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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38285/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva disposto l'arretramento del fronte nord della sopraelevazione realizzata nel 2007 (compresi due balconi) e di una scala esterna perché, secondo il CTU e la Corte territoriale, le opere risultavano a distanza inferiore ai 10 metri previsti dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 rispetto alle costruzioni della contraparte. La ricorrente deduceva, tra l'altro, la prevalenza e applicabilità della normativa provinciale e comunale (L.P. Trentino n.22/1991; L.P. n.1/2008; Allegato 2 alla Delib. G.P. n.2023/2010; R.E.C. comunale) che escludeva dal computo elementi quali balconi e scale, chiedendo la disapplicazione della disciplina statale o la rimessione di norme provinciali alla Corte Costituzionale; inoltre deduceva violazione del diritto di proprietà ai sensi del Protocollo n.1 CEDU e la non rilevanza dell'osservanza della concessione edilizia nel giudizio tra privati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'Appello. Ha affermato che la disciplina delle distanze tra costruzioni, nella parte relativa ai rapporti tra privati, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato; l'art. 9 del D.M. n.1444/1968 (che stabilisce la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti antistanti) ha efficacia vincolante anche per Regioni e Province autonome e non può essere derogato da fonti locali salvo che la deroga sia prevista in strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario di zone (deroghe a carattere planovolumetrico e per gruppi di edifici). La Corte ha ritenuto che balconi e la scala esterna, per le loro dimensioni e caratteristiche accertate dal CTU, costituiscono corpo di fabbrica e devono essere computati nel calcolo delle distanze; la conformità alle concessioni edilizie non esclude il diritto del vicino se la costruzione viola le distanze legali. Ha altresì rigettato la censura CEDU ritenendo proporzionato l'intervento (arretramento parziale) e non lesivo del diritto di proprietà in termini non compensabili. La ricorrente è stata condannata alle spese e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9

    distanza minima di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti

    Ritenuto norma statale di efficacia vincolante in materia di distanze tra costruzioni; le sue prescrizioni prevalgono su previsioni regolamentari locali e devono essere rispettate salvo deroghe inserite in strumenti urbanistici funzionali e planovolumetrici per gruppi di edifici

  • art. 873 c.c.

    Richiamata la nozione civilistica unica di "costruzione": balconi, scale e aggetti possono rientrare nella nozione di costruzione se hanno apprezzabile profondità/ampiezza e quindi vanno computati nelle distanze

  • L.P. Trentino n. 22/1991 (legge urbanistica provinciale) e L.P. Trentino n. 1/2008, art. 58

    La Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà ...

    La legge provinciale attribuisce poteri programmatori e regolamentari alla Giunta ma non può derogare alle prescrizioni statali in materia di distanze se non nei limiti costituzionalmente consentiti (deroghe planovolumetriche inserite in strumenti urbanistici complessivi)

  • Allegato 2 alla Delib. G.P. Trentino n. 2023/2010

    Le disposizioni del presente allegato sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

    La Corte ha ritenuto che la parte regolamentare dell'Allegato 2 eccedesse i limiti consentiti e, nella parte incompatibile con la disciplina statale inderogabile (esclusione dal computo di balconi e scale), dovesse essere disapplicata

  • Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) di Castello Molina di Fiemme, art. 18 punto 13

    Regolamenti comunali che escludono balconi/scale dal computo delle distanze sono incompatibili con la disciplina statale inderogabile e possono essere disapplicati dal giudice se contrastano con il D.M. 1444/1968

  • Art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni" "Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità ..."

    La Corte ha ritenuto che la misura (arretramento parziale di balconi e scala) non violi il diritto di proprietà alla luce del principio di proporzionalità: non è stata configurata una privazione ingiustificata o sproporzionata

  • Art. 41-quinquies legge 17 agosto 1942 n. 1150 e art. 17 legge 6 agosto 1967 n. 765 (richiamo normativo storico per il D.M. 1444/1968)

    Costituiscono la base normativa che giustifica l'efficacia precettiva dell'art. 9 del D.M. 1444/1968; la giurisprudenza di legittimità riconosce all'art. 9 efficacia di legge dello Stato

Massime di principio

  • La disciplina delle distanze tra costruzioni nei rapporti tra privati rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato: il D.M. 1444/1968 (art. 9) ha efficacia vincolante e fissa distanze minime (10 m) da rispettare salvo deroghe ammesse solo se previste da strumenti urbanistici funzionali e planovolumetrici per gruppi di edifici
  • Balconi, scale esterne e altri aggetti possono essere computati nel calcolo delle distanze se, per profondità e ampiezza, costituiscono 'corpo di fabbrica' ai sensi dell'art. 873 c.c.; quindi regolamenti locali che li escludono dal computo possono essere incompatibili con la normativa statale
  • La conformità formale a una concessione edilizia o licenza non esclude, nei rapporti tra privati, l'applicazione delle norme sulle distanze: l'opera può essere comunque illegittima rispetto ai diritti del vicino
  • Le norme provinciali e comunali possono derogare alla disciplina statale solo entro limiti costituzionalmente ammessi (deroghe di carattere generale e planovolumetrico, non deroghe puntuali riguardanti singole costruzioni); se una norma locale eccede tali limiti può essere disapplicata dal giudice o rimessa alla Corte Costituzionale se del caso
  • Sotto il profilo dei diritti europei (Protocollo n.1 CEDU), misure di regolarizzazione o demolizione parziale sono valutate con il criterio di proporzionalità: l'intervento è legittimo se bilanciato rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza e all'assetto urbano e non costituisce una privazione ingiustificata della proprietà

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