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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1491

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1491 della Commissione, del 29 maggio 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo CaO PT02-PT03 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R1491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rilascia alla società Lhoist un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "CaO PT02-PT03", sulla base della procedura prevista per gli "stessi biocidi" e del parere favorevole dell’ECHA. L’autorizzazione copre gli usi come disinfettante per fanghi di depurazione, letame, superfici interne di pavimenti di alloggi e trasporti di animali, nonché pavimenti di recinti per animali all’aperto. Il regolamento stabilisce inoltre condizioni tecniche dettagliate di impiego, misure di mitigazione del rischio, requisiti di imballaggio, stoccaggio e smaltimento, nonché la durata dell’autorizzazione fino al 30 novembre 2033.

Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "CaO PT02-PT03" (ossido di calcio) ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla società Lhoist e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "CaO PT02-PT03", appartenente ai tipi di prodotto 2 e 3 del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione vale nell’intera Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033. Il testo include il sommario delle caratteristiche del prodotto biocida, con indicazioni vincolanti su usi autorizzati, confezionamento, condizioni d’impiego, protezione degli operatori e smaltimento. Il principio attivo è ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, approvato per i tipi di prodotto 2 e 3.

Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "CaO PT02-PT03"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1491 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione alla società Lhoist per il biocida singolo "CaO PT02-PT03", ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Il provvedimento si inserisce nella procedura semplificata relativa allo "stesso biocida" e recepisce il parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto le differenze rispetto al biocida di riferimento limitate a informazioni modificabili in via amministrativa.

Base normativa e procedimento di autorizzazione

La Commissione fonda il regolamento sull’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda di autorizzazione è stata presentata da Lhoist il 12 aprile 2018 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento biocidi e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, che disciplina la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida. L’ECHA ha trasmesso il proprio parere alla Commissione il 20 settembre 2022, insieme al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida; il progetto riveduto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione è stato poi trasmesso il 26 gennaio 2024.

Oggetto del prodotto e principio attivo

Il biocida autorizzato è il prodotto singolo "CaO PT02-PT03", appartenente ai tipi di prodotto 2 e 3 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo è l’ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 3. Il prodotto è presentato come polvere idonea alla polverizzazione e contiene il 100% di principio attivo.

Ambito soggettivo e territoriale

L’autorizzazione è rilasciata alla società Lhoist, con sede in Rue Charles Dubois, 28, 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve, Belgio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha portata unionale; l’autorizzazione vale dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033. La data di scadenza coincide con quella dell’autorizzazione del corrispondente biocida singolo di riferimento "EuLA oxi-lime 23".

Usi autorizzati

Il sommario delle caratteristiche del prodotto individua quattro usi autorizzati:

  • disinfezione dei fanghi di depurazione, come biocida di tipo 2;
  • disinfezione del letame, come biocida di tipo 3;
  • disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali, come biocida di tipo 3;
  • disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto, come biocida di tipo 3.

I bersagli indicati includono batteri, virus, lieviti, funghi e uova di elminti, a seconda dell’uso. Le applicazioni sono riservate a utilizzatori professionali.

Condizioni tecniche di impiego

Per la disinfezione dei fanghi di depurazione il prodotto deve essere applicato in uso al chiuso, mediante dosaggio automatico e miscelazione nei fanghi; il trattamento deve mantenere un pH superiore a 12 e una temperatura superiore a 50°C per 24 ore. La dose indicata è di 0,15-1,5 kg di prodotto per kg di peso secco del substrato, con contenuto tipico di solidi secchi del 12-25%.

Per la disinfezione del letame il prodotto va miscelato automaticamente e deve mantenere un pH superiore a 12 e una temperatura superiore a 60°C per 24 ore; non si può superare 100 kg di prodotto per m3 di letame. La miscela deve essere inumidita e ogni autoaccensione deve essere estinta con acqua.

Per la disinfezione delle superfici interne di pavimenti di alloggi e trasporti animali il prodotto va applicato direttamente, manualmente o in modo automatizzato, con dose di 800 g/m2 e tempo di contatto di 48 ore. Per i pavimenti in cemento occorre lavare la superficie, distribuire il prodotto sul terreno umido e aggiungere 0,9 litri/m2 di acqua; per i pavimenti in terra battuta occorre spazzolare e bagnare la superficie prima dell’applicazione.

Per la disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto la dose è di 600-800 g/m2, con tempo di contatto di 48 ore e massimo due applicazioni all’anno. L’applicazione non è consentita in caso di vento o pioggia.

Misure di mitigazione del rischio e protezione degli operatori

Il testo impone una serie di misure di sicurezza, in particolare nei momenti di carico, applicazione e smaltimento degli imballaggi vuoti. In diversi usi è richiesto un dispositivo di protezione respiratoria con almeno fattore di protezione assegnato 40, ossia una maschera facciale ermetica conforme alla EN 149 con filtro P3 o equivalente. Sono inoltre richiesti guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla EN 374 o equivalente e tute protettive conformi alla EN 13982 o, per taluni casi di movimentazione manuale di letami trattati, alla EN 14126 o equivalente.

