Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32281/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in sede di rinvio, della confisca di quote sociali (in particolare delle quote della "Isola Costruzioni s.r.l.") ritenute profitto dell'operazione distrattiva realizzata con la cessione di ramo d'azienda della fallita. Il ricorrente contestava: violazione di norme penali e processuali (artt. 240 c.p., 624, 627 e 648 c.p.p.), illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale sul rapporto temporale e causale tra l'operazione distrattiva e l'acquisizione delle quote, e mancanza di motivazione circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Sosteneva inoltre che egli fosse il dominus di fatto della società già prima della cessione e dunque che l'acquisto delle quote non fosse avvenuto con il provento del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, abbia motivato adeguatamente e non in modo contraddittorio la decisione di confisca, avendo accertato che il trasferimento formale delle quote dal Beneduce al Sodano è avvenuto dopo il fallimento e che le quote erano state acquistate con il provento dell'operazione distrattiva. La Suprema Corte ha escluso la possibilità di rimeditare il merito dei fatti (es. ricostruzione diversa del momento di fatto di controllo della società) in sede di legittimità e ha ritenuto inconferenti e aspecifici i richiami del ricorrente al sequestro preventivo e alla presunta mancata valutazione del pericolo di reiterazione, spiegando che la Corte territoriale ha qualificato l'oggetto della confisca come profitto del reato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Autorizza la requisitoria scritta del Pubblico ministero; citata per segnalare che il Procuratore generale ha trasmesso osservazioni scritte nella fase di esame del ricorso.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla normativa penale collegata alla confisca del profitto; la Corte di cassazione ha ritenuto però che le censure sull'applicazione di norme penali fossero in sostanza richieste di diversa valutazione dei fatti, non ammissibili in sede di legittimità.

  • art. 624 cod. pen.

    Cfr. richiamo formale tra le norme contestate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione di tali norme portasse ad annullare la decisione sulla confisca, perché la questione centrale era fattuale e già adeguatamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 627 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente fra le presunte violazioni normative; la Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure che miravano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal giudice d'appello.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente tra le norme processuali rilevanti; la Corte ha ritenuto che le doglianze sul piano processuale fossero insussistenti rispetto alla motivazione fornita dalla Corte di appello in ordine alla qualificazione dell'oggetto come profitto del reato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i limiti dell'enunciazione del motivo di cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte in sede di dispositivo.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una riedizione del giudizio di merito: le contestazioni che mirano a una diversa valutazione fattuale degli accertamenti probatori sono generalmente inammissibili, salvo errori di diritto evidenti o carenze motivazionali gravi.
  • Per la confisca del profitto è decisivo il nesso temporale e causale tra il bene (o la sua acquisizione) e l'azione delittuosa; il trasferimento formale successivo al fatto criminoso può legittimare la confisca se emerge che il bene è stato acquistato con i proventi del reato.
  • La semplice affermazione di essere "dominus di fatto" prima di un trasferimento formale non sostituisce la prova del fatto: chi contesta la ricostruzione temporale e causale deve allegare e provare elementi concreti e documentali a supporto.
  • L'assenza o la genericità di richiami a provvedimenti cautelari (es. sequestro preventivo) non è sufficiente a dimostrare l'assenza di motivazione o la mancata valutazione del pericolo di reiterazione: il giudice deve fornire motivazioni specifiche se recupera la confisca come misura sul profitto del reato.
  • Se la Corte territoriale, in sede di rinvio, colma le carenze motivazionali precedentemente censurate e motiva adeguatamente il provvedimento impugnato, la Suprema Corte tende a ritenere il tema risolto e a respingere il ricorso di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.