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Sentenza

Sentenza del 07/03/2019 n. 6615 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia con tre motivi. Il primo riguardava la deducibilità dei costi imputati a conto economico e indicati in dichiarazione, ma privi di documentazione per lo smarrimento delle fatture presso lo studio del commercialista deceduto. Il secondo contestava la motivazione relativa al recupero a tassazione di euro 127.885,00, qualificato dall'Ufficio come ricavo induttivamente determinato sulla base di dichiarazioni di terzi. Il terzo denunciava l'inammissibilità della pretesa, perché fondata su una domanda nuova introdotta dall'Agenzia delle Entrate soltanto in appello, consistente nel qualificare l'importo come vantaggio economico derivante dal risparmio d'imposta ottenuto mediante fatture ritenute fittizie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che la mera iscrizione dei costi nel conto economico o nella dichiarazione non dimostra la loro effettiva sostenibilità, il loro ammontare e la loro inerenza; l'onere della prova resta a carico del contribuente e la perdita delle fatture non è sufficiente. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che l'Agenzia avesse modificato in appello il titolo della pretesa: inizialmente i ricavi erano stati contestati come corrispettivi di prestazioni non dichiarate, mentre in appello erano stati qualificati come remunerazione pari al 50% del risparmio d'imposta. Tale modifica costituiva una domanda nuova e non poteva essere esaminata in appello. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente ai ricavi di euro 127.885,00; nel resto il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 360, n. 5, codice di procedura civile

    vizio di motivazione insufficiente su un fatto decisivo e controverso

    La disposizione è stata invocata per contestare l'insufficienza della motivazione della CTR sulla deducibilità dei costi e sulla determinazione dei ricavi non dichiarati.

  • Art. 360, n. 1, codice di procedura civile

    È stato invocato per denunciare l'illegittima introduzione in appello di una domanda fondata su una causa petendi diversa.

  • Art. 75, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986

    A seguito della sua abrogazione, i costi d'impresa possono essere dedotti anche se non risultano regolarmente registrati, ma il contribuente deve comunque provarne effettiva sussistenza, ammontare e inerenza.

  • Art. 2709, codice civile

    La mera annotazione del costo nelle scritture contabili non è sufficiente a dimostrarne l'effettiva sostenibilità; occorrono ulteriori elementi probatori.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo, nell'ambito del quale possono essere riconosciuti soltanto i costi inerenti e adeguatamente provati.

  • Art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    È stato richiamato dall'Amministrazione per sostenere l'obbligo IVA sull'intero importo delle fatture emesse per operazioni inesistenti; tuttavia, la diversa qualificazione del vantaggio fiscale come ricavo è stata ritenuta una domanda nuova.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la deducibilità di un costo richiede la prova concreta della sua esistenza, dell'importo e dell'inerenza; la sola indicazione in bilancio, nel conto economico o nella dichiarazione non è sufficiente.
  • Lo smarrimento della documentazione contabile, anche se imputabile al commercialista, non esonera il contribuente dall'onere della prova: occorre fornire documentazione sostitutiva o altri elementi probatori specifici e attendibili.
  • Nel processo tributario d'appello l'Amministrazione non può modificare il fondamento sostanziale della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento. Una diversa qualificazione dei fatti, fondata su un autonomo vantaggio economico anziché su ricavi effettivamente conseguiti, può costituire domanda nuova e quindi essere dichiarata inammissibile.
  • La pretesa fiscale deve essere valutata entro i limiti dei fatti e dei presupposti indicati nell'atto impositivo originario; l'appello non può diventare lo strumento per introdurre una contestazione radicalmente diversa.
  • Quando il giudice d'appello decide esclusivamente su una domanda nuova e non esamina la contestazione originaria, la decisione può essere cassata senza rinvio limitatamente alla parte fondata sulla domanda inammissibile.

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