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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31929/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA con cui l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione della società per un'annualità d'imposta, contestando la debenza dell'imposta indicata in una fattura emessa a titolo di acconto per una futura cessione di immobili e poi stornata con nota di credito. Secondo il Fisco l'operazione era fittizia/inesistente, poiché mancavano un preliminare di vendita, il pagamento dell'acconto non era tracciato e le compagini societarie apparivano sovrapponibili; inoltre l'atto definitivo successivo non menzionava l'operazione preparatoria. La CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme IVA e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il preliminare non era necessario come prova della veridicità dell'operazione e che la successiva stipula del contratto definitivo dimostrava la reale esistenza del rapporto; con il secondo ha dedotto vizi motivazionali e processuali, lamentando che il giudice regionale non avesse considerato l'irrilevanza dell'operazione ai fini del danno erariale e il fatto che dalla stessa non sarebbe derivato alcun pregiudizio per l'Erario.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha ritenuto legittimo l'accertamento perché la fattura risultava emessa in assenza di un titolo giuridico sottostante dimostrato, non essendo provata nemmeno la stipula di un preliminare; in materia di IVA, infatti, l'esigibilità dell'imposta presuppone pur sempre un'operazione imponibile o quantomeno un negozio obbligatorio. Ha poi affermato che la procedura di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone un'operazione vera e reale, non già del tutto inesistente; per le operazioni inesistenti resta dovuta l'imposta indicata in fattura ex art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972. La nota di credito non elimina quindi il debito d'imposta sorto con l'emissione della fattura, specie se non risulta provato che la fattura sia stata distrutta e non utilizzata dal destinatario, così da escludere il rischio di perdita di gettito. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale base dell'avviso di accertamento IVA rettificativo

  • art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972

    la variazione in diminuzione presuppone un'operazione vera e reale; non è utilizzabile per operazioni del tutto inesistenti

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura

  • art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972

    il presupposto dell'imposta può essere anche un negozio soltanto obbligatorio, ma pur sempre giuridicamente vincolante

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell'onere probatorio

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel secondo motivo per asserita violazione della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel secondo motivo in relazione alle censure proposte

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale evocata per i diversi vizi denunciati in cassazione

  • artt. 18 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati per spiegare il sistema IVA fondato su rivalsa e detrazione

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    il destinatario della fattura non può detrarre l'imposta in mancanza dell'acquisto o importazione di beni e servizi

  • art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    collegato al divieto di variazione/detrazione in assenza del presupposto dell'operazione

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato anche per la coerenza del sistema IVA e la debenza dell'imposta cartolare

  • art. 360, n. 1, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta violazione di legge

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta violazione di legge e processuale

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta nullità processuale

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per omesso esame di fatto decisivo

Massime di principio

  • In materia di IVA, l'emissione della fattura fa sorgere l'imposta dovuta dal cedente anche quando l'operazione sia inesistente, secondo il principio di cartolarità di cui all'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972.
  • La procedura di variazione in diminuzione prevista dall'art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 può operare solo se l'operazione fatturata era effettivamente esistente e poi sia venuta meno, in tutto o in parte, per una delle cause tipizzate dalla norma.
  • In materia di cessione immobiliare, l'emissione della fattura per un acconto richiede comunque un presupposto giuridico minimo, anche soltanto un negozio obbligatorio vincolante; in difetto di prova di tale titolo, la fattura è emessa senza giustificazione giuridica.
  • La successiva emissione di una nota di credito non estingue automaticamente il debito IVA sorto con la fattura se non è dimostrato che il documento contabile sia stato eliminato prima dell'uso dal destinatario e sia escluso il rischio di perdita di gettito per l'Erario.
  • Nel sistema IVA, il diritto alla detrazione del destinatario e l'obbligo d'imposta del cedente devono restare coerenti: alla fattura emessa deve corrispondere un'imposta dovuta quando il documento possa essere utilizzato per generare un credito d'imposta.
  • rami[

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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