Per il trattamento di fanghi di depurazione e letame è raccomandato, in assenza di misure collettive sufficienti, l’uso di dispositivi di protezione respiratoria specifici per gas di ammoniaca conformi alla EN 14387 o equivalenti, per prevenire esposizioni superiori al valore limite di esposizione professionale UE di 14 mg/m3. Le prescrizioni DPI non pregiudicano l’applicazione della direttiva 98/24/CE e delle altre norme UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Prescrizioni ambientali e operative

Il regolamento vieta l’uso del prodotto quando i reflui provenienti da stalle, aree di stoccaggio di letame/liquame o aree di disinfezione possano essere convogliati verso impianti di trattamento delle acque reflue o direttamente verso acque superficiali. Durante tutte le fasi di trattamento gli animali non devono essere presenti; mangime e acqua potabile devono essere coperti o rimossi. Per gli usi in esterno non è consentita l’applicazione in caso di pioggia o vento.

Smaltimento, pulizia e residui

La pulizia dell’unità di trattamento deve essere evitata oppure eseguita con un processo automatizzato senza esposizione dell’operatore professionale. Dopo l’uso sulle superfici interne e sui recinti, il prodotto residuo deve essere rimosso mediante spazzolatura; i rifiuti secchi possono essere riciclati come materiale di calcinazione agricola oppure smaltiti secondo i requisiti locali. Per il trasporto di animali, dopo la spazzolatura il veicolo deve essere risciacquato e pulito.

Il prodotto non utilizzato non deve essere scaricato nel suolo, nei corsi d’acqua, nelle tubazioni o nelle fognature; lo smaltimento del prodotto, dell’imballaggio e degli altri rifiuti deve avvenire conformemente alle normative locali.

Imballaggio, stoccaggio e durata di conservazione

Il prodotto è previsto in polvere sfusa e in big bags o sacchi con strato interno in polipropilene o polietilene da 500 a 1 200 kg; per uno degli usi sono previsti anche sacchi di carta da 25 kg con strato interno in PP o PE. In condizioni normali di stoccaggio non va conservato a temperatura superiore a 30°C e deve essere protetto dall’umidità. Il periodo di conservazione è di 15 mesi.

Indicazioni di pericolo e primo soccorso

Tra le indicazioni di pericolo figurano H315, H318, H335 ed EUH014, relative a irritazione cutanea, gravi lesioni oculari, irritazione delle vie respiratorie e violenta reazione con l’acqua. Le istruzioni di pronto soccorso prevedono, tra l’altro, risciacquo immediato in caso di contatto con occhi o pelle, spostamento all’aria aperta in caso di inalazione e divieto di provocare il vomito in caso di ingestione; in più casi si richiede il contatto immediato con un centro antiveleni o con il 112.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione

Alla società Lhoist è rilasciata l’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "CaO PT02-PT03", con numero di autorizzazione EU-0029493-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida allegato.

Durata di validità

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 19 giugno 2024 al 30 novembre 2033. La data di scadenza coincide con quella dell’autorizzazione del corrispondente biocida singolo di riferimento "EuLA oxi-lime 23".

Base giuridica e procedimento

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione fa espresso riferimento alla domanda presentata il 12 aprile 2018, al parere dell’ECHA del 20 settembre 2022 e al progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida trasmesso il 26 gennaio 2024.

Prodotto e principio attivo

Il prodotto è un biocida singolo a base di ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, principio attivo incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 3. Il prodotto è formulato come polvere idonea alla polverizzazione e contiene il 100% di principio attivo.

Usi autorizzati

Sono autorizzati quattro usi: disinfezione dei fanghi di depurazione (PT2), disinfezione del letame (PT3), disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali (PT3) e disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto (PT3). Per ciascun uso sono indicati organismi bersaglio, metodo di applicazione, dosi, tempi di contatto e frequenze massime.

Misure di mitigazione del rischio e DPI

Il prodotto deve essere caricato e applicato, per quanto previsto, in modo completamente automatico. Sono prescritti dispositivi di protezione individuale con APF 40, guanti resistenti agli agenti chimici EN 374 o equivalenti e tuta protettiva EN 13982 o EN 14126 a seconda dell’uso; in alcuni casi è raccomandata protezione respiratoria specifica per gas di ammoniaca EN 14387.

Condizioni operative e ambientali

Per gli usi in esterno il prodotto non deve essere applicato in caso di pioggia o vento. È vietato applicarlo quando i rilasci da ricoveri, aree di stoccaggio di letame/liquame o aree di disinfezione possono dirigersi verso impianti di trattamento delle acque reflue o verso acque superficiali. Gli animali non devono essere presenti durante il trattamento e il mangime e l’acqua potabile devono essere coperti o rimossi.

Stoccaggio, imballaggio e smaltimento

Il prodotto è commercializzato in polvere sfusa e in big bags o sacchi con strato interno in PP o PE da 500 a 1 200 kg; per un uso è previsto anche il sacco di carta da 25 kg. Non va conservato oltre 30°C, deve essere protetto dall’umidità e ha un periodo di conservazione di 15 mesi. Lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa locale; non deve essere scaricato nel suolo, nelle acque o nelle reti fognarie.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza sul lavoroprodotti chimiciambienteigiene veterinaria

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