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Ordinanza

Ordinanza n. 1308/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Catania, denominato decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, notificato il 14.9.2023.

Giustizia amministrativa202302387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaaltro

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, notificato il 14 settembre 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio principale aveva a oggetto l'impugnazione del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti. La presente ordinanza riguarda esclusivamente l'istanza del difensore per la liquidazione degli onorari e delle spese del patrocinio a spese dello Stato, successiva alla sentenza che aveva accolto il ricorso, ammesso la parte al patrocinio e compensato le spese di giudizio. Il giudice ha rilevato che la documentazione depositata consisteva in un atto notorio relativo allo stato di disoccupazione, senza indicazioni sugli eventuali redditi diversi del ricorrente o del nucleo familiare e senza precisazioni aggiornate sui requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione e la liquidazione del patrocinio per l'intera durata del processo.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sull'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e ha disposto incombenti istruttori. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la parte ricorrente dovrà depositare idonea documentazione e una dichiarazione autenticata nei modi di legge, aggiornata e completa, attestante la permanenza dei requisiti reddituali, economici e soggettivi per tutto il periodo di durata del processo, utilizzando il modello indicato nella carta servizi 2026 del Tribunale oppure una dichiarazione contenente tutti i dati richiesti. L'udienza camerale è stata rinviata al 22 luglio 2026. La Segreteria è stata incaricata della comunicazione al difensore e dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il giudice ne richiama i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Il giudice lo richiama, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, la mera dichiarazione dello stato di disoccupazione non è sufficiente quando non chiarisca gli eventuali redditi diversi del richiedente e del nucleo familiare e non attesti anche la permanenza degli ulteriori requisiti soggettivi richiesti.
  • Quando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti per tutta la durata del processo, la parte deve produrre documentazione e dichiarazioni aggiornate e complete, idonee a consentire il controllo degli Uffici finanziari.
  • In presenza di documentazione incompleta ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, il giudice può disporre incombenti istruttori, assegnando un termine per la regolarizzazione e rinviando la decisione a una successiva udienza camerale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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