Cassazione Penale, Sentenza n. 26828/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due ricorsi distinti. Il Procuratore generale militare deduce la violazione di legge per errata qualificazione del fatto: la costrizione dei militari a compiere flessioni costituisce, a suo dire, il reato comune di violenza privata e non un fatto collegato alla tutela del servizio/disciplina, con conseguente difetto di giurisdizione militare. Fabrizio Salvi censura, invece, la valutazione di merito della Corte militare d'appello ritenendo che le sue parole e la condotta del 10 novembre 2021 fossero finalizzate all'"indottrinamento" e al richiamo ai doveri militari e non a ledere l'onore della sottoposta; deduce travisamento delle risultanze istruttorie
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per motivi manifestamente infondati. Sul punto del Procuratore generale, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il comportamento di Salvi (incluse le flessioni eseguite dallo stesso insieme ai commilitoni) avesse un collegamento, seppur lieve, con l'ambito del servizio e dello "spirito di corpo", escludendo pertanto il difetto di giurisdizione militare prospettato; quanto all'offesa alla dignità della sottoposta, la corte di merito ha valutato come offensivo l'uso di espressioni come "starnazzare" e l'imposizione ai sottoposti di ripetere le parole "grazie Vanda", ma ha escluso la punibilità per particolare tenuità dell'episodio del 10 novembre 2021 e confermato il non luogo per il fatto del 7 novembre 2021. Per l'inammissibilità del ricorso di Salvi è stato ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse priva di vizi logici. Conseguenze economiche: in base alla decisione e alla giurisprudenza costituzionale citata, al ricorrente (Salvi) è stata addebitata la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende, equitativamente fissato in Euro 3.000,00
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: applicabile la normativa che prevede l'onere delle spese e, in determinate condizioni (e in assenza di colpa nella proposizione del ricorso), il versamento alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire che l'inammissibilità del ricorso non presuppone necessariamente la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò implica tuttavia che, anche in assenza di colpa, possono essere disposte le sanzioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Ingiuria ad inferiore (illecito militare)
La fattispecie è stata valutata alla luce del contesto militare e del rapporto gerarchico: la Corte ha ritenuto che, pur non integrando reato grave o reiterata prevaricazione, l'uso di termini denigratori e l'esercizio del potere di comando in modo da mettere in imbarazzo la subordinata potevano integrare la lesione della dignità dell'inferiore; per l'episodio più grave è stata comunque riconosciuta la particolare tenuità del fatto
Massime di principio
- La giurisdizione militare sussiste quando la condotta contestata ha, anche se tenuemente, collegamento con interessi relativi al servizio, alla disciplina o allo "spirito di corpo"; una lieve connessione è sufficiente a escludere il difetto di giurisdizione prospettato in termini generali
- La qualificazione del fatto (reato militare vs reato comune) va valutata alla luce del contesto e della finalità della condotta; atti compiuti nell'esercizio del grado o del comando e collegabili alla dinamica del servizio possono rientrare nella giurisdizione militare
- L'uso di espressioni denigratorie e l'imposizione di comportamenti umilianti da parte di un superiore possono integrare offesa alla dignità dell'inferiore anche se la condotta appare "collettiva" o giustificata come richiamo disciplinare; il punto è la finalità e l'idoneità a ledere la persona
- Il principio della "particolare tenuità del fatto" può escludere la punibilità quando la condotta sia breve, occasionale, posta in essere da persona incensurata e abbia prodotto un danno esiguo; è un rimedio applicabile anche in ambito militare secondo la valutazione del giudice di merito
- In cassazione le censure che invocano il travisamento delle prove o la diversa interpretazione dei fatti devono dimostrare vizi logici nella motivazione di merito: una motivazione coerente e priva di contraddizioni rende il ricorso inammissibile
- La proposizione di ricorso in Cassazione priva di fondamento può comunque essere dichiarata inammissibile; ciò può comportare, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e secondo l'orientamento della Corte costituzionale, l'addebito delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende anche se non sussista colpa grave nella scelta di proporre il ricorso
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