Cassazione Penale, Ordinanza n. 15594/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in relazione a una condotta di cessione/detenzione di stupefacenti qualificata nella fattispecie di lieve entità, aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente concesso le attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi del tutto generici e assertivi, rilevando che il ricorrente non si era confrontato con la motivazione d'appello, la quale aveva valorizzato negativamente la mancanza di elementi positivi, la reiterazione dello spaccio e un precedente penale risalente, considerati elementi sufficienti a sorreggere il diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, per difetto di specificità e per mancato confronto con la motivazione della decisione impugnata, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condotta dell'imputato era stata ricondotta alla fattispecie più lieve di spaccio di stupefacenti, ma ciò non impediva di valorizzare negativamente la reiterazione della condotta ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in base a elementi ritenuti decisivi e rilevanti dal giudice di merito, senza necessità di considerare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, senza dover esaminare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- La mera contestazione formale della motivazione non è sufficiente in cassazione: il ricorso deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- È legittima la valutazione di uno stesso elemento fattuale sotto profili diversi, anche per fini distinti, come la qualificazione del fatto, la determinazione della pena base e il giudizio sulle attenuanti generiche.
- Nella disciplina delle attenuanti generiche, la reiterazione della condotta e l'assenza di elementi positivi possono giustificare il diniego anche in presenza di una qualificazione del fatto in termini di lieve entità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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