Regolamento (UE) 2024/1482
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1482 della Commissione, del 29 maggio 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Nordkalk CL 90-Q conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione rilascia a Nordkalk AS un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q", sulla base del procedimento relativo allo "stesso biocida" previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’autorizzazione copre usi professionali di disinfezione in ambito ambientale e veterinario, con condizioni dettagliate di impiego, dosaggio, tempi di contatto e misure di mitigazione del rischio. L’allegato disciplina in modo puntuale composizione, pericoli, DPI, modalità di applicazione, smaltimento e conservazione.
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società Nordkalk AS e, in quanto autorizzazione dell’Unione, consente la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione del biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q" con numero di autorizzazione EU-0029369-0000. L’autorizzazione riguarda gli usi professionali nei tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali) e 3 (igiene veterinaria), per le specifiche applicazioni descritte nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è valido dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033; la scadenza coincide con quella del biocida di riferimento "EuLA oxi-lime 23".
Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1482 rilascia a Nordkalk AS un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q", ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’ECHA e conclude che il prodotto soddisfa le condizioni per l’autorizzazione, in continuità con il biocida di riferimento "EuLA oxi-lime 23".
Contesto procedurale e base normativa
La domanda è stata presentata il 30 aprile 2018 dall’operatore Nordkalk AS all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, secondo la procedura applicabile allo "stesso biocida" prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 6 settembre 2022 e il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida il 22 gennaio 2024. La Commissione si fonda sull’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e rileva che le differenze rispetto al biocida di riferimento sono soltanto modifiche amministrative ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda il biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q" e copre i tipi di prodotto 2 e 3. Il principio attivo è l’ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, già incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per tali tipologie. L’autorizzazione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033 e coincide, quanto alla scadenza, con quella dell’autorizzazione del biocida di riferimento.
Usi autorizzati
L’allegato individua quattro usi autorizzati, tutti per utilizzatori professionali:
- disinfezione dei fanghi di depurazione (tipo di prodotto 2), contro batteri ed endoparassiti/uova di elminti, con applicazione interna automatica e tempo di contatto di 24 ore;
- disinfezione del letame (tipo di prodotto 3), contro batteri, virus ed endoparassiti/uova di elminti, con tempo di contatto di 24 ore;
- disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali (tipo di prodotto 3), contro batteri, lieviti, funghi e virus, con applicazione diretta e tempo di contatto di 48 ore;
- disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto (tipo di prodotto 3), contro batteri, lieviti, funghi e virus, con applicazione diretta, massimo due applicazioni l’anno e tempo di contatto di 48 ore.
Condizioni tecniche di impiego
Per i fanghi di depurazione la dose deve essere sufficiente a mantenere pH superiore a 12 e temperatura superiore a 50°C per 24 ore; il prodotto è RTU e si applica in ragione di 0,15-1,5 kg/kg di peso secco del substrato. Per il letame la dose deve mantenere pH superiore a 12 e temperatura superiore a 60°C per 24 ore, senza superare 100 kg di prodotto per m3 di letame. Per le superfici interne di stalle e trasporti animali, la dose è di circa 800 g/m2, con aggiunta di 0,9 litri/m2 di acqua su pavimento in cemento o terra battuta. Per gli spazi esterni la dose è di 600-800 g/m2, con divieto di applicazione in caso di vento o pioggia.
Misure di sicurezza e prevenzione del rischio
Il regolamento prescrive che il caricamento del prodotto e l’applicazione avvengano in modo completamente automatico. Per i big bag o i sacchi vuoti da 500-1200 kg è richiesto l’uso di sollevatore telescopico con cabina chiusa. Gli operatori devono indossare DPI adeguati, in particolare protezione respiratoria con APF almeno 40 e filtro P3 o equivalente, guanti resistenti agli agenti chimici EN 374 o equivalenti, e tute protettive EN 13982 o EN 14126 a seconda dell’attività. Durante il trattamento di fanghi e letame, in assenza di misure collettive, è raccomandato l’uso di protezione respiratoria specifica per ammoniaca per evitare superamenti dell’OEL UE di 14 mg/m3. La pulizia dell’unità di trattamento deve essere evitata o svolta con processo automatizzato senza esposizione dell’operatore.
