Sentenza n. 504/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza T.a.r. per la Sicilia (Sezione quarta) n. 794 del 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’ASP di Agrigento che aveva approvato gli elenchi degli ammessi e degli esclusi dalla procedura riservata di stabilizzazione per la copertura di posti di dirigente psicologo, nella parte relativa all’esclusione dell’appellante
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente era stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017, per mancanza del requisito di almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. In primo grado aveva sostenuto che il periodo svolto presso l’ASP in forza di una borsa di studio costituisse un rapporto di servizio riconducibile alla categoria dei rapporti di lavoro flessibile e fosse quindi utile a integrare il requisito temporale richiesto. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che la borsa di studio non instaurasse un rapporto di lavoro subordinato e che le prestazioni concretamente svolte non potessero essere equiparate alle forme di lavoro flessibile alle dipendenze della pubblica amministrazione. In appello è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017 e l’illegittimità dell’esclusione per eccesso di potere. L’appellante ha valorizzato le modalità di selezione pubblica, la durata del rapporto, la corresponsione di un compenso, l’impegno di 18 ore settimanali, il rispetto dell’orario di lavoro e le attività ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse alla borsa di studio, sostenendo che tali elementi dimostrassero la sostanziale esistenza di un rapporto di lavoro flessibile o di un rapporto subordinato a tempo determinato.
La decisione
Il CGARS ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha interpretato l’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017 nel senso che il requisito richiesto consiste nella titolarità di un contratto di lavoro subordinato di natura flessibile presso l’amministrazione che bandisce la procedura. Le norme sulla stabilizzazione, derogando al principio ordinario del pubblico concorso e riservando l’accesso a una platea delimitata, sono eccezionali e devono essere applicate restrittivamente. La borsa di studio, per sua natura, normalmente non instaura un rapporto di lavoro né un rapporto di pubblico impiego e non presenta elementi di subordinazione; pertanto, le attività svolte in tale ambito non possono integrare il requisito previsto dall’art. 20. Il Collegio ha inoltre rilevato che la borsa di studio non è contemplata tra le forme di lavoro flessibile dall’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 né dalla contrattazione collettiva richiamata. Gli elementi fattuali dedotti dall’appellante, pur potendo astrattamente suggerire l’esistenza di un rapporto subordinato, non potevano essere valorizzati nel giudizio poiché l’asserito rapporto di lavoro non era stato previamente accertato nelle sedi competenti. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017
«Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire [...] procedure concorsuali riservate [...] al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare [...] di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato [...] almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso».
La disposizione richiede la titolarità di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o comunque flessibile, e non consente di computare periodi svolti in forza di una borsa di studio priva di natura lavorativa e di subordinazione.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
La norma disciplina le forme di lavoro flessibile utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni; la borsa di studio non è ricompresa tra tali forme secondo la decisione.
art. 117 Cost.
È richiamato in relazione alla natura di principio fondamentale dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato quale disposizione in base alla quale l’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 esprime un principio fondamentale.
Massime di principio
- Ai fini delle procedure riservate di stabilizzazione previste dall’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017, il requisito della titolarità di un contratto di lavoro flessibile presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione; non è sufficiente lo svolgimento di attività remunerate nell’ambito di un diverso rapporto giuridico.
- La borsa di studio, in quanto normalmente finalizzata alla formazione o alla ricerca e priva di elementi di subordinazione, non costituisce contratto di lavoro flessibile e non può essere computata per integrare il requisito temporale richiesto dalle procedure di stabilizzazione del personale precario.
- Le disposizioni che introducono procedure di stabilizzazione, derogatorie rispetto al principio ordinario del pubblico concorso, hanno carattere eccezionale e sono soggette a interpretazione restrittiva; non è consentito estendere la platea dei beneficiari oltre le categorie espressamente individuate dalla legge.
- Le mansioni concretamente svolte nell’ambito di una borsa di studio non possono, da sole, trasformare tale rapporto in un rapporto di lavoro subordinato utile alla stabilizzazione; l’eventuale diversa natura del rapporto deve essere previamente accertata nelle sedi competenti e non può essere presupposta nel giudizio sulla legittimità dell’esclusione dalla procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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