Sentenza del 17/01/2023 n. 1352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia confermando l'avviso di accertamento nei confronti della società (riprese di ricavi non dichiarati, irregolare contabilizzazione IVA, omesso versamento IVA, indebita detrazione di interessi passivi, plusvalenze non dichiarate, quote di ammortamento indeducibili) e maggiori redditi da partecipazione imputati ai soci. Il contribuente deduceva, tra l'altro, carenza e apparente motivazione della sentenza d'appello, mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che legittimassero la ricostruzione induttiva/mista del reddito, mancata indicazione delle percentuali di costo usate nella ricostruzione, omissione di valutazione di documenti e prove e l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (apparenza della motivazione) e ha cassato la sentenza della CTR, ritenendola apodittica e non idonea a far comprendere i ragionamenti che hanno portato a confermare l'accertamento. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame; le spese del giudizio di cassazione sono a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Ground di cassazione per motivazione apparente o illogica: utilizzato per contestare la insufficiente o inesistente motivazione della sentenza impugnata.
art. 132 c.p.c., n. 4
Regole sulla motivazione della decisione; richiede che il giudice esponga le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Disposizione sulla motivazione delle sentenze e sull'obbligo di esposizione dei presupposti di fatto e di diritto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma sulla giurisdizione e procedimento tributario che impone al giudice tributario un'adeguata motivazione delle decisioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42
Previsioni sul procedimento di accertamento tributario e sui poteri dell'Ufficio: richiamate rispetto ai criteri e alla correttezza della motivazione dell'accertamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 55 e 56
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 55 e 56
Norme in materia di accertamento IVA e forme di rettifica/integrazione della posizione tributaria, rilevanti per la contestazione di irregolarità IVA.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 15 e art. 39, comma 2
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 15; art. 39, comma 2
Regole relative ai metodi di accertamento induttivo e ai limiti nell'utilizzo di elementi presuntivi per la ricostruzione del reddito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 92 (TUIR)
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 92
Norma in materia di redditi d'impresa rilevante per la determinazione del reddito imponibile e delle modalità di ricostruzione induttiva.
art. 115 c.p.c.
Principio della libera valutazione della prova: richiede che il giudice motivi anche in ordine all'apprezzamento degli elementi probatori prodotti.
art. 2729 c.c.
Riferimento alla disciplina delle presunzioni in tema di prova, con la necessità che le presunzioni siano fondate su elementi idonei (gravità, precisione e concordanza).
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve motivare in modo concreto e comprensibile le ragioni per le quali conferma o annulla un accertamento fiscale: motivazione apodittica o meramente assertiva può comportare cassazione per apparente motivazione.
- Quando l'Amministrazione utilizza metodi induttivi o misti per ricostruire il reddito, deve indicare chiaramente la metodologia, i passaggi logici e i dati effettivi che giustificano le stime; il giudice deve valutare e riprodurre tali passaggi nella motivazione.
- Le presunzioni utilizzate per accertare imponibili devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; in mancanza la ricostruzione è vulnerabile a censure.
- La mancata valutazione di documenti o di specifiche contestazioni del contribuente costituisce vizio di motivazione: il giudice deve confrontarsi espressamente con le deduzioni probatorie rilevanti.
- In caso di carenza motivazionale della decisione di merito, la Corte di Cassazione tende a cassare e rinviare per un nuovo esame piuttosto che decidere nel merito.
- Per il contribuente è strategico impugnare non solo l'esattezza numerica dell'accertamento ma anche la concretezza della motivazione e la corretta applicazione delle regole probatorie: ciò può portare all'annullamento del provvedimento giudiziario che lo conferma.
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