Prescrizioni particolari per l’igiene veterinaria
Per le applicazioni su letame e su pavimenti di stalle o recinti, gli animali non devono essere presenti per tutta la durata del trattamento. Il mangime e l’acqua potabile devono essere coperti o rimossi durante l’applicazione. Nel caso dei recinti esterni, i residui devono essere rimossi mediante spazzolatura prima del rientro degli animali e il prodotto non va applicato se i rilasci possono raggiungere impianti di trattamento delle acque reflue o acque superficiali. Per il letame, dopo il tempo di contatto il materiale trattato deve essere rimosso e utilizzato secondo la legislazione locale.
Smaltimento, conservazione e pronto soccorso
Il prodotto non utilizzato non deve essere scaricato nel suolo, nei corsi d’acqua, nelle tubazioni o nelle fognature; lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa locale. Le condizioni di stoccaggio prevedono temperatura non superiore a 30°C, protezione dall’umidità e periodo di conservazione di 15 mesi. L’allegato riporta anche le principali indicazioni di pericolo per il prodotto: H315, H318, H335 ed EUH014, con corrispondenti consigli di prudenza e istruzioni di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto cutaneo e oculare.
Rapporti con altre norme UE
Le prescrizioni sui DPI e sulle misure di sicurezza non pregiudicano l’applicazione della direttiva 98/24/CE e delle altre norme UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
Alla società Nordkalk AS è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q", con numero EU-0029369-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato. L’autorizzazione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033.
Base giuridica e procedura di valutazione
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda era stata presentata il 30 aprile 2018 e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha trasmesso il parere il 6 settembre 2022, ritenendo che il prodotto soddisfi le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento, con differenze rispetto al biocida di riferimento limitate a modifiche amministrative.
Biocida di riferimento e continuità dell’autorizzazione
Il biocida "Nordkalk CL 90-Q" è lo stesso biocida singolo di riferimento già collegato al prodotto "EuLA oxi-lime 23", autorizzato con regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703. La scadenza dell’autorizzazione rilasciata con il presente regolamento coincide con quella del biocida di riferimento.
Tipi di prodotto e principio attivo
L’autorizzazione riguarda i tipi di prodotto 2 e 3. Il principio attivo è l’ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per tali tipi di prodotto.
Usi autorizzati e condizioni specifiche
L’allegato autorizza usi professionali per la disinfezione dei fanghi di depurazione, del letame, delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali, e dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto. Per ciascun uso sono fissati organismi bersaglio, modalità di applicazione, dosi, tempi di contatto, frequenze e requisiti operativi.
Misure di mitigazione del rischio e DPI
Per gli usi autorizzati sono imposti caricamento e applicazione in modo completamente automatico, uso di sollevatore telescopico con cabina chiusa per big bag o sacchi vuoti, e impiego di dispositivi di protezione individuale: RPE con APF 40, guanti EN 374 o equivalenti, tute EN 13982 o EN 14126 a seconda dell’uso. È inoltre richiamata la direttiva 98/24/CE e la necessità di prevenire l’esposizione a gas di ammoniaca oltre l’OEL UE di 14 mg/m3.
Smaltimento, stoccaggio e informazioni di sicurezza
Il regolamento prescrive l’assenza di scarico del prodotto non utilizzato nel suolo o nelle acque, lo smaltimento secondo la normativa locale, la protezione dall’umidità e la conservazione a temperatura non superiore a 30°C. Il periodo di conservazione è di 15 mesi. L’allegato riporta anche indicazioni di pericolo H315, H318, H335 ed EUH014 e i consigli di prudenza corrispondenti.
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