Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22255/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento a carico di un imputato erano contestati due capi: un fatto qualificato ai sensi dell'art. 581 c.p. e una minaccia ai sensi dell'art. 612 c.p. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 7 ottobre 2025, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero; con riguardo al capo relativo alla minaccia ha ritenuto che mancassero i requisiti della gravità e che fosse quindi configurabile l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 612 c.p., di competenza del giudice di pace. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 21 e 23 c.p.p. e all'art. 48 d.lgs. n. 274/2000, sostenendo che, in base al principio di perpetuatio competentiae, la competenza si cristallizza al momento dell'instaurazione del processo e non muta per eventi successivi, salvo specifiche previsioni di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso era diretto contro una decisione non impugnabile, poiché il provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non è ricorribile per cassazione, ma può soltanto dare luogo a un conflitto di competenza. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui il conflitto può essere sollevato solo dal giudice, mentre il pubblico ministero può soltanto denunciarlo, senza esserne legittimato alla proposizione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.

    È richiamato come reato oggetto di contestazione nel capo A, ma non vi è interpretazione nel merito.

  • art. 612 c.p.

    Il giudice di merito ha ritenuto che la minaccia non avesse i requisiti della gravità e fosse quindi riconducibile all'ipotesi di cui al comma 1.

  • art. 21 c.p.p.

    È invocato dal ricorrente quale norma sulla competenza, ma la Corte non entra nel merito della doglianza.

  • art. 23 c.p.p.

    È invocato dal ricorrente quale norma sulla competenza, ma la Corte non entra nel merito della doglianza.

  • art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del conflitto/competenza del giudice di pace, ma la Corte non si pronuncia sul merito della questione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Viene applicato per dichiarare inammissibile de plano il ricorso proposto avverso un provvedimento non impugnabile.

Massime di principio

  • Il provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza per materia non è impugnabile con ricorso per cassazione; il rimedio esperibile è, semmai, il conflitto di competenza.
  • Il conflitto di competenza può essere sollevato solo dal giudice e non dal pubblico ministero, che è legittimato unicamente a denunciarlo.
  • Quando il ricorso per cassazione ha ad oggetto un provvedimento non impugnabile, la Corte deve dichiararlo inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La censura relativa alla perpetuatio competentiae resta irrilevante ove sia proposto un mezzo di impugnazione non previsto dall'ordinamento per contestare la declaratoria di incompetenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.