Sentenza n. 195/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento ovvero per la concessione di ogni più idonea misura cautelare, in parte qua, della nota prot. _MCX00125I [AAMS|DGUD0061|REGISTRO UFFICIALE|8654|22-04-2025] [417103728|75155050], avente ad oggetto "Applicazione di contrassegni di Stato a fusti metallici di varia capacità contenenti bevande alcoliche (cockails) - applicazione del DM 322/2003", notificata in data 22/04/2025, segnatamente la parte della detta nota in cui "si nega alla Società in indirizzo la possibilità di commercializzare prodotti contrassegnati in recipienti di volume non corrispondente ai tagli previsti dal DM 10 ottobre 2003, n.322"; - del parere della Superiore Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche, acquisito al protocollo dell'Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche con n.0008349/RU del 16/04/2025, allo stato non cognito; - per quanto occorrer possa, della nota interlocutoria avente ad oggetto "Comunicazione supplemento istruttorio" prot. n. _MCX00125I [AAMS|DGUD0061|REGISTRO UFFICIALE|7281|02-042025] [414396948|74800669] del 02/04/2025; - nonché ogni altro atto, documento e provvedimento, anche istruttorio e/o a carattere interno e allo stato non cognito, presupposto, conseguente, connesso e/o comunque collegato ai provvedimenti impugnati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che negava l'applicazione di contrassegni di Stato a recipienti di volume diverso dai tagli previsti dal D.M. 322/2003, nonché gli atti istruttori e presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con contestuale istanza cautelare, la nota con cui l'amministrazione doganale aveva negato la possibilità di commercializzare bevande alcoliche contenute in fusti metallici da 5, 12 e 20 litri recanti contrassegni di Stato applicati su recipienti di volume non corrispondente ai tagli indicati dal D.M. 322/2003. Sono stati inoltre impugnati il parere interregionale non conosciuto, la comunicazione di supplemento istruttorio e ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto istruttoria e, in sede cautelare, la sospensione dell'atto ai fini del riesame.
La decisione
Dopo l'istruttoria e la sospensione cautelare, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha adottato un provvedimento di autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, revocando il provvedimento impugnato limitatamente al diniego relativo all'applicazione dei contrassegni di Stato sui fusti da 5, 12 e 20 litri. Poiché tale contrarius actus ha rimosso la parte dell'atto contestata e la ricorrente ha chiesto la definizione del giudizio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione dell'intervento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso e della novità della questione, con liquidazione di euro 700 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
L'amministrazione ha utilizzato il potere di revoca in autotutela per rimuovere, limitatamente ai fusti da 5, 12 e 20 litri, il diniego oggetto di impugnazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione di un contrarius actus da parte della pubblica amministrazione, accompagnata dalla posizione favorevole della parte ricorrente, giustifica la dichiarazione di cessata materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sopravvenuta revoca in autotutela dell'atto impugnato, limitatamente alla parte contestata, costituisce contrarius actus idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente l'interesse sostanziale dedotto in giudizio e la parte ricorrente ne chiede o accetta la rilevanza definitoria.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per effetto dell'autotutela esercitata dall'amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha rimosso l'atto contestato.
- La dichiarazione di cessata materia del contendere presuppone che il nuovo provvedimento amministrativo produca un risultato sostanzialmente satisfattivo rispetto alla pretesa azionata, non essendo sufficiente la mera modifica formale dell'atto impugnato.
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