 500-1200 kg. In varie fasi sono richiesti dispositivi di protezione individuale con almeno APF 40, maschera facciale ermetica con filtro P3 o equivalente, guanti chimico-resistenti conformi alla EN 374 o equivalenti e tuta protettiva conforme alla EN 13982 o equivalente; per il trattamento di fanghi e letame si raccomanda inoltre protezione respiratoria specifica per ammoniaca secondo EN 14387 in assenza di misure collettive efficaci.
Sono previste ulteriori precauzioni: durante la movimentazione manuale dei fanghi di depurazione trattati e del letame trattato occorrono guanti e tute specifiche; per i piccoli sacchi da 25 kg occorre svuotamento accurato e chiusura attenta per minimizzare la dispersione di polvere. Le norme sui DPI non escludono né limitano l’applicazione della direttiva 98/24/CE e delle altre normative UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pronto soccorso, smaltimento e stoccaggio
Le istruzioni di pronto soccorso prevedono misure specifiche per inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi, con indicazioni di lavaggio, allontanamento all’aria aperta, chiamata del 112 o di un centro antiveleni a seconda del caso. Il prodotto non utilizzato non può essere scaricato nel suolo, nei corsi d’acqua, nelle tubazioni o nelle fognature; lo smaltimento deve avvenire secondo le normative locali, incluso l’imballaggio e gli altri rifiuti.
Sul piano dello stoccaggio, il prodotto deve essere protetto dall’umidità, conservato a temperatura non superiore a 30°C e tenuto sotto chiave; la durata di conservazione in condizioni normali è di 15 mesi.
Classificazione di pericolo e indicazioni di sicurezza
Il prodotto reca indicazioni di pericolo H315, H318, H335 ed EUH014, relative a irritazione cutanea, gravi lesioni oculari, irritazione delle vie respiratorie e reazione violenta con l’acqua. I consigli di prudenza includono, tra gli altri, evitare di respirare la polvere, utilizzare il prodotto soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato, indossare DPI adeguati, lavare accuratamente le mani dopo l’uso e smaltire il recipiente secondo le normative locali.
Entrata in vigore e efficacia normativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
Alla società Nordkalk AB è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso dello stesso biocida singolo "Nordkalk QL 0-2", con numero di autorizzazione EU-0029370-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato.
Durata di validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033. Il considerando specifica che la data di scadenza coincide con quella dell’autorizzazione del biocida singolo di riferimento "EuLA oxi-lime 23".
Fondamento procedurale e valutazione ECHA
La domanda è stata presentata il 18 luglio 2018 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’ECHA ha trasmesso il parere il 6 settembre 2022 e il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida il 22 gennaio 2024; la Commissione ha condiviso il parere e ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Usi autorizzati del prodotto
L’allegato autorizza quattro usi principali: disinfezione dei fanghi di depurazione (TP 2), disinfezione del letame (TP 3), disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali (TP 3), e disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto (TP 3). Gli usi sono riservati a utilizzatori professionali e richiedono condizioni operative specifiche.
Condizioni operative per i fanghi di depurazione
Per la disinfezione dei fanghi di depurazione il prodotto è usato al chiuso, con applicazione diretta automatica. Il dosaggio deve essere compreso tra 0,15 e 1,5 kg di prodotto per kg di peso secco della sostanza, con contenuto tipico di solidi secchi del 12-25%, e deve mantenere pH > 12 e temperatura > 50°C per 24 ore. È richiesto che il carico e l’applicazione siano completamente automatizzati e che la pulizia dell’unità avvenga senza esposizione dell’operatore.
Condizioni operative per il letame
Per la disinfezione del letame l’uso è al chiuso, con applicazione diretta automatica e prodotto pronto all’uso. La dose deve mantenere pH > 12 e temperatura > 60°C per 24 ore; non è consentito superare 100 kg di prodotto per m3 di letame. È imposto che la miscela sia inumidita, che eventuali autoaccensioni siano spente con acqua e che, terminato il tempo di contatto, il letame trattato sia rimosso e usato secondo la legislazione locale.
Condizioni operative per superfici interne e trasporti degli animali
Per la disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali l’uso è al chiuso, con applicazione diretta su pavimenti mediante tecniche manuali o automatizzate. La dose è di 800 g/m2, il tempo di contatto è 48 ore e l’applicazione avviene prima di ogni ciclo produttivo negli alloggi e dopo ogni trasporto di animali. In fase di applicazione gli animali non devono essere presenti e il mangime e l’acqua devono essere coperti o rimossi.
Condizioni operative per recinti esterni
Per la disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto l’uso è esterno, con applicazione diretta manuale o semiautomatica. La dose è 600-800 g/m2, il tempo di contatto è 48 ore e la frequenza massima è di due applicazioni all’anno. L’uso è vietato in caso di vento o pioggia e gli animali devono essere assenti per tutta la durata del trattamento.
Misure di mitigazione del rischio e DPI
Per i diversi usi sono imposti caricamento e applicazione completamente automatici ove indicato, impiego di sollevatore telescopico con cabina chiusa per big bag o sacchi, e uso di DPI: respiratore con APF almeno 40 e filtro P3 o equivalente, guanti resistenti agli agenti chimici EN 374 o equivalenti e tuta protettiva EN 13982 o equivalente; in alcune fasi si raccomanda protezione specifica per ammoniaca EN 14387. Le prescrizioni non pregiudicano l’applicazione della direttiva 98/24/CE e di altre norme UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Primo soccorso, smaltimento e conservazione
Il prodotto deve essere conservato sotto chiave, in luogo ventilato, protetto dall’umidità e a temperatura non superiore a 30°C; il periodo di conservazione è di 15 mesi. Le istruzioni di pronto soccorso coprono inalazione, ingestione, contatto cutaneo e oculare; il prodotto non utilizzato non può essere scaricato nel suolo, nelle acque o nelle fognature e deve essere smaltito secondo le normative locali.
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