Sentenza n. 428/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 589/2024, depositata e resa pubblica il 17.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2743/2023, notificata in data 26.04.2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto al docente il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 aprile 2024. La sentenza civile aveva condannato l'amministrazione ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha rilevato che l'amministrazione non aveva dimostrato di avere eseguito la statuizione giudiziale mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni e gli importi indicati. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare il beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato un commissario ad acta, autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, comprese le modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stata accolta la richiesta di astreinte: richiamando l'Adunanza Plenaria n. 15/2014, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico integrassero, nel caso concreto, ragioni ostative alla condanna della pubblica amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative
La penalità di mora può astrattamente applicarsi anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice deve verificare discrezionalmente l'esistenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, tenendo conto dei vincoli normativi e di bilancio e degli interessi pubblici coinvolti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima di poter promuovere l'esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto in esecuzione del giudicato civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo, della sua rituale notificazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della statuizione giudiziale entro un termine perentorio.
- La pubblica amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese le modifiche di bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento alla richiesta dell'interessato che attesti la scadenza del termine assegnato e la perdurante inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, valutate discrezionalmente dal giudice, tra cui le difficoltà connesse allo stato della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico.
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